Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17734 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6893/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina n. 375/40/14 depositata in data 24/01/2014 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR laziale rigettava l’appello dell’Ufficio e quindi confermava l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2003;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR non tenuto conto degli scostamenti del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore;

– il motivo è inammissibile;

– esso infatti si risolve in una censura diretta a colpire l’insufficienza motivazionale; ma secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto valide giustificazioni per lo scostamento quelle dedotte dal contribuente senza valutare in modo adeguato l’emissione di una fattura nei confronti di un soggetto diverso dalla società cooperativa suo abituale cliente e l’elevato consumo di carburante;

– anche questo motivo è inammissibile;

– in primo luogo, nella sua concreta articolazione, esso ripercorre e ribadisce le ragioni dell’Ufficio fondate sullo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, che non risulterebbero contraddette dalle circostanze dedotte e provata nel giudizio dal contribuente, ma non censura in alcun modo con critiche puntuali la ratio decidendi della sentenza impugnata;

– invero, la CTR ha ritenuto di annullare l’atto impugnato in quanto a fronte delle risultanze degli studi di settore, il contribuente ha sia provato di eseguire trasporti “pressocchè per un unico cliente” (l’unica fattura emessa nei confronti di altro soggetto è dell’importo trascurabile – di Euro 95,84 oltre iva), sia dimostrato che “la quantità di consumo di carburante non appare incompatibile con la fatturazione effettuata da B. e non appare in ogni caso indice di una consistente attività”;

– tali affermazioni non sono minimamente colpite dal ricorso che nel ricostruire le ragioni dell’Ufficio poste a base dell’accertamento riafferma solo, in modo del tutto generico, la bontà degli elementi dedotti dall’Agenzia delle Entrate;

– ancora, proprio nel soffermarsi unicamente su tali aspetti, il ricorso si appunta unicamente su profili di merito della vicenda, il cui esame è precluso in questa sede di Legittimità;

– ne deriva il rigetto del ricorso; stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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