LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28335/2015 proposto da:
J.W.A., nato l'***** a ***** (D) e residente a ***** (BZ), ***** (C.F.: *****), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tacito n. 10, presso lo studio dell’Avv. Erica Dumontel (C.F.: *****), dal quale è
rappresentato e difeso, in virtù di procura notarile (rep. n. 13712) del 15.3.2021; unitamente all’Avv. Ausserhofer Gunter;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2/2015 emessa dalla CTR Bolzano in data 29/05/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 161/02/09 la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano rigettava i ricorsi presentali da J.W.A. contro gli avvisi di accertamento notificatigli dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bressanone, il 14 novembre 2008 con cui l’Ufficio aveva negato la delazione, effettuata dal ricorrente negli anni 2003, 2004 e 2005, dei canotti di locazione e degli interessi passivi ed aveva preteso, di conseguenza, l’imposta più elevata sui redditi e sulle attività produttive. Con sentenza n. 16/1/10 la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva in parte l’appello di J.W.A. e riconosceva come legittima la detrazione dei canoni di locazione.
Con ordinanza n. 6528/13 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di secondo grado, annullava la stessa, rigettava il ricorso incidentale di J.W.A. e rinviava il procedimento alla Commissione Tributaria per una rinnovata verifica.
L’ A. richiedeva, pertanto, l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, poichè, a suo giudizio, non sussisteva alcun abuso del diritto riguardante la detrazione dei canoni di locazione e gli interessi passivi si riferivano all’attività di libero professionista. In via subordinata, egli obiettava l’incostituzionalità del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 54 e 102, in merito agli artt. 50 e 67 Cost., e richiedeva una detrazione dei canoni di locazione e degli interessi passivi negati, nonchè la disapplicazione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bolzano, si costituiva in giudizio e richiedeva il rigetto delle istanze formulate dal richiedente.
Con sentenza del 29.5.2015, la CTR Bolzano rigettava l’appello.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso J.W.A., sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Con nota del 28.7.2020 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che la vertenza era stata definita, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
Con nota depositata il 24.3.2021 il contribuente, nel costituirsi per il tramite di un nuovo difensore subentrato al precedente, medio tempore deceduto, ha esposto e documentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3 (conv. con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018) e di aver nel frattempo corrisposto regolarmente le prime otto rate e, per l’effetto, ha, a sua volta, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2012 del 2000, art. 10-bis, nonchè la contraddittoria motivazione con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la carente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè “violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
3. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;
– letta l’istanza, depositata (nel corpo di una memoria di costituzione di nuovo difensore, con procura notarile) in data 23.3.2021 nell’interesse del contribuente, di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere, con allegati documenti relativi alla definizione agevolata ex D.L. n. 119 del 2018;
– rilevato, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nè è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
– considerato che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
– rilevato che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021