LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18075-2020 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO ANGELO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 372/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 372/2020 pubblicata il 28-1-2020 la Corte D’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da A.N., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese a seguito degli scontri avvenuti nel 2012 nella città di Kwame Danso conseguenti alla nomina del nuovo re del suo villaggio, nonchè avuto riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. In data 22-2-2021 è pervenuta in cancelleria rituale rinuncia al ricorso, notificata al Ministero il 27-1-2021, non avendo più il ricorrente interesse alla prosecuzione del giudizio.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione (art. 391 c.p.c., comma 1), nulla dovendosi disporre circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021