LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18066-2020 proposto da:
I.S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO ANGELO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 72/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’08/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 72/2020 pubblicata l’8-1-2020 la Corte D’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da I.S.J., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonchè condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente. Quest’ultimo, avanti alla Commissione Territoriale, aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese per motivi economici, aggiungendo, di seguito, che era fuggito per sottrarsi alle continue richieste di danaro dei membri dell’organizzazione internazionale Curtis, mentre avanti al Tribunale aveva riferito un’ulteriore e diversa versione, secondo la quale durante uno scontro tra due gang rivali era rimasto ucciso un ragazzo del gruppo antagonista e la polizia aveva “braccato” il gruppo a cui apparteneva il ricorrente.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. I motivi di ricorso sono così rubricati: 1. “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “; 2. “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “; 3. “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Con il primo motivo il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata, dato che le fonti che richiama corroborano il dato dell’esistenza di gruppi criminali nell’Edo State e lotte violente tra gang, lamentando il mancato esercizio del potere istruttorio ufficioso. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e deduce che nel suo Paese sussiste un conflitto armato interno e elevato rischio di terrorismo, come risulta dal sito della Farnesina viaggiare sicuri. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto del suo vissuto traumatico e delle difficili condizioni di vita in cui egli si è venuto a trovare, anche per la povertà e le condizioni generali, di vera e propria emergenza umanitaria, del suo Paese, aggravatesi per epidemia da Covid-19, nonchè rimarca di essersi applicato nell’apprendimento della lingua italiana.
4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
4.1. Le censure relative al giudizio di credibilità, motivatamente espresso dalla Corte di merito, che ha rimarcato plurime incongruenze e contraddittorietà, anche tra le varie e differenti versioni rese dal richiedente, ed ha cercato nelle fonti ufficiali, senza trovarli, riscontri al racconto (pag.7 sentenza impugnata), si risolvono in una richiesta di rivisitazione del merito, allegando il ricorrente un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).
4.3. Quanto al diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, mentre nella specie il suddetto vizio non è stato denunciato. La censura è inoltre priva di specificità, atteso che la Corte di merito ha indicato le fonti di conoscenza da cui ha tratto le informazioni in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria (pag.8 sentenza) e nel ricorso sono richiamate altre e diverse fonti di conoscenza, senza che ne sia peraltro dedotta l’allegazione nel giudizio di merito, concernenti il sistema giudiziario e carcerario, attacchi terroristici, tratta delle donne, traffico di minori, rapimenti e attività criminali, ossia informazioni non attinenti la situazione rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c) citato (cfr. Cass.n. 899/2021).
5. Anche il terzo motivo è inammissibile.
In ordine alla domanda di protezione umanitaria, on riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, anche riguardo al livello di integrazione in Italia, dato che si limita ad affermare di essersi “applicato nell’apprendimento della lingua italiana”. Nel ricorso non è dato rinvenire specifiche critiche al percorso argomentativo della Corte d’appello, che ha esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria ed ha ritenuto, con adeguata motivazione, insussistenti l’effettiva e stabile integrazione in Italia e ogni profilo di vulnerabilità.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021