Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17763 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6749/2015 R.G. proposto da:

A.L., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. MARINO MARINELLI e dall’Avv. EMANUELE COGLITORE, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, 5;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FABIO ROVITO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. CARMELA PARISI in Roma, Via Andrea Millevoi, 81;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1581/04/14, depositata il 18 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Il contribuente A.L. ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, relativa ad imposte sul reddito soggette a tassazione separata del periodo di imposta dell’anno 2008 oltre sanzioni e accessori. Il contribuente ha dedotto sia vizi propri della cartella impugnata (mancata indicazione dell’agente notificatore e nullità della notificazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento e omessa sottoscrizione, omessa motivazione), sia vizi attinenti alla fase precedente l’emissione della cartella e, precisamente, l’omesso invio dell’esito della liquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della declaratoria della nullità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella di pagamento.

La CTP di Catanzaro ha rigettato il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza in data 18 luglio 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui di interesse, non necessario l’invio della comunicazione di irregolarità denunciata dal contribuente, osservando che le doglianze relative alla fase precedente l’emissione della cartella e attinenti all’avviso di accertamento non sono opponibili all’agente della riscossione.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi e deposita memoria; resiste con controricorso l’agente della riscossione.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, nell’avere ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione. Osserva il ricorrente che in relazione ai redditi assoggettati a tassazione separata, non è il contribuente che procede ad autoliquidazione dell’imposta, bensì è l’Ufficio che procede a liquidare le somme che il contribuente deve versare. Ritiene, pertanto, essenziale e doverosa, ai fini della corretta iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella di pagamento, la preventiva comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione in relazione ai suddetti redditi, sotto pena di nullità dell’emissione della cartella.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le doglianze relative alla omessa comunicazione del preventivo avviso di liquidazione, in quanto non afferenti alla cartella di pagamento ma alla fase preventiva rispetto alla sua emissione, non sarebbero opponibili all’agente della riscossione. Deduce il ricorrente che il concessionario, ove non chiami in giudizio l’ente impositore, deve procedere alla sua chiamata in giudizio, pena la responsabilità degli esiti della lite. Evidenzia il ricorrente che il concessionario della riscossione, pur avendo fatto istanza di chiamata in causa dell’ente impositore nel giudizio di primo grado, istanza disattesa dalla CTP, non ha riproposto tale questione in appello, non essendosi costituito in fase di giudizio di gravame, così rinunciando alla stessa; risulterebbe, pertanto, viziata la statuizione relativa alla inopponibilità delle censure attinenti la fase precedente l’emissione della cartella, avendo l’agente della riscossione accettato la lite.

2 – Il secondo motivo, logicamente pregiudiziale al primo, è fondato; nè trattasi di impugnazione di un mero obiter dictum, come osserva il controricorrente. Risulta dalla sentenza impugnata che l’agente della riscossione non si è costituito in grado di appello, ove era stato preventivamente convenuto in giudizio dal contribuente.

Parimenti risulta che, pur essendosi l’agente della riscossione costituito in primo grado ed avendo chiesto al giudice di prime cure di disporsi la chiamata in giudizio dell’ente impositore (all. n. 5 ricorso), la CTP ha rigettato il ricorso nel merito, così disattendendo (implicitamente) l’istanza di chiamata in causa dell’ente impositore.

3 – Per costante giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass., Sez. U, 25 luglio 2007, n. 16412, il contribuente può esercitare il proprio diritto di difesa contestando vizi attinenti alla fase prodromica rispetto all’emissione della cartella (nella specie, vizi della iscrizione a ruolo per omesso invio dell’avviso di liquidazione dell’imposta), convenendo in giudizio anche il solo concessionario della riscossione; nel qual caso spetta al concessionario della riscossione, destinatario dell’impugnazione della cartella, l’onere della chiamata in giudizio dell’ente impositore al fine di non rispondere dell’esito della lite, nè essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in assenza di litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore. Il principio, del tutto consolidato, comporta – da un lato – che il contribuente può chiamare in giudizio (nel caso in cui intenda dedurre anche vizi precedenti l’emissione della cartella) – anche il solo concessionario della riscossione (Cass., Sez. V, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. V, 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 1532; Cass., Sez. U., n. 16412/2007, cit.) e, dall’altro, che la mancata chiamata in giudizio dell’ente impositore induce la legittimazione passiva del concessionario evocato in giudizio, stante la responsabilità di quest’ultimo dell’esito della lite (Cass., Sez. V, 24 aprile 2018, n. 10019; Cass., Sez. V, 7 maggio 2014, n. 9762).

4 – La sentenza impugnata, nel ritenere che il concessionario fosse privo di legittimazione passiva per le questioni attinenti a vizi della fase precedente l’emissione della cartella, benchè il concessionario – non costituendosi in grado di appello e non riproponendo l’istanza di chiamata in causa e, pertanto, rinunciandovi – avesse accettato l’esito della lite, non ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

5 – Il primo motivo è parimenti fondato. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del motivo, non vertendosi (come deduce sul punto il controricorrente) in tema di riqualificazione in fatto delle risultanze di causa, bensì in tema di corretta applicazione delle regole poste a presidio dell’emissione della cartella di pagamento.

Secondo la costante interpretazione di questa Corte, in tema di riscossione delle imposte, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Nel qual caso, l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2021, n. 1647; Cass., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 7291; Cass., Sez. V, 18 novembre 2019, n. 34341, 34342; Cass. Sez. VI, 3 aprile 2019, n. 22484; Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, n. 18398; Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 4481; Cass., Sez. VI, 22 giugno 2016, n. 12927; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2014, n. 11000).

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la comunicazione preventiva dell’amministrazione finanziaria in relazione all’esito della liquidazione, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

6 – Il ricorso va, pertanto accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, accogliendosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado del giudizio di merito sono integralmente compensate tra le parti, attesa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono soggette a soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre 15% rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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