Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17729 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29468-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SUTORIUS DI R.G. & C. SNC, R.G.T.M., C.E., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO LOVISOLO, ANDREA LOVISOLO ed ALESSANDRA PICCARDO;

– controricorrenti –

avverso sentenza n. 710/2017 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 16/.05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, svolgendo sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 710-17 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva respinto l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in controversia riguardante l’impugnazione degli avvisi di rettifica della dichiarazione modello unico 2005, emessi ai fini II.DD., IRAP, IVA e notificati a Sutorius s.n.c. di R.G. & C., ed a R.G., C.E., C.M., nella qualità di soci.

I contribuenti, in data 7.10.2020, hanno depositato istanza di trattazione della controversia, comunicando di avere aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, di cui hanno allegato la relativa documentazione, concludendo con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. A tale riguardo, i controricorrenti hanno dedotto che l’Ufficio non avrebbe opposto nulla alla richiesta di definizione, non avendo notificato ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 12, uno specifico diniego di definizione entro il termine del 31.7.2020.

CONSIDERATO

che:

– La società contribuente ed i singoli soci hanno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di versamento F24;

– I contribuenti, con nota dcl 7.10.2020, hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che l’Agenzia delle Entrate non ha provveduto a notificare entro i termini di legge uno specifico diniego di definizione;

– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, si stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione della controversia da intendersi quale richiesta di esame del ricorso, tale non potendo essere qualificata l’istanza di trattazione proposta dai controricorrenti finalizzata, invece, alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione della lite, e non risulta essere stato notificato dall’Agenzia delle entrate uno specifico diniego della definizione entro il 31 luglio 2020;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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