Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17783 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17828-2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GATTO ANGELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI CAMPOBASSO;

– intimata –

avverso il decreto n. 796/2019 R.G. del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto depositato il 5-3-2020 e comunicato nella stessa data il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di O.E., cittadina della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che avesse natura privata la vicenda personale narrata dalla richiedente, la quale riferiva di essere fuggita dal suo Paese per timore di essere uccisa da una persona che voleva appropriarsi di un terreno di sua proprietà, ereditato dal padre, ucciso dalla medesima persona. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nel decreto impugnato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. L’unico motivo di ricorso è così rubricato:”1. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui art. 360 c.p.c., n. 3". Deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14 lett. b), per essere fondato il suo timore di subire in patria tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante, a causa della violenza indiscriminata diffusa determinativa della violazione di diritti fondamentali dell’uomo, e riporta nel ricorso ampio stralcio di una pronuncia di merito a supporto di dette affermazioni.

4. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.

4.1. In disparte ogni rilievo sulla manifesta inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 per difetto di precisa e chiara allegazione dei fatti costitutivi della pretesa e di critica specifica e pertinente delle statuizioni del giudice di primo grado (tra le tante Cass. 28780/2020), il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 10 giugno 2020, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis rispetto alla data di comunicazione del decreto impugnato, che, in base a quanto indica la stessa ricorrente (pag.n. 2 ricorso), è avvenuta in data 5-3-2020. Occorre aggiungere che l’impugnazione risulta tardiva anche tenendo conto della sospensione disposta dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare di quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5.Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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