LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32284-2019 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SESTA;
– ricorrente –
contro
G.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELANTONIO MAJORANO;
– controricorrente –
contro
G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1791/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto depositato il 18-7-2019 e notificato nella stessa data la Corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto da G.N. avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Bari con cui era stata respinta la richiesta avanzata dallo stesso G.N. ex art. 404 c.c., di apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di G.V.A., padre dell’istante, accertata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di protezione sulla base della documentazione medica depositata e dell’esame del beneficiando.
2. Avverso detto decreto G.N. propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a cui resistono con distinti controricorsi G.V.A. e G.M.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
3. Con un solo articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, per avere la Corte d’appello condannato l’attuale ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle altre parti costituite senza tenere conto della natura del procedimento e del fatto che l’esito di accoglimento dell’istanza di apertura dell’amministrazione di sostegno non avrebbe potuto attribuire alcun vantaggio all’istante, nonchè per non avere la Corte di merito applicato la riduzione delle spese in ragione del 50% rispetto ai parametri medi del primo scaglione (da Euro 0 a Euro 5.200) stante il valore economico “assolutamente inesistente del contenzioso” e la scarsa importanza delle questioni trattate.
4. Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
4.1. La censura è manifestamente infondata nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione della natura del procedimento.
La Corte d’appello si è attenuta al consolidato orientamento espresso da questa Corte secondo cui i principi dettati per il processo contenzioso dagli artt. 91 e ss. c.p.c., sono applicabili “in presenza di un contrasto su diritti o pretese”, indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14742 del 26/06/2006; Sez. 6 2, Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020 in tema di volontaria giurisdizione – condominio).
Pertanto, sebbene di norma il provvedimento conclusivo del procedimento di sostegno non contenga un capo di condanna alle spese – in quanto si tratta di procedimento non contenzioso, ma di volontaria giurisdizione -, laddove sia riscontrabile una posizione di “contrasto” tra chi chiede la misura e chi vi si oppone, trova applicazione, in assenza di specifica previsione in tema di regolazione delle spese per il procedimento di cui trattasi, la disciplina dettata per il processo contenzioso, ossia il principio ordinario secondo il quale le spese di lite seguono la soccombenza. Infatti l’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò, come già evidenziato, indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo.
4.2. La doglianza relativa allo scaglione di valore applicato dalla Corte di merito per la liquidazione delle spese di lite è, per un verso, espressa in modo non lineare e genericamente, senza formulazione di una critica specifica e pertinente al corrispondente decisum, e, per altro verso, è in ogni caso infondata, atteso che la procedura di cui trattasi è finalizzata ad incidere in misura rilevante sulla sfera giuridica del beneficiario, sicchè è insussistente il denunciato errore nell’individuazione, da parte della Corte d’appello, del suddetto scaglione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti delle spese di lite, liquidate, per ogni controricorrente, in Euro2.100, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021