Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17760 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7909/2015 R.G. proposto da:

C.M.R.P., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Logozzo e dall’avv. Rocco Agostino, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avv. Rocco Agostino.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 33, n. 5095/33/14, pronunciata il 23/06/2014, depositata il 30/09/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTO E DIRITTO

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, dopo averli riuniti, ha accolto, con la sentenza menzionata in epigrafe, gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.M.R.P., avverso tre sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano, che, a sua volta, aveva accolto i ricorsi della contribuente contro due avvisi di accertamento (e contro l’atto d’irrogazione di sanzioni), che recuperavano a tassazione, ai fini dell’IRPEF, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, redditi non dichiarati, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che ascriveva alla contribuente disponibilità finanziarie (ammontanti, nel mese di febbraio 2007, a USD 53.155,80) presso la filiale ginevrina della banca HSBC, risultanti da una scheda di sintesi denominata “fiche”, recante il profilo del cliente ed i suoi dati personali, tratta dalla c.d. “lista Falciani”.

2. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi, e l’Agenzia ha resistito con controricorso.

3. In data *****, la contribuente ha presentato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Ha affermato di avere aderito, in data *****, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la quale assumeva l’obbligo di rinunciare al giudizio pendente e di avere proceduto al pagamento delle somme dovute ai fini della definizione; ha inoltre allegato la documentazione di riscontro.

4. E’ ius receptum di questa Corte che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi dello stesso art., comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso -che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. n. 2168 del 2019).

5. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, secondo cui “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”. (comma 3). Nello stesso senso, in materia di condono, dispongono il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, e il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

6. Nemmeno sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (ex multis Cass. 7/06/2018, n. 14782; 15/01/2021, n. 590; 16/01/2021 n. 1573).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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