Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17778 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16447-2020 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO ORRU’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 916/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 06/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna del 6 maggio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente A.G. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo vengono denunciate violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale ritenuto insussistenti le condizioni per l’ottenimento della protezione sussidiaria. Deduce il ricorrente che nel proprio paese di origine, la Nigeria, e segnatamente nella regione del *****, da cui egli proviene, è presente una situazione di generale insicurezza contrassegnata da episodi di violenza di natura politica, religiosa e interetnica, nonchè da attentati ai danni di civili e da scontri tra forze militari governative e gruppi terroristici. Viene osservato, che, pertanto, nel caso di specie, poteva rilevarsi la sussistenza di un conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un’estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminata, tale da porre a rischio l’incolumità personale del richiedente, a prescindere dalla prova dell’esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest’ultimo.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso, sulla base delle evidenze tratte dalle diverse fonti consultate (citate nel corpo del provvedimento), che la regione di provenienza del ricorrente fosse interessata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio; ha evidenziato che “l’area critica, in Nigeria, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell’emergenza umanitaria, rimane limitata agli Stati di *****, ***** e *****, oltre che alle regioni limitrofe”.

Ciò detto, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): doglianze in tal senso non sono state, tuttavia, nemmeno sollevate.

2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver ritenuto insussistenti le condizioni per l’ottenimento della protezione umanitaria. Il ricorrente sostiene che la situazione generale della Nigeria suscita grande preoccupazione e che, una volta rientrato nel proprio paese, egli verrebbe a trovarsi in una condizione di estrema vulnerabilità: è dedotto, infatti, che, in base alle informazioni disponibili, il paese di origine del richiedente non garantirebbe la sicurezza ai propri cittadini, che sarebbero anche esposti al rischio del mancato rispetto dei diritti umani.

Il motivo è inammissibile.

Esso non si misura con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, fatta propria di recente dalle Sezioni Unite, per cui la situazione di vulnerabilità atta a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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