Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17775 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10864-2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****, PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 2512/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 28 febbraio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, K.A., originario del Bangladesh, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata la nullità del decreto ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria o apparente. Si deduce non sia percepibile il fondamento della decisione impugnata, in quanto recante argomentazioni inidonee, contraddittorie e illogiche. Viene rilevato che dalle argomentazioni esposte dal Tribunale si evidenzierebbe l’esistenza, nel paese di origine del richiedente, di una situazione generalizzata di violenza, oltre che di un quadro di compressione dei diritti umani in cui è assente la garanzia del giusto processo.

Il secondo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 CEDU, nonchè il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l’omesso esame di fatti decisivi. E’ lamentato che il Tribunale abbia frainteso quanto ad esso rappresentato; viene rilevato come dall’esame delle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta emergesse il pieno diritto del ricorrente al riconoscimento della domandata protezione.

Col terzo motivo vengono lamentate la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. La censura investe il profilo relativo all’applicazione delle regole relative all’onere probatorio attenuato e, quindi il corretto apprezzamento della credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal citato D.Lgs., art. 3, comma 5. Deduce l’istante che le minacce da lui subite integrerebbero “un grave motivo di preoccupazione per il verosimile rischio di essere effettivamente sottoposto ad azioni violente in caso di rientro in patria”. Il ricorrente deduce inoltre che il Tribunale avrebbe omesso di utilizzare i propri poteri istruttori ufficiosi.

Col quarto motivo l’istante denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art..14, lett. c). Si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita derivante da una situazione di violenza indiscriminate. Viene rilevato, in proposito, che il Bangladesh “versa in una grave situazione di violazione di diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di assoluta impunità”.

Il quinto motivo censura il decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il ricorrente lamenta, qui, il mancato riconoscimento delle ragioni atte a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Si richiama la situazione generale del Bangladesh per evidenziare come taluni diritti, quali i diritti all’alimentazione e alla salute, rischino di essere compromessi nel caso in cui l’istante sia rimpatriato. E’ sottolineato, infine, che il richiedente ha sempre svolto regolari attività lavorative e abbia intrapreso un concreto percorso di integrazione nel nostro paese.

2. – Il ricorso è, nel complesso, infondato.

Il Tribunale, a seguito di una rinnovata audizione, ha ritenuto non credibile, sulla base di una articolata motivazione incentrata su più elementi che davano conto della contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), la vicenda da questi narrata; K. aveva affermato di essere stato membro della sezione studentesca del partito *****, di essere stato “falsamente accusato” dai componenti dell’avversa fazione politica dell'***** e di essere conseguentemente fuggito dal Bangladesh per paura di essere arrestato.

Ciò posto, non ricorre anzitutto il vizio denunciato con il primo motivo.

Citando una pertinente fonte informativa il Tribunale ha rilevato come il numero di persone che sono interessate alla violenza politica “rimane bassa in proporzione al numero dei membri dei maggiori partiti”, e che, in definitiva, “non ci sono prove che ci sia un rischio reale di persecuzione o di danno grave da parte di soggetti statali e non statali nei confronti dei membri del partito e dei loro sostenitori”. Come è noto, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54. convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Il provvedimento impugnato con riguardo al tema della protezione sussidiaria – e segnatamente, con riferimento alla particolare fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), posto che il ricorrente incentra la censura sull’esistenza di una “situazione generalizzata di violenza” – non prospetta alcuna delle radicali carenze motivazionali di cui si è detto.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, o come vizio motivazionale, nel senso sopra precisato, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Ciò posto, il giudizio di non credibilità del richiedente poggia su un ampio e coerente percorso argomentativo, il quale si sottrae alla proposta censura motivazionale, mentre la deduzione del vizio consistente nell’omesso esame di fatto decisivo risulta malamente articolata: infatti, l’istante, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, avrebbe dovuto indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. n. 8054 cit.).

D’altro canto, una volta esclusa la credibilità del racconto, la Corte di merito non aveva alcun motivo di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, prime due lettere. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e b), è necessario invece, osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; cfr. pure Cass. 19 giugno 2020, n. 11936; Cass. 3 luglio 2020, n. 13756). Nè decisivo si rivela, in tale prospettiva, il dato della spendita, da parte del giudice, dei noti poteri di cooperazione istruttoria che devono trovar spazio nelle controversie in tema di protezione internazionale: una acquisizione di informazioni generali sul paese di origine si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome correlato a fatti non dimostrati, difetta di concretezza e non potrebbe comunque mai presentare il richiesto grado di personalizzazione.

Il quarto motivo appare inammissibile, in quanto censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo riguardo a fatti che, in sè considerati, paiono estranei alla previsione normativa (come gli “attacchi alla libertà di espressione”) e trascura inoltre di considerare che, in ogni caso, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, cass. n. 8053 e Cass. n. 8054 cit.).

Il quinto mezzo è inammissibile.

Ha ritenuto il Tribunale che non ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto, per un verso, non era possibile riferire al ricorrente una situazione di rischio specifico per il caso di rimpatrio e, per altro verso, non vi era prova di una sua integrazione nel territorio nazionale. Quest’ultima affermazione riflette un apprezzamento di fatto non censurabile nella presente sede come violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (tale è il motivo di impugnazione fatto valere dal ricorrente). La prima proposizione non è vinta, poi, dalla rappresentazione delle condizioni generali di vita cui è esposta la popolazione del Bangladesh. Anche a voler prescindere dal rilievo per cui la censura appare orientata alla valorizzazione di mere circostanze di fatto” deve osservarsi che una situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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