Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17768 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15323-2020 proposto da:

O.P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 875/ 2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

CONSIDERATO

Che O.P.O., cittadino nigeriano, propone ricorso avverso sentenza del Tribunale di Campobasso del 12.5.2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

che i motivi proposti consistono in una impropria richiesta di rivisitazione di incensurabile apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno illustrato le ragioni della non credibilità del racconto del richiedente (secondo motivo) e citando anche fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese di provenienza – della insussistenza in concreto dei presupposti fattuali (rischi persecutori e danno grave) delle protezioni richieste (terzo motivo); che analoga considerazione concerne la protezione umanitaria (primo motivo), in considerazione del fatto che si tratta pur sempre di una misura integrativa a protezione dello straniero che chiede asilo per ragioni di pericolo in caso di rimpatrio nel paese di origine e non già di un beneficio in virtù del mero fatto del suo inserimento in Italia (v. Cass. 7604 del 2020); il quarto motivo concerne la richiesta di permesso di soggiorno per casi speciali, in base ad una normativa (D.L. n. 113 del 2018) inapplicabile nella specie;

che il ricorso è inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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