LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20154-2020 proposto da:
A.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BENNATO ROSALIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 4171/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 4171/2020 depositato il 21-5-2020 e comunicato il 29-6-2020 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di A.M.J., cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè aveva contratto debiti con un usuraio, non era riuscito a pagare il debito, era stato denigrato ed umiliato, nonchè privato, assieme alla sua famiglia, della casa, era fuggito prima a Dacca, dove veniva rintracciato dal creditore che, tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, lo sequestravano e rinchiudevano in un bagno, da cui riusciva a fuggire, decidendo, quindi, di lasciare il suo Paese, trattenendosi per un periodo in Libia. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Bangladesh, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
3. I motivi di ricorso sono così rubricati:”1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, e art. 14; Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis- commi 8, 9, 10 e 11, avendo il Tribunale di Milano omesso il rinnovo dell’audizione del ricorrente, nonostante l’assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale”; “2. Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Con il primo motivo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, contestando la ricostruzione dei fatti di cui al decreto impugnato, in particolare rimarcando che piccole imprecisioni e incongruenze erano giustificabili, dato il tempo trascorso (due anni) dal suo arrivo in Italia e l’audizione avanti alla Commissione. Deduce che la sua audizione, non disposta in violazione dell’art. 35-bis citato in rubrica stante l’assenza di video-registrazione, avrebbe potuto chiarire le contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale. Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame dei gravi episodi di violenza subiti nel suo Paese, in cui il clima sociale e politico è teso, richiama diffusamente la normativa in tema di protezione internazionale, rifugio e sussidiaria, ribadisce di essere fuggito dal Bangladesh per salvarsi, non potendo avere protezione dalle Autorità statali, deduce che il Tribunale ha trascurato la sua appartenenza politica, che il suo racconto era coerente, risultando dalle Coi del 2019 la corruzione endemica della polizia, poichè il creditore apparteneva al partito dell’Awami League, e lamenta il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi. Si duole altresì del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiama la normativa di riferimento e la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29460/2019 e rimarca che manca nel decreto impugnato l’indagine collegata alla violazione dei diritti alla vita e all’incolumità personale nel contesto di provenienza, anche tenuto conto dell’integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente, dove ha un lavoro stabile ed ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione.
4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
4.1. Circa la doglianza sulla mancata audizione, il Tribunale ha dato atto che il richiedente era comparso all’udienza del 15-102018 confermando le dichiarazioni rese avanti alla Commissione Territoriale (pag.n. 2 decreto), e anche all’udienza successiva del 9-1-2020, integrando le dichiarazioni già rese con riferimento alla sua situazione all’attualità (pag.n. 3), sicchè il ricorrente è stato posto in condizione di rendere chiarimenti o precisazioni in ordine alla vicenda personale allegata. A ciò si aggiunga che, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 25312/2020 e Cass. n. Cass.n. 21584/2020), il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura. Nel caso di specie detto onere non è stato adempiuto, atteso che il ricorrente non indica quali circostanze avrebbe voluto chiarire, nè deduce di avere allegato con il ricorso di primo grado fatti nuovi rispetto a quelli riferiti in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale.
4.2. Quanto al giudizio di non credibilità, le censure sono dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi. Il Tribunale ha esposto, con motivazione adeguata, le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 5, 6 e 7 decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate.
Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e detto vizio non ricorre nella specie, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver valutato i fatti allegati.
Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).
4.3. Quanto al diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), la censura è priva di specificità, atteso che il Tribunale ha indicato le fonti di conoscenza da cui ha tratto le informazioni in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Bangladesh (pag. 9 decreto) e nel ricorso sono richiamate altre e diverse fonti di conoscenza, senza che ne sia peraltro dedotta l’allegazione nel giudizio di merito, concernenti la situazione del sistema giudiziario, la corruzione delle forze di polizia, la povertà, ossia informazioni non attinenti la situazione rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), citato (cfr. Cass. n. 899/2021).
4.4. In ordine alla domanda di protezione umanitaria, on riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, anche riguardo al livello di integrazione in Italia, dato che si limita ad affermare di essersi ben integrato nel tessuto sociale italiano e di avere un lavoro stabile, senza altro precisare. Nel ricorso non è dato rinvenire specifiche critiche al percorso argomentativo del Tribunale, che ha esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria, ha rilevato che in giudizio erano state documentate solo la frequenza di un corso di lingua italia e attività lavorativa, inidonee a dimostrare un vero e proprio radicamento ex art. 8 CEDU, ed ha ritenuto, con adeguata motivazione, insussistente ogni profilo di vulnerabilità, effettuando la comparazione con condizione del richiedente in Bangladesh, ove egli ha una rete familiare (madre, padre e fratelli).
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018). 5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021