Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17761 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3190/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

FORTUNE FIDUCIARIA SRL in LCA (C.F.), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 167/40/2013, depositata il 5 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di ruolo straordinario D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 15-bis, in relazione a un avviso di accertamento, notificato alla società contribuente per avere questa acquistato dalla società Doride SRL, facente parte del “Gruppo Mythos”, eccedenze IRPEG maturate negli esercizi 2002 e 2003 per Euro 100.000,00 su un totale di Euro 9.642.586,00 di eccedenze cedute alle diverse società del gruppo;

che la CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, accertando la responsabilità solidale della contribuente a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, nei limiti delle eccedenze di imposta acquistate;

che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 5 dicembre 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo, in particolare, che l’atto di appello, nella parte in cui ha invocato l’applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 1292 c.c., ha introdotto una domanda nuova, estranea all’atto impugnato, nell’ambito del quale la responsabilità della società contribuente era stata contestata a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 43-bis e 43-ter, con limitazione della responsabilità della contribuente cessionaria all’importo delle eccedenze di imposta cedute;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo e che la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

CONSIDERATO

che:

Dalla sentenza impugnata risulta che fosse parte in causa in grado di appello anche l’agente della riscossione;

che il ricorrente non ha notificato il ricorso all’agente della riscossione;

che va, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte processuale pretermessa, in questo caso a disporsi nei confronti dell’Agenzia della Entrate – Riscossione, quale successore ex lege dell’originario agente della riscossione, il cui subentro nei rapporti giuridici “anche processuali” è disposto da una norma di legge (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 3, conv. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).

PQM

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE quale successore di Equitalia Nord SPA, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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