LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6731/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
M.A., (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. ALESSANDRO DAGNINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza del Popolo, 3;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2609/01/14, depositata il 10 settembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
La contribuente M.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2006, notificato nel 2012, in forza del quale, a seguito di PVC, veniva assoggettata a tassazione, quale reddito diverso, la plusvalenza derivante dalla vendita di porzioni di terreno edificabile, il cui corrispettivo, costituito dal trasferimento a titolo di permuta di costruende unità immobiliari, risultava omesso dalla dichiarazione del suddetto periodo di imposta. L’atto impugnato faceva seguito all’inoltro di una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, in forza della quale l’Ufficio aveva dichiarato di avvalersi del raddoppio dei termini di accertamento secondo il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, pro tempore. La contribuente ha dedotto la decadenza dal potere di accertamento e, in subordine, ha chiesto rideterminarsi la plusvalenza previo riconoscimento di costi deducibili.
La CTP di Palermo ha ritenuto inammissibile il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 10 settembre 2014, ha accolto l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’amministrazione finanziaria è decaduta dal potere di accertamento, in quanto la dichiarazione dalla quale emergevano affermazioni non veritiere (con indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi) non sarebbe quella del periodo di imposta oggetto di accertamento, dovendosi far riferimento al periodo di imposta successivo, anno nel quale è stata acquisita la controprestazione dedotta nel contratto di permuta. La CTR ha, poi, ritenuto insussistenti i presupposti per procedere al raddoppio dei termini per l’anno di imposta 2006, ritenendo ulteriormente che – in mancanza di allegazione all’avviso di accertamento impugnato la comunicazione della notizia di reato la suddetta condotta dell’Amministrazione finanziaria induca a ritenere insussistente il raddoppio dei termini. Infine, la CTR ha annullato l’atto impositivo per mancata valorizzazione di alcune componenti negative di reddito che, ove fossero state evidenziate, avrebbero secondo la ricorrente precluso ugualmente l’applicazione della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, ritenendo che l’avviso non abbia tenuto conto di costi documentati dalla contribuente.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la contribuente, la quale ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1.1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente l’obbligo di denuncia penale, trattandosi di reddito da imputare al periodo di imposta successivo a quello oggetto di accertamento, con insussistenza della falsità della dichiarazione relativamente al periodo di imposta 2006. Osserva il ricorrente che, ancorchè debba farsi riferimento alla dichiarazione del periodo di imposta successivo, come ha ritenuto la CTR, non sarebbe in ogni caso decorso il termine per l’accertamento a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, anche in relazione a tale successivo periodo di imposta.
2 – Il ricorso è inammissibile, come correttamente deduce parte controricorrente, non avendo il ricorrente censurato le ulteriori e autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Tali autonome ragioni della decisione, le quali impingono ugualmente sull’esistenza del presupposto del raddoppio del termine di decadenza dall’accertamento, attengono a tre diversi aspetti:
– l’insussistenza dei presupposti di fatti costituenti reato da porre a fondamento del raddoppio determini dell’accertamento;
– la mancata allegazione all’avviso di accertamento impugnato della comunicazione della notizia di reato quale condizione tale da impedire l’operatività del raddoppio dei termini;
– la mancata valorizzazione di componenti negative di reddito che, ove fossero state evidenziate, avrebbero precluso l’applicazione della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 (“l’Ufficio non ha tenuto conto di una serie di costi e di oneri e che se il calcolo degli stessi fosse stato corretto la plusvalenza sarebbe risultata di gran lunga inferiore e di misura tale (…) da non consentire la proroga del termine per l’accertamento tributario. Anche tale doglianza merita accoglimento, non essendo revocabile in dubbio che la valutazione dell’Ufficio finanziaria non è stata basata su calcoli di estimo approfonditi e che la stessa non ha tenuto conto di una serie di costi che la contribuente afferma ed ha documentato di aver sostenuto”).
L’annullamento dell’avviso impugnato è stato, pertanto, argomentato anche in relazione alla insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini per diverse e autonome ragioni (sia in relazione alla non ricorrenza dei presupposti sostanziali, sia in relazione alla mancata allegazione di un atto prodromico, sia in relazione ad elementi negativi di reddito tali da comportare il venir meno della cornice penalistica). L’omessa impugnazione di questi ulteriori percorsi argomentativi, del tutto indipendenti da quello impugnato, priva il ricorrente di interesse all’esame del ricorso, posto che il suo eventuale accoglimento, non essendo idoneo a incidere su tali ulteriori e autonome argomentazioni, non potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata (ex multis Cass., Sez. V, 14 aprile 2020, n. 7800; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24069; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752; Cass., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 18073).
3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021