Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17731 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 3745/2017 proposto da:

COMUNE DI TRECATE (NO), in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5 int.1, presso lo studio dell’avv. Guido Francesco Romanelli, da cui è

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all’avv. Maurizio Fogagnolo;

– ricorrente –

contro

A.T.C. AGENZIA TERRITORIA1J PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD (già

Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 10 presso lo studio dell’avv. Enrico Dante da cui è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Lorenzo Bertaggia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1348/38/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, pronunciata in data 30.05.2016 e depositata in data 09.11.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1. – La A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte, ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata al Comune di Trecate per l’anno 2012, relativa ad immobili posseduti e destinati ad attività di ricettività sociale. L’agenzia ha allegato di essere ente pubblico non economico che ai sensi della L. R. Piemonte n. 3 del 2010, gestisce il patrimonio di edilizia sociale della Regione e svolge l’attività di assegnazione di immobili di edilizia popolare a fini abitativi con canone inferiore ai valori di mercato, da inquadrarsi nella categoria di “destinazione assistenziale ricettiva”; ha quindi dedotto, di non essere tenuta al pagamento dell’imposta in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Il ricorso della A.T.C. è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello che la CTR ha accolto, ritenendo sussistenti i requisiti della esenzione totale dall’IMU prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e del D.L. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, nonchè del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 3. In particolare il giudice d’appello ha ritenuto che il presupposto oggettivo dell’esenzione totale dal pagamento dell’IMU ricorra anche per lo svolgimento di attività di assegnazione immobili di edilizia popolare ai fini abitativi, in quanto attività ricettiva assistenziale con canoni inferiori alla metà del canone medio di mercato applicato nel territorio comunale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso l’A.T.C.. La controricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 17 marzo 2021.

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, il Comune lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, convertito in L. n. 214 del 2011; e del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 2, lett. b), convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, in rapporto agli artt. 11 e 12 preleggi.

Deduce che giudice d’appello ha erroneamente interpretato le previsioni normative in tema di IMU per gli immobili di edilizia residenziale pubblica (nell’anno di imposta 2012), per i quali la norma speciale prevede specificamente la sola detrazione di imposta, in quanto utilizzati da soggetti diversi dal possessore, con conseguente esclusione dell’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).

Con il secondo motivo del ricorso, il Comune lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, convertito in L. n. 27 del 2012 e del D.M. n. 200 del 2012, e deduce che non può riconoscersi l’esenzione IMU agli immobili di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto non utilizzati direttamente da parte dell’ente possessore.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.

Il D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, che introduce l’IMU dall’anno 2012 in via sperimentale, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevede all’art. 13, comma 10, una detrazione di imposta per gli alloggi assegnati dagli istituiti autonomi case popolari, richiamano la analoga detrazione già prevista in tema di ICI dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4; la contribuente, deducendo di svolgere attività assistenziale recettizia, invoca invece la applicazione dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), che nella versione modificata ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, convertita con L. n. 27 del 2012, applicabile ratione temporis all’annualità oggetto di causa, recita: “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 4 didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”.

L’esenzione in parola, originaria dalla disciplina dell’ICI si estende invero anche ma la sua applicazione al caso di specie trova ostacolo nel tenore letterale del citato art. 13, comma 10, che costituisce una norma speciale per gli istituti autonomi case popolari, e che quindi esclude implicitamente che detti enti possano beneficiare di una esenzione totale; ma anche ed in primo luogo in ragione del più generale principio che le norme fiscali agevolatrici hanno natura eccezionale, e come tali non sono soggette a interpretazione analogica, in virtù del disposto dell’art. 14 preleggi. La giurisprudenza della Corte ha infatti affermato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), “ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicala al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile” (Cass. n. 10646 del 2005; si veda anche Cass. n. 15407 del 2017; Cass. n. 2821 del 2012).

