LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Angelo Ciavarella, del Foro di Milano, e Rita Imbrioscia, che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, alla via Beethoven n. 52 in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1419, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 12.3.2014, e pubblicata il 19.3.2014;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
l’Agenzia delle Entrate, esaminati i dati estratti dall’anagrafe tributaria e le risposte fornite dal contribuente al questionario propostogli, notificava a R.M. gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 (n. *****), 2006 (n. *****), e 2007 (n. *****); contestando la percezione di redditi superiori al dichiarato, in applicazione della procedura di accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, c.d. redditometro.
Il contribuente proponeva ricorso avverso i tre avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva, ritenendo le difese proposte dal contribuente inadeguate a vincere le presunzioni derivanti dall’applicazione dell’accertamento sintetico.
R.M. gravava di appello la sentenza pronunciata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale segnalava che i giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente per non aver “fornito i chiarimenti idonei a giustificare i costi di acquisto dei beni”, un appartamento nel 2008, un motociclo nel 2008, oltre a disporre di due autovetture, “e le spese di gestione dei medesimi… a fronte di redditi imponibili dichiarati in Euro 379,00 nel 2005, in Euro 8.173,00 nel 2007, e di zero Euro nel 2006”. La CTR riesaminava le risultanze processuali e concludeva, poi, confermando la pronuncia di rigetto del ricorso introdotto dal contribuente adottata dal giudice di primo grado.
Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano ha proposto ricorso per cassazione R.M., affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha pure depositato istanza di sollecita fissazione della trattazione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto avere rilevanza reddituale nei suoi confronti anche il possesso di beni non attribuitigli dalla stessa Agenzia delle Entrate: un motociclo ed un’autovettura.
1.2. – Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente critica ancora la nullità della impugnata sentenza, per essere la CTR incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c., non esaminando le prove offerte a discarico in relazione ad un motociclo, ad un’autovettura ed all’appartamento acquistato grazie ad un finanziamento concesso dalla seconda moglie del padre.
1.3. – Con il suo terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e della tabella del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14.2.2007, per aver attribuito “valore reddituale al possesso della nuda proprietà di un’unità immobiliare in Lombardia, in *****, che considera ancora come residenza principale” (ric., p. 14), sebbene il contribuente avesse trasferito altrove la propria residenza dal *****.
1.4. – Mediante il quarto mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, R.M. contesta il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata CTR, violando il disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per aver deciso sulla base di contestazioni non mosse dall’Ufficio, senza motivare sulle prove offerte dal contribuente a suo discarico, e mancando di rilevare che il possesso della nuda proprietà di un appartamento in cui continuava ad abitare la madre non comportava alcun reddito che potesse essergli ascritto.
2.1. – 2.2. – Mediante i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante l’omogeneità delle censure proposte, il contribuente lamenta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, in primo luogo in relazione ad un motociclo e ad un’autovettura, che il giudice dell’appello ha ritenuto dovessero concorrere alla formazione del suo reddito, mentre tanto non risulta dall’accertamento effettuato dall’Agenzia dell’Entrate, e senza neppure esaminare gli elementi di prova a discarico offerti dal ricorrente.
In proposito occorre rilevare che la CTR osserva: “per quanto concerne l’acquisto del veicolo tg. ***** (o *****) il presunto finanziamento della madre sig.ra V. è inopponibile in quanto la documentazione non fa alcun riferimento al veicolo; per quanto attiene il motociclo non risulta provata l’affermazione del contribuente che si tratti di un “regalo” della società per cui avrebbe lavorato; per quanto concerne il veicolo tg. ***** non risulta provata l’asserita intervenuta demolizione del medesimo” (sent. CTR, p. 2).
Risulta chiaro, pertanto, che la CTR ha operato riferimento a due autovetture, mentre il contribuente contesta che gli è stato attribuito dall’Ente impositore il possesso di una sola autovettura, tg. *****, anche perchè l’altra autovettura risulta acquistata nell’anno 2008, che non è oggetto degli accertamenti tributari in discussione. Nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate non ha contrastato le affermazioni del contribuente, ed ha operato riferimento ad una (sola) “autovettura con le connesse spese di manutenzione, bollo, assicurazione RC e carburante” (controric., p. 6). Nessuna osservazione ha proposto la controricorrente in relazione al motociclo, cui la sentenza opera riferimento indicandola come uno degli indici rivelatori del reddito del contribuente, mentre quest’ultimo osserva che tanto non gli era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria nel suo avviso di accertamento.
Il contribuente lamenta anche l’omessa valutazione di parte delle prove offerte di aver ricevuto un finanziamento per l’acquisto di un immobile da parte della seconda moglie del padre. La CTR ha ritenuto di non poter tenere conto della scrittura privata invocata dal contribuente quale documentazione della concessione del finanziamento, perchè priva di data certa, ma il contribuente, oltre a censurare l’argomento, prospetta anche di avere allegato copia documentale dei bonifici bancari mediante i quali il finanziamento sarebbe stato erogato, ed anche su questi elementi non si rinviene pronuncia da parte della CTR Allo stato degli atti di causa, pertanto, deve ritenersi che le critiche proposte dal contribuente risultino fondate, ed occorra perciò procedere a nuovo giudizio. Anche a voler ritenere che il maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria si fondi in realtà su un minor numero di elementi rispetto a quelli presi in considerazione dalla CTR, infatti, rimane il fatto che il giudice dell’appello ha ritenuto di confermare la piena legittimità ed efficacia dell’accertamento sul fondamento di elementi reddituali, un’autovettura ed un motociclo, che non ne erano parte.
Le altre contestazioni, e gli ulteriori motivi di ricorso, rimangono assorbiti.
Devono essere pertanto accolti i primi due motivi di ricorso introdotti da R.M., assorbiti gli ulteriori, e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in diversa composizione e nel rispetto dei principi innanzi esposti, procederà a nuovo giudizio, liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da R.M., assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021