Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17780 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32478-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE, 21, presso lo studio dell’avvocato CASAGNI FEDERICA, rappresentato e difeso dall’avvocato RANALLI ANNA MARIA;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 50, presso lo studio dell’avvocato TORTO ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORA MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1061/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 793 pubblicata il 21/12/2017 il Tribunale dell’Aquila, su ricorso di C.L., dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra il ricorrente e T.D., determinava in Euro 750,00 al mese il contributo del padre per il mantenimento delle due figlie minori, oltre alla metà delle spese straordinarie, disponeva l’affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre a cui assegnava la casa coniugale, confermando le modalità di visita da parte del padre già stabilite in sede di separazione, dava atto dell’impegno del padre di trasferire alle figlie la nuda proprietà dell’immobile sito in L’Aquila, località *****, con riserva di usufrutto in suo favore, quale forma aggiuntiva di mantenimento, rigettava le altre richieste delle parti, ordinava l’annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile e compensava integralmente le spese del giudizio fra le parti.

2. Con sentenza n. 1061/2019 depositata il 18-6-2019 e notificata il 31-7-2019 la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’appello proposto da C.L. avverso la citata sentenza del Tribunale.

3. Avverso detta sentenza C.L. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, a cui resiste con controricorso Daniela Tempesta.

4. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e mancato e/o carente esame di punti decisivi della controversia in relazione alla ricostruzione delle capacità reddituali delle parti in causa, con conseguente violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 316-bis c.p.c., comma1, per avere la Corte di merito valutato erroneamente e in modo lacunoso le capacità economiche dell’ex moglie, nonchè per avere i giudici d’appello ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei redditi del ricorrente, senza considerare che dal 2017 solo uno dei debiti per finanziamento e mutui dallo stesso contratti era ancora in essere e che l’esistenza di società ad egli riconducibili e di altri proventi risultava smentita alle risultanze dell’indagine di Polizia Tributaria, da cui era emerso che era solo dipendente con funzioni di amministratore e socio-lavoratore della Orologiando Ldt, mentre le altre società erano in liquidazione o cessate; (li) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. per aver la Corte d’appello omesso di valutare, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento periodico, i criteri di cui alla citata norma, in particolare le effettive capacità economiche dell’ex moglie e il tempo trascorso dal ricorrente con le figlie, anche in orario notturno, in violazione del principio di proporzionalità del concorso dei genitori al mantenimento dei figli; (iii) con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per avere omesso la Corte di merito di valutare le prove decisive per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituite dalle accresciute capacità reddituali della moglie e dai tempi di permanenza della prole presso il padre, in particolare per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle indagini di Polizia Tributaria, i cui verbali fanno piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, dando invece rilievo all’indagine investigativa effettuata su incarico dell’ex moglie; (iv) con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per aver omesso la Corte d’appello di valutare il comportamento processuale mantenuto dall’ex moglie, che a suo dire aveva occultato redditi da lavoro dipendente percepiti in nero, canoni di locazione e investimenti in titoli, e per avere la Corte di merito, invece, erroneamente ritenuto sanzionabile la condotta processuale del Cordeschi.

5. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

5.1. Le censure, espresse apparentemente sub specie del vizio di violazione di legge (motivi primo e secondo) e motivazionale (terzo motivo), mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

La Corte d’appello, in dettaglio, ha motivato logicamente e chiaramente sui profili di inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente ed ha affermato che non erano state contestate le risultanze della perizia di parte depositata dall’ex moglie, in ordine alle vicende delle imprese facenti capo al Cordeschi, quale titolare di ditta individuale e socio o amministratore (pag.n. 6 della sentenza impugnata). Il ricorrente si duole della valutazione degli elementi istruttori effettuata dalla Corte di merito, riproponendo la propria ricostruzione dei fatti, ed afferma di avere contestato le risultanze della perizia di parte, ma non precisa come, dove e quando (cfr. pag.9 ricorso), difettando così la doglianza, sotto tale profilo, anche di autosufficienza.

Inammissibili sono anche le deduzioni circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., che ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove, in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le tante Cass. n. 18092/2020), il che non è nel caso di specie, atteso che il ricorrente si limita a contrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella effettuata dalla Corte di merito. Difetta di autosufficienza anche la censura concernente l’omessa considerazione delle indagini di polizia tributaria, dal momento che il ricorrente non riporta il tenore del corrispondente verbale, nè precisa con sufficiente specificazione quali siano le circostanze emerse da detto verbale, sicchè non è dato valutare la decisività dei dati ivi indicati, nè la dedotta valenza di piena prova fino a querela di falso del medesimo verbale.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, infatti, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812/2018). Inoltre il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. Cass. n. 18679/2017).

6. Parimenti inammissibile è il quarto motivo.

6.1. Assume il ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, che la Corte di merito erroneamente non abbia tenuto conto del comportamento processuale della Tempesta, asseritamente consistito nell’occultamento dei suoi redditi, mentre abbia severamente, ed altrettanto erroneamente, sanzionato la sua condotta processuale.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017).

Nel caso di specie, il ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge viene prospettata dal ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che sia stata provata in causa la condotta dell’ex moglie consistita nell’occultamento dei suoi redditi ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta diversa da quella effettuata dalla Corte di merito.

7.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro2.600, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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