Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17732 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 24386/2017 proposto da:

C.M.G., c.f. *****, elettivamente domiciliata in Roma, via Benaco 5 presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Santi del Foro di Padova;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEGNARO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo D Lorenzo del Foro di Padova;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 341/17della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata in data 13/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore. Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1.- C.M.G. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011 in relazione a un fondo inserito in zona denominata ***** e con destinazione “fabbricabile esterna al centro storico” deducendo – tra l’altro – l’uso agricolo del terreno e il ridotto valore per effetto della interclusione.

In primo grado il ricorso è stato rigettato. La contribuente ha proposto appello, che la CTR ha respinto sul punto del diritto alla agevolazione fiscale prevista per i coltivatori diretti, rilevando che la contribuente non è iscritta negli elenchi comunali ex L. n. 9 del 1963, e che manca pertanto la prova fondamentale costitutiva del diritto alla agevolazione cioè di essere coltivatore diretto con le caratteristiche temporali e reddituali che ne legittimano l’iscrizione e l’attribuzione della conseguente posizione contributiva; il giudice d’appello ha rilevato che la norma agevolatrice è di stretta interpretazione. Ha invece accolto l’appello sul minor valore del fondo accertando, in virtù di diverse perizie, di cui una della Agenzia del territorio, che il fondo è intercluso e di dimensioni tali da non consentire uno sfruttamento edificabile a mezzo concessione diretta; ha riconosciuto pertanto una riduzione del valore dell’area ai fini impositivi nella misura del 50% come da regolamento comunale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune proponendo ricorso incidentale. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 17 marzo 2021.

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso principale, la parte lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione sull’applicazione della norma comunitaria che definisce la nozione di “agricoltore”. La ricorrente riconosce di non rientrare nella categoria, come definita dalla normativa italiana, di coltivatore diretto, per la ridotta estensione del terreno, ma si duole della mancata applicazione della nozione comunitaria di agricoltore, priva di limitazioni quantitative in ordine alla estensione del terreno e deduce che sul punto la sentenza di secondo grado non spiega perchè detta norma non sarebbe applicabile.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello pur non facendo esplicito riferimento alla normativa comunitaria, ha chiarito che ciò che viene qui in rilievo è la normativa nazionale trattandosi di una nozione di coltivatore diretto assunta all’interno di una norma fiscale agevolatrice non suscettibile di interpretazione estensiva.

3.1 – Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), interpretata alla luce del Reg. UE n. 1782 del 2003, art. 2. La ricorrente deduce che non è stata applicata la nozione comunitaria di imprenditore agricolo/agricoltore che avrebbe consentito di riconoscerle il diritto alla esenzione prevista dal citato art. 2, lett. b). Rileva che la normativa comunitaria esprime una definizione di agricoltura diversa e più ampia, che deve valere necessariamente anche per il diritto interno perchè in caso di contrasto tra la normativa comunitaria e la norma interna quest’ultima deve essere disapplicata.

Il motivo è infondato.

E’ vero che la normativa comunitaria citata prevede una nozione di agricoltore più ampia di quella fatta propria della normativa fiscale in esame, ma come specifica il Reg. UE n. 1782 del 2003, art. 2, ciò vale solo “ai fini del presente regolamento” e cioè le politiche di sostegno comunitario dell’agricoltura (finanziamenti comunitari).

In questo caso invece, come correttamente ritenuto dalla CTR, siamo in presenza di una norma fiscale agevolatrice, destinata quindi ad operare in un ambito diverso, che individua come destinatari del beneficio una determinata cerchia di soggetti, “coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale”, secondo una scelta discrezionale del legislatore nazionale e che non è suscettibile di lettura analogica estensiva.

La regola della interpretazione stricti iuris non è – come si sostiene in ricorso – una “comoda formuletta” ma un principio generale del diritto posto dall’art. 14 preleggi (v. Cass. n. 10284 del 2019; per un precedente specifico sulla non pertinenza al richiamo alla normativa comunitaria v. Cass. n. 556 del 2020, non massimata).

Peraltro la Corte di Giustizia UE, intervenuta con due successivi arresti in materia tributaria sulla nozione di “imprenditore agricolo a titolo principale”, ha affermato che non è possibile ricavare dalle disposizioni del trattato o dalle norme di diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di “azienda agricola”, valida per tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la produzione agricola (C. Giust. 15/10/1992 in C-162/91 par. 19); vi sono infatti modalità di aiuti (come talune agevolazioni tributarie) che riguardano esclusivamente il legislatore nazionale. Il concetto è ribadito nella sentenza della CGUE 11 gennaio 2001 n. 403 in C-403/98 nella quale si afferma (par. 26 e ss.) che le disposizioni dei Regolamenti Comunitari (e nella specie quelle del Reg. n. 797 del 1985, e Reg. n. 232 del 1991, in materia di aiuti agli investimenti nell’agricoltura) non producono tutte effetti immediati nell’ordinamento nazionale, ma richiedono norme attuative in assenza delle quali non possono essere invocati davanti ad un giudice nazionale.

4. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e del Reg. comunale per l’applicazione dell’ICI, art. 11.

Secondo il Comune avrebbe errato la CTR nel rideterminare la base imponibile riducendone il valore del 50% poichè ha ritenuto sussistenti nella fattispecie le caratteristiche del fondo intercluso. Rileva che sulla base delle medesime relazioni peritali il giudice di primo grado aveva ritenuto: “il fondo non è di per sè intercluso non essendo sottoposto ad alcun impedimento urbanistico particolare”. Rileva inoltre che il regolamento, art. 11, prevede una riduzione del valore per il fondo che sia al tempo stesso intercluso e avente la caratteristica di lotto, mentre nel caso di specie la superficie è pari ad un ettaro.

Il motivo è inammissibile.

La parte sollecita la revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR, che ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti per la riduzione del valore, e cioè l’interclusione e le dimensioni ridotte del terreno, richiamando varie perizie, tra cui una della Agenzia del territorio. Il giudizio di fatto non è sindacabile in cassazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale e stante la reciproca soccombenza, la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, e da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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