LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12896-2020 proposto da:
U.V.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SOTTILE MAURIZIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1027/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1027/2020 pubblicata il 15-4-2020 la Corte D’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da U.V.O., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto la causa in primo grado era stata introdotta il 17-8-2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, e il provvedimento di primo grado non era pertanto appellabile.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. Con unico motivo il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’appello affermando che l’art. 35-bis citato sia entrato in vigore il 18-8-2017, ossia il giorno dopo il deposito del ricorso di primo grado, e dunque nella specie è applicabile la disciplina previgente.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Questa Corte ha chiarito che “In tema di protezione internazionale, la disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, conv. dalla L. n. 46 del 2017, ancora espressamente l’applicabilità del nuovo rito, previsto dal citato D.L., art. 6, comma 1, lett. g), alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017; ne consegue che, in base al principio “tempus regit actum”, le controversie iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal menzionato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l’impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e ricorribile unicamente per cassazione”.
Pertanto, poichè il D.L. n. 13 del 2017, conv. dalla L. n. 46 del 2017, è entrato in vigore il 17 agosto 2017, ossia 180 giorni dopo il 18 febbraio 2017, e non il 18 agosto 2017, come assume il ricorrente, al giudizio di primo grado, introdotto il 17 agosto 2017, si applica la nuova disciplina, sicchè correttamente la Corte di merito ha ritenuto inappellabile il decreto del Tribunale di Bologna impugnato dall’odierno ricorrente.
5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021