Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17774 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10267-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 385/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro del 5 febbraio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente S.M. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, della Carta di fondamentali dell’Unione Europea, art. 46, e della Dir. n. 2013/32/UE, art. 46, comma 2. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia omesso di procedere alla propria audizione personale disattendendo la richiesta espressamente formulata nell’atto introduttivo e osserva che tale audizione avrebbe fornito al giudicante un quadro preciso e circostanziato delle motivazioni che lo avevano spinto ad espatriare.

Il motivo non ha fondamento.

Il Tribunale, oltre a rilevare che il ricorrente non era comparso all’udienza fissata per la comparizione senza addurre, in proposito, impedimenti, ha osservato che il giudice del merito ha la facoltà di non procedere all’audizione del richiedente, ove “ritenga di poter effettuare un esame completo ed adeguato della domanda sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo”.

Quest’ultima proposizione si rileva corretta.

Secondo quanto precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C348/16, Moussa Sacko, “(l)a Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente a detta Dir., art. 14, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità della medesima Dir., art. 17, paragrafo 2, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato in tale Dir., art. 46, paragrafo 3”.

Tale assunto, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa non prospetti questioni di fatto e di diritto che non possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

Questa Corte di cassazione si è quindi espressa senso che il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale possa esimersi dall’audizione del richiedente se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al citato D.Lgs., art. 35 bis, comma 8, debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (Cass. 28 febbraio 2019 n. 5973; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088).

Nella specie, la Corte di appello ha evidenziato come il ricorso giurisdizionale non evidenziasse elementi nuovi rispetto a quanto riferito da S. alla Commissione territoriale e ha osservato, in definitiva, come la vicenda non esigesse approfondimenti istruttori da attuarsi attraverso l’audizione del richiedente: ha cioè espresso il convincimento che la documentazione acquisita offrisse senz’altro la possibilità di rendere una decisione reiettiva sulla domanda di protezione internazionale.

Vero è che nella fattispecie il ricorrente aveva domandato espressamente di essere sentito; nondimeno, anche a voler prescindere dal rilievo per il ricorrente mancò di comparire personalmente all’udienza fissata, è da osservare che il richiedente che formuli istanza di audizione sia onerato di precisare gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti: profilo, questo, su cui il ricorso per cassazione tace; in ogni caso, l’istanza non vincola il giudice, allorquando lo stesso reputi la domanda manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584; Cass. 17 novembre 2020, n. 26124; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22049).

2. – Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27. Viene lamentato che il Tribunale abbia “omesso di compiere un’adeguata istruttoria in merito alla concreta ipotesi che il ricorrente, in caso di rimpatrio, venga nuovamente a trovarsi nel pericolo di incorrere in un ‘danno gravè alla sua incolumità, o ancora venga posto in una condizione di vulnerabilità tale da necessitare di adeguata protezione”.

Il motivo è infondato.

Esso investe la decisione nella parte in cui la Corte di merito ha reputato assorbente il giudizio di non credibilità del richiedente: l’istante si sofferma, in particolare, sulle carenze del sistema giudiziario e di quello penitenziario del Pakistan e sulla corruzione diffusa presso la polizia e i funzionari pubblici di quel paese; il mezzo di censura non si occupa, invece, del giudizio espresso dalla Corte di merito circa l’insussistenza della condizione di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): profilo, questo, rispetto al quale è stato posto in atto un approfondimento istruttorio attraverso l’acquisizione di informazioni specificamente individuate, quanto alle loro fonti, nel corpo del provvedimento impugnato.

Esclusa la genuinità del racconto, la Corte di merito non aveva alcun motivo di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; cfr. pure Cass. 19 giugno 2020, n. 11936; Cass. 3 luglio 2020, n. 13756): il che, nel caso in esame va negato proprio in ragione della mancanza di riscontri quanto a una vicenda personale che conferisca reale consistenza a un tale rischio. Nè decisivo si rivela il dato della spendita, da parte del giudice, dei noti poteri di cooperazione istruttoria che devono trovar spazio nelle controversie in tema di protezione internazionale: non vi è difatti motivo di accertarsi di profili che interessano, in via generale, l’operato delle autorità pubbliche del paese di provenienza del richiedente se la vicenda, da questi narrata -rispetto alla quale assumerebbe importanza l’attività (o l’inerzia, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)) di dette autorità sul piano della persecuzione o del rischio del grave danno che dà titolo alla protezione sussidiaria – non possa reputarsi veritiera secondo i criteri di cui al citato D.Lgs., art. 3, comma 5. Una tale indagine si manifesta in altri termini inutile proprio in quanto in tale ipotesi il rischio prospettato dall’istante, siccome correlato a fatti non dimostrati, difetta di concretezza e non potrebbe comunque mai presentare il richiesto grado di personalizzazione.

3. – Il terzo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, unitamente alla mancata comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente. Rileva il ricorrente che il Tribunale non avrebbe statuito alcunchè in merito al percorso integrativo intrapreso dal ricorrente, omettendo di raffrontare il medesimo con la violazione dei diritti fondamentali in cui lo stesso richiedente incorrerebbe in caso di rimpatrio.

Il motivo è inammissibile.

Esso non si confronta con la decisione impugnata, la quale ha rilevato che la domanda era carente di allegazione (avendo specificamente riguardo al decorso della malattia di cui l’istante aveva dichiarato di essere affetto e alle terapie prescritte in relazione ad essa). Va rammentato, in proposito, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018 4. – Il ricorso è rigettato.

5. – Non si deve statuire sulle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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