LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15981-2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MARCINNO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 648/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Perugia del 3 giugno 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente O.E. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11. Il ricorrente lamenta la mancata propria audizione, ritenuta non necessaria dal Tribunale.
Il motivo è inammissibile.
Esso risulta carente della necessaria specificità. Con riguardo alla richiesta di audizione, va ricordato che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312): sul punto, nel motivo di impugnazione nulla è indicato; il ricorrente ha infatti prospettato la doglianza limitandosi a dedurre di non essere stato posto nelle condizioni di “essere sentito per ribadire o meglio enunciare la propria vicenda personale”.
Peraltro, diversamente da quanto pare ritenere il ricorrente, nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme al quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).
2. – Il secondo mezzo oppone la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Viene ricordato che l’ordinamento della Nigeria, paese di origine del richiedente, vieta di intrattenere una relazione con una persona dello stesso sesso; è rilevato che, a fronte di ciò, “da situazione che per prima salta agli occhi è quella tale per cui il ricorrente, sulla base di quanto dichiarato, se rientrasse in Nigeria, dovrebbe sicuramente vivere una vita rischiosa ogni giorno o, come minimo, fare in modo che chiunque di sua conoscenza non venga a sapere del suo ritorno”. E’ in sintesi prospettato che il medesimo istante, una volta rientrato nel paese di origine sarebbe esposto ad un pericolo incidente sulla propria libertà personale, posto che nel detto paese l’unione omosessuale è punita con la pena della reclusione per quattordici anni.
Il motivo è inammissibile.
La rubrica del motivo preannuncia l’esposizione di una censura di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ma l’istante orienta la propria doglianza in altra direzione. Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alla citata norma, lett. da a) ad e), (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nella circostanza, il Tribunale è stato particolarmente diffuso sulle ragioni per cui, a suo avviso, il racconto del richiedente doveva ritenersi generico e contraddittorio a mente del citato art. 3, comma 5 (pagg. 6 e 7 del decreto), mentre il ricorrente si è limitato a prospettare l’esistenza di una condizione che, nei fatti, è stata sconfessata dal giudice del merito. Il motivo risulta per tale ragione carente di aderenza al decisum: il che destina la censura alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che nel pronunciarsi in tali termini, richiama il principio già enunciato da Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio).
3. – Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021