LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17064-2020 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GOTI MASSIMO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 772/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 772/2020 pubblicata il 9-4-2020 la Corte D’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da K.A., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello in punto protezione sussidiaria, rilevando che nessun argomento era stato speso al riguardo, nonchè ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, affermando che l’appellante aveva censurato solo genericamente il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale e in ogni caso considerato condivisibile, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perchè, a seguito di un violento litigio con lo zio per questioni ereditarie, aveva causato la morte di quest’ultimo.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3 e art. 14, lett. c) e omesso esame di un fatto decisivo quale la situazione esistente in Gambia e omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 2. “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (ai sensi del previgente D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello in punto protezione sussidiaria sulla base dell’unica considerazione secondo cui “i vizi dell’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento dei fatti non si attagliano all’impugnazione di un provvedimento del Giudice ordinario”, omettendo l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, e afferma che, a prescindere dal tenore dei motivi di diritto dedotti nell’atto di appello, in detto atto erano state mosse doglianze circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c). Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, deduce di avere dimostrato documentalmente la partecipazione a corsi di italiano, l’attività di volontariato svolta e lo svolgimento di attività lavorativa. Rileva il ricorrente di avere diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in considerazione della sua giovane età, delle gravi violenze che ha subito in Libia e della drammatica e poco rassicurante situazione generale e sociale del suo Paese.
4. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intEkle dare continuità, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (tra le tante da ultimo Cass. n. 29495/2020).
4.2. La Corte d’appello ha affermato che nell’atto di appello non era stato speso alcun argomento in punto protezione sussidiaria, ma solo “i vizi dell’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento dei fatti”. Il ricorrente non riporta il tenore del corrispondente motivo di appello, si limita a dedurre che erano state mosse doglianze sul punto, senza minimamente indicare quali, e si duole genericamente del mancato esercizio dei poteri ufficiosi.
5. Anche il secondo motivo è inammissibile.
5.1. Quanto alla protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019). 5.2.Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti riferimenti alla sua personale condizione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito ha affermato che non era provata una significativa integrazione del ricorrente in Italia, dando conto della frequenza di corsi di italiano, dell’attività di volontariato e dell’attività di lavoro come documentata, ed ha escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità, anche in relazione all’età del richiedente ed alle sue deduzioni sul Paese di transito (Libia).
Il ricorrente si limita a richiamare le circostanze sopra descritte ed esaminate dalla Corte d’appello, senza svolgere precise critiche alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e senza ben specificare il contenuto dei fattori di integrazione allegato nei giudizi di merito, sollecitando, altresì e in buona sostanza, una rivalutazione del merito.
La comparazione con la condizione del richiedente nel suo Paese in caso di rimpatrio non può effettuarsi se difetta il fattore dell’integrazione in Italia e la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021