LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. est. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27775/2015 R.G. proposto da:
D.C.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Anton Giulio Barrili n. 49, presso lo studio del Dott. Daniel De Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Freda, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud. S.p.a.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3015/15 della Commissione tributaria regionale della Campania in Salerno, depositata in data 1 aprile 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta da D.C.N. avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, avente a oggetto ripresa a tassazione Irap, sanzioni ed interessi sull’Iva, accertati in relazione all’anno di imposta 2006.
2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora interessa, che il termine di decadenza per la notifica della cartella, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), non era elasso al 9 settembre 2010, data della notifica della cartella al contribuente, nella qualità di socio della s.a.s. New Travel Trans.
3. Per la cassazione della citata sentenza Nicolino D.C. ha proposto ricorso affidato a un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sud. S.p.a. sono rimaste intimate.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta: “Art. 360, n. 3: a) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione al combinato disposto degli artt. 1310 e ss. c.c.”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la notificazione della cartella esattoriale, avvenuta con raccomandata del 6 settembre 2010, alla New Travel Trans s.a.s. potesse essere opponibile anche al socio e fosse idonea a interrompere il termine di decadenza, nonostante la mancata tempestiva notificazione di analoga cartella personalmente al D.C. (notificazione avvenuta pacificamente solo in data 23 novembre 2011, a termini ormai scaduti), non potendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina dell’art. 1310 c.c., comma 1, prevista per il diverso istituto della prescrizione e non applicabile a quello della decadenza.
2. Il ricorso va respinto.
3. Come questa Corte ha già avuto modo del tutto condivisibilmente di affermare (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2545 del 01/02/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 28721 del 2018), la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, che, sebbene dettato in tema di prescrizione, si applica anche alla decadenza in esame, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.
4. La sentenza impugnata, che sostanzialmente ha applicato suddetto principio alla fattispecie in esame, va pertanto confermata.
5. La mancanza di attività difensiva degli intimati esonera la Corte dal provvedere sulle spese di fase.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021