LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19358/2015 R.G proposto da:
P.L., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Baratta, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Premuda n. 2;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 505/4/15, pronunciata in data 25 novembre 2014, depositata in data 30 gennaio 2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;
RILEVATO
CHE:
P.L. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 505/4/15, pronunciata in data 25 novembre 2014, depositata in data 30 gennaio 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento della maggiore plusvalenza conseguita con la cessione della licenza comunale per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, avvenuta a dicembre 2006, con conseguenti maggiori imposte (Irpef ed addizionali), interessi e sanzioni;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. preliminarmente riteneva che fosse ammissibile l’appello dell’ufficio, avendo correttamente individuato, anche a mezzo del codice fiscale, la parte appellata, e che non esplicasse efficacia di giudicato l’avvenuta definizione della lite pendente, concernente l’avviso di rettifica del valore della plusvalenza dichiarata ai fini dell’imposta di registro, trattandosi di imposte diverse, legate alla sussistenza di differenti presupposti;
nel merito, la C.t.r. riteneva che l’autonoleggio con conducente avesse i requisiti di un’attività imprenditoriale, richiamando la motivazione di una sentenza emessa dalla stessa C.t.r. in fattispecie analoga, completamente condivisa dal collegio giudicante, che affermava la tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione;
il ricorso avverso tale decisione è stato fissato per la camera di consiglio del 15 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1 e 36, dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe motivato per relationem ad altra decisione, emessa su fattispecie analoga, senza esplicitare i motivi di adesione alle ragioni della decisione richiamata;
inoltre, la ricorrente lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata, per la laconicità dell’inciso, con cui il giudice di appello ha ritenuto fondato l’operato dell’ufficio, nonostante la contribuente avesse provveduto ad esporre la concreta situazione economica e di fatto della propria attività;
infine, la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe aderito apoditticamente alle tesi dell’Agenzia delle entrate, senza tenere in alcun conto che la legge quadro sul trasporto di persone n. 21/1992 espressamente qualifica il noleggio con conducente come attività artigiana e che, pertanto, la semplice cessione del titolo autorizzativo non poteva considerarsi cessione d’azienda;
il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato e va rigettato;
invero, effettivamente la C.t.r. ha motivato affermando di condividere le ragioni, interamente riportate, contenute in altra decisione su fattispecie analoga in ordine alla natura dell’attività svolta dalla contribuente ed alla conseguente tassabilità della plusvalenza conseguita con la cessione di azienda;
tuttavia, la motivazione riportata in virgolettato dalla C.t.r. riguarda proprio il nucleo essenziale della questione sulla natura dell’attività di noleggio con conducente, sul perchè tale attività possa considerarsi imprenditoriale e sulla conseguente tassabilità della plusvalenza conseguita con la cessione di azienda;
dunque, le argomentazioni, contenute in altra decisione su fattispecie del tutto analoga e testualmente riportate nella sentenza impugnata, ben si adattano al caso di specie e sono idonee a chiarire perchè il giudice di appello abbia ritenuto tassabile la plusvalenza;
gli altri profili di doglianza risultano genericamente avanzati, privi di qualsiasi illustrazione specifica ed inammissibili;
con il terzo motivo, che per pregiudizialità logica va affrontato prima del secondo, la ricorrente denunzia la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la contribuente, la C.t.r. non avrebbe considerato la violazione da parte dell’ufficio dell’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, che, sancito dalla citata L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, troverebbe riconoscimento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost.;
la ricorrente, inoltre, ritiene che il contraddittorio nella fase amministrativa procedimentale contribuirebbe al corretto formarsi della prova della pretesa tributaria, che ricade sull’ufficio;
il motivo è infondato;
per quanto riguarda la violazione del principio generale sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, la censura è infondata, in quanto tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicchè esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito;
secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, in ambito di indagini cd. “a tavolino”);
inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l’Amministrazione finanziarla non ha l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d’invalidità dell’atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l’Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33572 del 28/12/2018; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14628 del 09/07/2020, secondo cui, in tema di procedimento tributario, l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito tributario, non investe l’attività di indagine e di acquisizione di elementi probatori, anche testimoniali, svolta dall’Amministrazione fiscale);
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; secondo la ricorrente il servizio di trasporto di persone con conducente viene svolto personalmente dal piccolo imprenditore artigiano titolare dell’autorizzazione e la peculiarità dell’attività impedisce di applicare all’ipotesi in oggetto le previsioni tributarie applicabili, invece, agli imprenditori commerciali;
nel caso di specie, la contribuente ritiene che l’attività svolta fosse equiparabile a quella di lavoro dipendente e che la cessione della licenza non comportasse una plusvalenza tassabile, ai sensi dell’art. 86 T.u.i.r.;
inoltre, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo citato sotto altro profilo, in quanto la plusvalenza sarebbe stata determinata con il valore accertato per l’imposta di registro, che ha presupposti diversi rispetto all’imposizione diretta;
il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato e va rigettato;
questa Corte, in tema di cessione di licenza taxi, ha condivisibilmente affermato che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dalla L. n. 21 del 1992, art. 9, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del Comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, ove avvenga, a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1 (Sez. 5, Sentenza n. 17476 del 14/07/2017; Sez. 5, Sentenza n. 4944 del 02/03/2018);
“tale conclusione si può applicare anche ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, posto che la citata L. n. 21 del 1992, art. 9, nell’individuare il procedimento di cessione, equipara espressamente le due fattispecie; ne consegue che, del tutto coerentemente, la disciplina tributaria, dalla natura onerosa della transazione e dalla derivazione imprenditoriale della fonte del relativo reddito, fa discendere la tassabilità dell’importo della cessione” (Cass. n. 24315/2020);
per quanto riguarda il riferimento al valore determinato per l’imposta di registro, se è vero che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19227 del 02/08/2017), nel caso di specie la stessa ricorrente riporta che l’accertamento non si basa solo sul valore del bene ceduto, determinato ai fini dell’imposta di registro e preso come riferimento per la quantificazione della plusvalenza, ma anche su di un’indagine indipendente dell’Università della Tuscia, basata sulla risposta a questionari degli operatori del settore e notizie di varia provenienza;
nè risulta che la ricorrente abbia contestato in qualche modo la modalità dell’indagine e l’idoneità degli elementi su cui si fonda;
in conclusione il ricorso va complessivamente rigettato;
nulla deve disporsi in ordine alle spese in quanto l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021