LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3233/2015 R.G. proposto da:
ASSOCIAZIONE CLUB HOUSE SARONNO, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Gilli, dall’avv. Laura Mantovani e dall’avv. Antonella Cassandro, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Baiamonti, n. 2, presso lo studio dell’avv. Antonella Cassandro.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 45, n. 3172/45/14, pronunciata il 12/05/2014, depositata il 16/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.
RILEVATO
che:
1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia ha accolto, con la sentenza menzionata in epigrafe, l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’Associazione Club House Saronno, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Varese, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento che rettificava, ai fini IRES, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2007, il reddito imponibile sulla base della ricostruzione, con metodo analitico induttivo, dei ricavi (incrementati da Euro 316.480,00 a Euro 576.763,44) inerenti all’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande;
2. la C.T.R., per quanto ancora interessa, ha condiviso il risultato dell’accertamento fiscale (riscontrandone, innanzitutto, l’assenza di vizi sul piano formale), fondato sul metodo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, e sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, così si esprime la Commissione regionale (vedi pag. 5 della sentenza), “l’Associazione, pur nascendo senza finalità commerciali, svolgeva attività di “Ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande” e tale attività, articolata su pranzo e cena, veniva svolta nei confronti di tutti i soggetti. Pertanto, la ricostruzione dei ricavi dichiarati di Euro 316.480,00 non (può) essere ritenut(a) congru(a). E ciò sia in relazione ai costi sostenuti, che ai prezzi praticati. Per cui, è corretta l’applicazione dell’Ufficio ad ogni singolo piatto, della percentuale media di ricarico pari al 426,83h, al netto del 10% dell’IVA. Come pure, è corretta la percentuale di abbattimento del 25% calcolata in merito ai normali deterioramenti e scarti di lavorazione. Riguardo poi l’eccezione della ricorrente riferita ai soli 10 giorni di giugno e alle ricevute che non riportavano i pasti a (menu) fisso, va rilevato che, non erano stati forniti dalla stessa i (menu) del 2007.”;
3. l’Associazione ricorre per la cassazione di questa sentenza, con due motivi, illustrati con una memoria; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
a. preliminarmente, la Corte rileva che non incidono sulla prosecuzione del giudizio nè la morte del legale rappresentante della contribuente nè la cessazione (e correlata cancellazione della partita IVA) dell’Associazione (vedi la memoria sopra indicata) poichè, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (ex plurimis: Cass. 30/10/2020, n. 24091);
1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere aderito in modo acritico ai risultati dell’accertamento fiscale, senza considerare che il ragionamento presuntivo dell’ufficio era viziato da una serie di elementi oggettivi, quali: (i) la determinazione della percentuale di ricarico dei singoli prodotti, utilizzando il menu del 2010, mentre si sarebbe dovuto fare riferimento ai prezzi praticati nel periodo d’imposta 2007, oggetto dell’accertamento; (ii) l’omessa considerazione, da parte dei verbalizzanti, del menu a prezzo fisso (in relazione al quale, com’è noto, i margini di ricarico sono minimi); (iii) il calcolo delle percentuali di ricarico sulla base di medie aritmetiche anzichè di medie ponderate, con la conseguente non affidabilità dei risultati; (iv) il ridotto arco temporale considerato per la ponderazione delle percentuali di ricarico, in quanto i verbalizzanti avevano esaminato le ricevute fiscali emesse dall’Associazione nel periodo di soli 10 giorni del mese di giugno 2007, utilizzando quindi come campione un numero di ricevute fiscali troppo esiguo per essere un campione attendibile;
2. con il secondo motivo (“2. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione della sentenza che, in sintesi, ha aderito alla ricostruzione in via presuntiva dei ricavi della stessa Associazione operata dall’ufficio sulla base del mero presupposto che l’attività di ristorazione venisse svolta nei confronti della generalità degli avventori e non soltanto nei confronti degli associati, senza attribuire rilevanza alle eccezioni dell’appellata relative alla mancata considerazione, da parte dell’organo di controllo, dei menu a prezzo fisso e della ponderazione dei margini di ricarico entro un arco di tempo (di soli 10 giorni) eccessivamente breve;
3. il secondo motivo, il cui esame è prioritario, non è fondato; per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”. Nella specie, contrariamente da quanto sostiene la ricorrente, una motivazione esiste e la C.T.R., come risulta dal passo della sentenza sopra trascritto, ha congruamente illustrato le ragioni del proprio convincimento;
4. il primo motivo è inammissibile;
costituisce ius receptum, cui va data continuità, in mancanza di ragioni per discostarsene, il principio di diritto secondo cui, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/12/2017, n. 29404; 07/03/2018, n. 5355; nello stesso senso, tra le molte: Cass. 21/04/2021, n. 10509; 01/04/2021, n. 9067). Ciò premesso, la sentenza impugnata illustra con chiarezza, senza incorrere in alcuna delle aporìe logiche denunziate dalla ricorrente, una serie di elementi presuntivi convergenti che, in aderenza alla ricostruzione induttiva del volume d’affari operata dall’organo di controllo, ha condotto al recupero a tassazione dei (maggiori) ricavi non dichiarati, derivanti dall’attività commerciale di ristorazione svolta dall’Associazione;
5. le spese del giudizio di legittimità sono regolare in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021