Per fruire della esenzione totale prevista dall’art. 7, lett. i), è necessaria la sussistenza della duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dello svolgimento di attività peculiari che non siano produttive di reddito, in quanto le attività assistenziali, previdenziali, ricettive devono essere svolte “con modalità non commerciala”; ciò osta al riconoscimento del beneficio alle aziende per l’edilizia residenziale pubblica che gestiscono immobili non utilizzati direttamente ma concessi in locazione a canone agevolato, comunque non simbolico (Cass. n. 8964 del 2020).

Il principio è stato affermato, in tema di ICI e per gli immobili gestiti dallo IACP, dalle sezioni unite di questa Corte che hanno precisato che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, e ciò manca nel caso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ad un canone di favore (Cass.. sez. un. n. 28160 del 2008). Le sezioni unite hanno altresì affermato che ulteriore conferma che effettivamente non spetti agli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), è data dal fatto che per tali enti è prevista dal medesimo decreto, art. 8, comma 4, una riduzione di imposta: tale previsione mal si concilierebbe con una esenzione di carattere generale a fronte della quale sarebbe del tutto incomprensibile attribuire all’ente, se detta esenzione fosse allo stesso applicabile, una riduzione d’imposta. L’argomento può applicarsi anche al caso di specie, pur nella evoluzione normativa che ha portato alla nascita dell’IMU che sostituisce l’ICI, ma ne condivide il presupposto impositivo: se per una specifica categoria di immobili (quelli assegnati in virtù di programmi di edilizia residenziale pubblica) è prevista una riduzione di imposta, ciò basta a designarli come una categoria diversa rispetto a quelli destinati a finalità assistenziali ricettive di cui all’art. 7, lett. i), ed esclude che si possa beneficiare della esenzione prevista da quest’ultima norma.

In altre parole, il legislatore, tanto nella disciplina dell’ICI che in quella dell’IMU ha tenuto conto delle finalità sociali della assegnazione di alloggi per edilizia popolare, ma le ha considerate rilevanti ai fini di accordare un beneficio fiscale di portata inferiore a quello previsto per gli immobili ove il possessore svolge direttamente attività aventi finalità socio assistenziali con modalità non commerciali: per il primo gruppo di immobili la riduzione di imposta, per i secondi la esenzione totale.

3.1. – Sulla base di queste considerazioni, l’ormai consolidato orientamento di questa Corte esclude che l’esenzione de qua spetti nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse, come è nella ipotesi dell’attività di locazione degli immobili a terzi da parte delle agenzie per l’edilizia residenziale pubblica (Cass. n. 12313 del 2017; Cass. n. 7385 del 2012). In particolare la giurisprudenza di questa Corte ha già escluso che in tema di ICI spetti l’esenzione alle Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993, (Cass. n. 34601 del 2019) ed altresì che la invocata esenzione spetti all’A.T.C. per l’IMU 2012, dal momento che la istituzionale destinazione alla locazione degli immobili di edilizia sovvenzionata non comporta l’utilizzo diretto ed è irrilevante a questo fine la circostanza che tale attività sia assistita da finalità di pubblico interesse. (Cass. n. 8964 del 2020; Cass. n. 3983 del 2021; Cass. n. 3982 del 2021). Il requisito oggettivo dell’utilizzazione diretta, contrariamente a quanto ritiene la CTR, continua infatti ad essere presupposto necessario della applicazione della esenzione invocata (Cass. n. 8964 del 2020; Cass. n. 8960 del 2020; Cass. n. 8961 del 2020; Cass. n. 3982 del 2021). Su tali conclusioni non incidono il D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis, il quale ha specificato che le attività di cui all’art. 7, lett. i), devono essere svolte con “modalità non commerciali”. Neppure vì ha inciso il D.L. n. 174 del 2012, nè, tanto meno il D.M. n. 200 del 2012, cui era stato demandato il compito di definire i requisiti per qualificare le suddette attività come non commerciali; si definisce l’ambito oggettivo dell’esenzione, ma non se ne modifica quello soggettivo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese del doppio grado di merito, considerando il progressivo consolidamento delle giurisprudenza in tema di IMU.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali, ed Euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge se dovuti. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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