LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20940-2020 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALERI VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAINARCA GIACOMO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 4213/2020, del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 4213/2020 pubblicato il 27-5-2020 e comunicato l’1-7-2020, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da O.S., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese dopo essere stato rapito e condotto in Niger, nonchè per sfuggire ai pastori nomadi di Adamawa. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando alcun profilo di vulnerabilità, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica della Nigeria, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza, e all’assenza di adeguata integrazione sociale e lavorativa del richiedente in Italia.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
3. Il motivo di ricorso è così rubricato: 1. ” Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5". Con unico, articolato motivo il ricorrente, richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Corte EDU e di questa Corte, lamenta l’assenza di comparazione tra la sua situazione attuale e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, avendo la Corte territoriale omesso di considerare la condizione socio-culturale di provenienza e l’età del richiedente, il quale si trovava in una condizioni di insicurezza nel suo Paese ed è invece inserito in un progetto di accoglienza in Italia. Deduce che la misura di protezione richiesta si applica ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella indicata dai Giudici di merito, ribadisce l’assenza di comparazione nel senso indicato nella pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, poichè la condizione di vulnerabilità consegue anche da condizioni di vita inadeguate e non sufficienti per un’esistenza dignitosa e dall’incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita, richiama il disposto dell’art. 10 Cost e la circolare del Ministero dell’Interni del 30-72015, nella quale sono indicativi i fattori ostativi al rimpatrio in dignità e sicurezza.
4. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. In ordine alla domanda di protezione umanitaria, 03n riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
4.2. Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche, essenzialmente riferite alla situazione generale del suo Paese, e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, anche riguardo al livello di integrazione in Italia, dato che si limita ad affermare di essere inserito in un progetto di accoglienza in Italia, senza altro precisare.
Nel ricorso non è dato rinvenire specifiche critiche al percorso argomentativo del Tribunale, che ha esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria, ha escluso la sussistenza di una situazione rilevante ex art. 8 CEDU, perchè il richiedente in Italia non lavora, non è integrato e non ha indipendenza economica, mentre in Nigeria ha lasciato la propria famiglia, che aiutava lavorando assieme alla madre (pag.18 decreto impugnato). Il Tribunale ha pertanto ritenuto, con adeguata motivazione, insussistente ogni profilo di vulnerabilità e le censure non si confrontano con il decisum.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018). 5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021