LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26662/2019 proposto da:
P.B., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto di rigetto cron. 1707/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;
ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero risulta essersi costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 1, lett. c) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonchè, infine l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Giudice del merito aveva ingiustamente valutato le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione davanti alla Commissione come riconducibili a vicenda esclusivamente privata (il richiedente aveva narrato di essere fuggito per sottrarsi al conflitto armato, a causa del quale suo fratello aveva perso la vita, insorto fra due comunità, di una delle quali egli faceva parte, per il possesso di terreni);
considerato che la doglianza è fondata nei termini di cui appresso: valendo quanto segue:
– il Tribunale ha apoditticamente affermato che la vicenda narrata aveva profilo privato, senza spiegare la ragione di un tale convincimento, il quale, mutilato di un’effettiva giustificazione motivazionale, resta insondabile;
– inoltre, la decisione, limitandosi a un sommario e generico richiamo a non meglio precisate indicazioni dell’UNHCR, non ha assolto al dovere di dar mostra di aver effettivamente consultato le COI aggiornate disponibili;
– questa Corte ha condivisamente chiarito, infatti, che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv.. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa, non potendosi reputare tale il sommario riferimento a non meglio precisate conclusioni tratte da indicazioni dell’UNHCR;
– la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);
– siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);
– il Tribunale, come si è detto, piuttosto che rendere compiuta motivazione, spiegando le specifiche ragioni del proprio convincimento, sulla base dei report consultati, si è limitato a esprimere una opinione svestita di corroborazione, sia a riguardo della natura della violenta contesa, che della situazione generale della zona di provenienza del richiedente;
– applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e le ulteriori specificazioni sopra richiamate deve, pertanto, escludersi che l’espressione lessicale di cui sopra possa ricondursi al genus di motivazione, cioè di giustificazione, non solo intellegibile, ma anche ripercorribile, della decisione; essa costituisce apparenza, vero e proprio simulacro, dei motivi del decidere, perchè non rende percepibile il fondamento della decisione;
considerato che a motivo dell’accoglimento del primo motivo, il secondo, con il quale il ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato negato il diritto alla protezione umanitaria, resta assorbito;
considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’ingiustizia della revoca dell’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, ad opera del medesimo decreto sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda, è inammissibile, avendo questa Corte condivisamente chiarito che l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 10847/2020, Rv. 657893);
considerato che, in relazione all’accolto profilo di censura, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.
PQM
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassa, in relazione all’accolto motivo, il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021