Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17767 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10102-2020 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4165/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE.

RILEVATO

che E.P., cittadino della Nigeria, propone ricorso per cassazione avverso decreto della Corte di appello di Venezia del 3 ottobre 2019, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso l’impugnato decreto di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese temendo di essere ucciso dal nonno per il suo rifiuto di aderire alla setta degli *****).

CONSIDERATO

che il ricorso non censura la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di gravame, consistendo i tre motivi nella riproposizione delle domande svolte in primo grado e, in parte, nella formulazione di critiche al decreto del tribunale;

che il ricorso è dunque inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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