Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17773 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9940-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO ORRU’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 9544/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna del 14 febbraio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente S.M., nato in Bangladesh, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, “per aver ritenuto insussistenti le condizioni per l’ottenimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria”. Ricorda il ricorrente di aver dovuto contrarre un prestito usurario per garantire, col proprio viaggio all’estero, un’adeguata fonte di sostentamento alla madre, malata, e ai propri familiari e che nel proprio paese, a fronte del mancato adempimento del debito, si è soggetti alle più svariate forme di ritorsione. Aggiunge, con particolare riferimento alla domanda di protezione umanitaria, che egli aveva esposto al giudice di prima istanza di rappresentare, per i propri familiari, l’unica fonte di sostentamento in un paese tra i più poveri al mondo: deduce, infine, che “dai fatti di causa” emergerebbe che egli “è pienamente integrato in Italia dal punto di vista sociale lavorativo”.

2. – Il motivo è inammissibile; così il ricorso.

Esso non si misura affatto con il provvedimento impugnato. Il Tribunale ha anzitutto osservato come i timori espressi dal ricorrente con riguardo alla condizione di soggetto obbligato alla restituzione del prestito ad usura siano suscettibili di essere fatti valere attraverso la protezione sussidiaria; ha nondimeno precisato che l’istante non aveva allegato minacce specifiche nè dedotto episodi particolari di esposizione al rischio, osservando, inoltre, come l’istante, al pari dei propri familiari, non aveva nemmeno fatto ricorso all’autorità di polizia. Il giudice del merito ha poi evidenziato, con particolare riferimento alla domanda di protezione umanitaria, che la condizione del richiedente non era riconducibile a quella di una vera e propria “miseria inemendabile”; ad avviso del Tribunale, quanto prospettato dal richiedente integrava, piuttosto, una situazione di contingente difficoltà economica. Con riferimento al tema dell’integrazione del nostro paese, infine, è precisato nel provvedimento impugnato che l’odierno ricorrente non aveva dato dimostrazione di un vero e proprio radicamento nel territorio italiano.

Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989); la ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che nel pronunciarsi in tali termini, richiama il principio già enunciato da Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio).

Il ricorso per cassazione non può del resto sollecitare nuovi accertamenti di fatto. La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332) 3. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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