LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13591-2020 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di *****;
– intimata –
avverso il decreto 20451/2018 R.G. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda di protezione internazionale di N.M., nato in Senegal; tale pronuncia è seguita al provvedimento di rigetto della competente Commissione territoriale, la quale ha evidenziato che l’istanza formulata del richiedente non presentava nuovi elementi rilevanti rispetto a quelli già rappresentati con una precedente domanda proposta nel 2012.
2. – N.M. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale partenopeo con una impugnazione basata su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7. Deduce l’istante di aver fornito alla Commissione territoriale prima e al Tribunale poi “dichiarazioni dettagliate, congrue ed in linea con quanto avviene nel paese di provenienza nonchè confermato dai rapporti internazionali”.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.
Il Tribunale non ha basato la propria pronuncia sulla non credibilità dell’istante, ma ha invece evidenziato che i motivi prospettati non presentavano elementi di novità rispetto a quelli posti a fondamento della prima richiesta di protezione internazionale, evidenziando, poi, come non ricorresse alcuna delle ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo specifico riguardo alla situazione del Senegal, il quale non era più teatro di alcuna situazione di pur parziale instabilità.
Va qui rammentato che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).
2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il decreto è qui impugnato nella parte in cui ha assunto che nella zona di provenienza del ricorrente non sarebbe in atto una violenza generalizzata e laddove ha omesso di considerare che uno dei motivi di rifiuto del ricorrente di tornare in patria e legato proprio alla paura di non potersi difendere dalle vessazioni del padre, imam del villaggio.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrenza della situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui al citato D.Lgs., art. 14, lett. c), è stata esclusa dal Tribunale sulla scorta dei pertinenti elementi informativi menzionati nel decreto. Si è, qui, in presenza di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, Cass. n. 8053 e Cass. n. 8054): doglianze, queste, nemmeno sollevate.
Quanto al secondo profilo, non è spiegato quale attività istruttoria officiosa avrebbe dovuto porre in atto il Tribunale. Sul punto, peraltro, vale quanto osservato trattando del primo motivo, avendo il ricorrente il mancato di censurare il rilievo, espresso dal giudice del merito, secondo cui, venendo in questione una domanda reiterata, “sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l’esistenza di motivi sopravvenuti che possono giustificare il riconoscimento della protezione internazionale” (pag. 2 del decreto impugnato).
3. – Col terzo mezzo viene lamentata la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La censura investe la pronuncia con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria e si fonda sulla necessità di operare una compiuta valutazione della vita privata e familiare del richiedente in Italia comparata alla situazione che egli aveva vissuto prima della sua partenza.
Anche tale motivo è inammissibile.
Posto che il Tribunale ha, per un verso, reputato insuscettibili di riesame i fatti posti a fondamento della prima richiesta di protezione internazionale e, per altro verso, affermato non emergessero “de ragioni di carattere umanitario per accordare al richiedente la protezione residuale” (pag. 5 del decreto impugnato), si imponeva che il ricorrente chiarisse quali fattori di vulnerabilità avesse allegato nel corso del giudizio di merito. Infatti, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).
4. – Il ricorso deve così dichiararsi inammissibile.
5. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021