Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17784 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17840-2020 proposto da:

I.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GATTO ANGELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di SALERNO SEZIONE di CAMPOBASSO;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1725/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto depositato il 29-4-2020 e comunicato il 7-5-2020 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di I.N.C., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere arrestato perchè accusato di essere omosessuale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. L’unico motivo di ricorso è così rubricato:”1. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui art. 360 c.p.c., n. 3". Deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. b), per essere fondato il suo timore di subire in patria tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante a causa della violenza indiscriminata diffusa e determinante la violazione di diritti fondamentali dell’uomo, richiama quanto riportato dal sito della Farnesina sulla situazione attuale e precaria di insicurezza nel Paese di origine e riporta nel ricorso ampi stralci di pronunce di merito a supporto di dette affermazioni.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benchè notificato (il 10 giugno 2020) oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, rispetto alla data di comunicazione del decreto impugnato (7-5-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (Cass. n. 28789/2020; Cass. S.U. n. 23745/2020).

5.2. Il ricorso in esame difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, neppure essendo descritta la vicenda allegata dal richiedente a motivo di fuga dal Paese di origine, che è dato evincere esclusivamente dalla motivazione del decreto impugnato, e le censure si risolvono solo in un integrale richiamo, riportato in virgolettato, della normativa di riferimento, di un breve stralcio tratto dal sito viaggiare sicuri e di motivazioni di ordinanze di Tribunali, senza alcun riferimento, oltre che la benchè minima critica, al percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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