LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14648-2019 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato LEA DOMENICA LUCCHESE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI *****, n.q. di titolare della ditta individuale omonima, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 12, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SESTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PANTALEO;
– controricorrente –
contro
NEW FDM SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 660/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 marzo 2019, con cui è stato respinto il reclamo proposto da P.G. avverso la sentenza di declaratoria del suo fallimento: sentenza pronunciata, in prime cure, dal Tribunale di Marsala. Il ricorso non è articolato in motivi separati, recanti puntuale indicazione del vizio di volta in volta denunciato.
2. – Resiste con controricorso la curatela fallimentare.
3. – Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Assume il ricorrente che la sentenza della Corte di merito sarebbe errata per plurime ragioni.
Anzitutto il Tribunale, a seguito di una prima vocazione in giudizio attuatasi senza il rispetto del termine minimo di comparizione, avrebbe disposto il rinnovo della notifica del ricorso e del decreto di convocazione del fallito su istanza della controparte; in proposito ci si duole, in modo vago e non argomentato, del fatto che “da parte istante non poteva chiedere uno spostamento di udienza senza adire il P.”.
Si lamenta, in secondo luogo, che la pronuncia resa dal giudice del reclamo avrebbe impropriamente affermato che l'”errata attestazione” di un non meglio precisato “atto estratto del fascicolo informatico” costituisse un vizio formale privo di effetti invalidanti.
Da ultimo, viene censurata l’affermazione della Corte di appello secondo cui il fallito non aveva dimostrato di aver adempiuto al debito della parte istante, avendo “solo detto che stava provvedendo a pagare a poco a poco”. Si rileva, in proposito, che nel ricorso del creditore istante si dava conto del pagamento parziale del debito, che quindi non era contestato.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Esso non reca alcuna esposizione delle vicende, processuale e sostanziale, su cui si innesta l’impugnazione svolta.
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072). Infatti, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 31 luglio 2017, n. 19018). Nè tale esposizione può ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente (Cass. 28 maggio 2018, n. 13312).
In secondo luogo, l’impugnazione si fonda non su motivi di ricorso redatti in conformità delle pertinenti prescrizioni normative, ma su doglienze confuse e generiche, oltre che prive di autosufficienza.
Il ricorso per cassazione deve constare di motivi muniti dei caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione impugnata. Ciò comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, sono poi inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).
3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021