Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17756 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 01295/2015 R.G. proposto da:

Antony’s Pub s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo M. Cesaro, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’avvocato Bruno Cantone, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4973/33/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dalla Antony’s Pub s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. ***** contenente ripresa a tassazione di maggiori ricavi a fini Irap per l’anno di imposta 2007, accertati con metodo analitico-induttivo, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

2. Ha rilevato il giudice di appello che la contestata anti economicità della gestione, riscontrata alla luce delle prove versate in atti dall’Ufficio, legittimava il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, senza che sussista alcun obbligo di preventiva instaurazione di contraddittorio con il contribuente, cui incombe l’onere di spiegare le ragioni delle rilevate incongruenze, nella specie non assolto, in fattispecie in cui la contestazione si basava su elementi di gestione riscontrati incongrui e non sull’automatica applicazione degli studi di settore.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Antony’s Pub s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione in cui si è riservata la facoltà di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, della Circolare n. 14 del 14 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto non necessaria la convocazione del contribuente al contraddittorio preventivo all’emanazione dell’avviso impugnato.

b. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo, in quanto provato dalla sola ed esclusiva esistenza di un’attività antieconomica, in assenza dei presupposti per poter ritenere presuntivamente provata la ridetta anti economicità, dedotta nella specie sulla base dell’applicazione dei soli studi di settore; sotto altro profilo, la contribuente lamenta di aver provato fatti rappresentativi dell’errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio impositore, in una fattispecie in cui non erano presenti perdite di esercizio, bensì in piccolo utile ripartito tra i soci, circostanze ignorate dalla sentenza impugnata; da ultimo, lamenta che l’accertamento induttivo non poteva estendersi all’IVA.

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è inammissibile. In via preliminare, va rilevato che la censura è priva di alcun riferimento ai motivi di ricorso indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1. Tuttavia, la declaratoria di inammissibilità per tale ragione potrebbe derivare solo dalla riscontrata impossibilità per la Corte di dedurre a quali dei diversi parametri normativi del citato articolo il motivo abbia inteso riferirsi. Nella specie, vi è un chiaro riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) come fatto palese dalla citazione nella censura della violazione o falsa applicazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Tale circostanza potrebbe, nondimeno, condurre all’inammissibilità del motivo per mescolanza di profili (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; id., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018). Sennonchè, l’integrale lettura della censura induce a constatare che il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) è solo inserito nell’epigrafe della censura, ma non trova alcuno sviluppo nel corpo della censura, atteso che le omissioni appaiono riferite non già alla sentenza impugnata, quanto all’attività dell’ufficio impositore. Tanto consente di ritenere che l’unico profilo effettivamente dedotto sia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3). In tali termini, tuttavia, la censura è inammissibile, atteso che, nella specie, la contestazione non è basata solo sull’applicazione degli studi di settore, come la sentenza della CTR accerta e ribadisce, circostanza che il motivo di ricorso, senza confrontarsi con tale affermazione, continua a lamentare. Invero, la sentenza di appello dà conto degli accertamenti in fatto svolti dall’Ufficio e versati in atti che, sotto diversi profili, dimostrano l’assoluta antieconomicità della gestione, dedotta dal confronto tra spese sostenute, volume di affari presumibili e reddito effettivamente dichiarato. In tale contesto, va ribadito quanto già affermato da questa Corte in fattispecie esattamente sovrapponile a quella che ne occupa (Sez. 5, Ordinanza n. 31814 del 05/12/2019), secondo cui nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali. Tanto determina l’inapplicabilità alla fattispecie dell’obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente reiezione della lamentata falsa applicazione di legge. In relazione, poi, alla parte in cui lo stesso ricorso contesta l’accertamento Iva, rispetto al quale – essendo quest’ultimo un tributo armonizzato – vi sarebbe in astratto l’obbligo del preventivo contraddittorio, non v’è, da parte del contribuente, alcuna indicazione del contenuto delle difese che sarebbe stato in grado di far valere innanzi all’Ufficio impositore, con la conseguenza del non superamento della prova di resistenza (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, Ordinanza n. 11560 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 27421 del 29/10/2018).

4. Il secondo motivo è inammissibile, non tanto per la persistente omissione dell’indicazione dei parametri normativi di riferimento contenuti nell’art. 360 c.p.c., quanto perchè ancora una volta omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si identifica nella declaratoria di corretta applicazione del metodo analitico induttivo in una fattispecie in cui l’accertamento non si è basato esclusivamente su studi di settore, bensì ha accertato l’esistenza di evidenti incongruità nella gestione economica dell’impresa. Totalmente dimentico di tale approdo della sentenza impugnata, il motivo in esame parte dall’assunto che si sia in presenza di accertamento basato solo su studi di settore, e contesta l’assenza di altri indizi laddove, come detto, la sentenza impugnata li indica partitamente e li pone alla base del proprio accertamento; assume di aver fornito prova dimostrativa dell’errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio, ma omette – in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso – di indicare come, dove e quando tali difese siano state introdotte e coltivate nel corso della fase di merito; accenna, infine, a una presunta illegittimità della contestazione sull’IVA, parimenti senza allegare nè dimostrare quando tale difesa sia stata formulata e coltivata nel corso del giudizio. Tutti elementi che, già singolarmente, ma ancor più congiuntamente, rendono inammissibile la censura.

5. L’irregolare costituzione dell’Agenzia delle Entrate esonera la Corte dal provvedere sulle spese di lite di fase.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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