Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17758 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28948/2015 R.G. proposto da:

G.R. e G.F., elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’avv. Antonio Damascelli, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Antonio Giorgino;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1445/05/15 della Commissione tributaria regionale per la Puglia, depositata il 24/06/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria;

RILEVATO

che:

1.Con due distinti inviti, inoltrati nel luglio 2007 rispettivamente a G.R. e a G.F., affinchè fornissero delucidazioni sulle indagini finanziarie esperite nei loro confronti con vari istituti di credito e ulteriori inviti, inoltrati nel maggio 2011, per illeciti valutari denunciati dalla Dogana di Ponte Chiasso e tentativo di trasferimento in Svizzera di importi eccedenti i limiti previsti dalla normativa, quanto al primo, e per le operazioni effettuate con vari istituti di credito, quanto al secondo, cui i predetti diedero riscontro, l’Agenzia delle Entrate notificò a ciascuno dei predetti distinti avvisi di accertamento con i quali imputò all’esercizio 2006 un importo quale reddito da capitale D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 44, e accertò, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, il reddito complessivo di Euro 1.450.449,97. Impugnati i predetti atti con distinti ricorsi dai contribuenti, la C.T.P. di Bari li rigettò con sentenza n. 50/22/13, che fu confermata dalla C.T.R. per la Puglia con la sentenza n. 1445/05/15, depositata il 29/06/2015.

2. Avverso questa sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Dott. C.A., ha presentato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

Con istanza, depositata il 20/4/2021, i contribuenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per essersi avvalsi della disciplina della definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, avendo inviato a Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., in data 14/12/2016, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, unitamente all’impegno a rinunciare al ricorso, e hanno chiesto pertanto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza condanna alle spese.

Risulta altresì dalla documentazione versata in atti che la predetta istanza è stata notificata all’Agenzia delle Entrate il 12/3/2021 e all’Avvocatura dello Stato il 18/3/2021 Orbene, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, 3/10/2018, n. 24083).

Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e dichiarato estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Non si deve inoltre provvedere sulle spese del giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass., Sez. 6, 3/10/2018, n. 24083), valendo il principio generale secondo cui le spese del giudizio estinto per condono restano a carico della parte che le ha anticipate D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46, comma 3.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo”, in quanto l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6 – 1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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