LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11788-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CIT TRAVEL NET SRL IN AMMINISTRAZONE STAORDINARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 911, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13027/2013 della COMM. TRIB. REG. della Lombardia depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
Con cartella di pagamento, l’Ufficio di Milano recuperò a tassazione il credito IVA di Euro 71.041,00 esposto da CIT Travel Net s.r.l. in amministrazione straordinaria nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, benchè in quella dell’anno precedente non fosse stato indicato alcun credito IVA. Proposto ricorso dalla società – che deduceva l’esistenza e la fruibilità del credito, in quanto la dichiarazione per l’anno 2005 era stata oggetto di integrazione ed emenda, in data 9.6.2010, ai fini IVA – la C.T.P. di Milano lo accolse con sentenza n. 54/26/12, annullando la cartella di pagamento; detta sentenza è stata confermata dalla C.T.R. della Lombardia con decisione del 28.10.2013.
Nel rigettare il gravame dell’Ufficio, osservò in particolare il giudice d’appello che la società non era incorsa in alcuna decadenza, come invece da esso sostenuto, la fattispecie essendo regolata dal disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, che prevede quale termine finale per la presentazione della dichiarazione integrativa quello del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza della presentazione della prima dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste la società con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis. Ribadito che la società aveva integrato la dichiarazione IVA per l’anno 2005 solo in data 9.6.2010, così inserendo il credito IVA poi portato in compensazione, l’Agenzia evidenzia che detta integrazione è da ritenersi tardiva, in quanto presentata in epoca successiva alla scadenza del termine fissato, a tal fine, dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, che lo individua nel termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, trattandosi di dichiarazione “a favore” del contribuente e regolando invece il comma 8 della citata disposizione (erroneamente ritenuto applicabile dalla C.T.R.) le dichiarazioni integrative “a sfavore”.
2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società.
Contrariamente a quanto eccepito, infatti, il ricorso dell’Agenzia è del tutto conforme al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, contenendo l’esposizione dei fatti (processuali e sostanziali) rilevanti, sì da rendere le doglianze in esso contenute pienamente intellegibili dalla Corte, senza necessità di integrare aliunde i relativi elementi (Cass. n. 16103/2016; Cass. n. 18623/2016). Nè, del resto, può configurarsi una correlativa o alternativa violazione del disposto di cui al citato articolo, n. 6, giacchè il mezzo proposto dall’Agenzia non è specificamente fondato sull’erronea o mancata valutazione di uno o più documenti; pertanto, non si rende necessario l’esame del contenuto degli atti richiamati nel ricorso, non potendo così neanche porsi, per detti documenti, un problema circa la tempestività della relativa produzione in giudizio e la loro attuale collocazione.
3.1 – Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento, sebbene la motivazione della decisione impugnata meriti di essere corretta, ex art. 384 c.p.c., u.c..
Nella specie, la società – pur a fronte di comprensibili difficoltà di ordine pratico derivanti dall’apertura e dalla gestione della procedura concorsuale – ha provveduto ad integrare la dichiarazione IVA per l’anno 2005 (originariamente priva del credito in contestazione) solo in data 9.6.2010, e quindi – al lume del disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, – senz’altro tardivamente, trattandosi di dichiarazione “a favore” del contribuente.
Ora, mentre la C.T.P. s’era correttamente mossa su un piano “sostanzialistico” (v. in fra), rilevando cioè che – a prescindere dalla tempestività o meno dell’integrazione – il contribuente può sempre opporsi in sede giurisdizionale alle infondate pretese del fisco qualora esse derivino da un errore nella dichiarazione dei redditi, stante la natura di dichiarazione di scienza, e non negoziale, della stessa, la C.T.R. ha invece preferito convergere verso un diverso assetto motivazionale: ha cioè rilevato che, nella specie, la dichiarazione integrativa in discorso era da considerarsi tempestiva, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 8, perchè presentata entro il quadriennio successivo alla scadenza del termine originario.
In realtà, per restare nella prospettiva adottata dalla stessa C.T.R., la distinzione tra la natura – favorevole o sfavorevole al contribuente – della dichiarazione integrativa può assumere valenza decisiva, giacchè quest’ultima è regolata dal comma 8, mentre – al contrario di quanto affermato dalla C.T.R. – quella “a favore” (quale deve necessariamente ritenersi quella per cui è processo) è disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, a mente del quale (nel testo vigente ratione temporis) “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che “In tema di dichiarazione dei redditi, la dichiarazione sostitutiva (di quella annuale a suo tempo non presentata) ed integrativa (di quella presentata con esposizione di dati da correggere), soggiacendo alle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 1, e art. 57, comma 1, ed ai relativi termini di rettifica, possono essere presentate non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se dirette ad evitare un danno per la P.A., mentre se intese ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontrano il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo” (Cass. n. 718/2019; sost. conf. Cass. n. 17506/2019).
Può dunque convenirsi con l’Agenzia circa l’erroneità della statuizione della C.T.R., laddove essa ha ritenuto tempestiva una dichiarazione integrativa, appunto “a favore” del contribuente, presentata invece oltre il termine di legge, fissato dal comma 8-bis cit..
3.2 – Quanto precede, tuttavia, non consente l’accoglimento del ricorso, sufficiente essendo procedere alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c..
Infatti, come peraltro già rilevato dalla C.T.P. (il cui percorso motivazionale era stato abbandonato dal giudice d’appello), trova nella specie applicazione il principio secondo cui, cui in sede giurisdizionale, in caso di errore dichiarativo, il contribuente può sempre far ricorso alla sostanza del rapporto, ed opporsi ad una pretesa fiscale comunque infondata Ciò è quanto evincibile dall’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 13378/2016, così massimata: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (conf. Cass. n. 11507/2018, Cass. n. 27583/2018 e Cass. n. 30796/2018).
Pertanto, benchè l’Ufficio abbia iscritto a ruolo l’importo del credito IVA esposto nella dichiarazione e sia stata quindi emessa la relativa cartella di pagamento, a cagione della tardiva dichiarazione, ben può la società stessa far valere, in questa sede giurisdizionale, l’essenza del relativo rapporto tributario, a prescindere dalla tempestività o meno della dichiarazione integrativa.
Da ciò discende che, rispetto ad una pretesa fiscale mirante al pagamento di una determinata somma, la società ha pieno diritto di eccepire l’inesistenza del presupposto impositivo, perchè derivante da una erronea mancata esposizione, nella dichiarazione originaria, di un credito IVA di cui mai è stata contestata la sussistenza ed il cui esercizio è da ritenere comunque tempestivo, perchè avvenuto entro la c.d. cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, (nel testo all’epoca vigente), il credito – afferente all’anno 2005, la cui relativa dichiarazione è stata oggetto di emenda – essendo stato esposto nella dichiarazione per l’anno 2006.
Ne deriva, ulteriormente, che il profilo concernente la tempestività o l’intempestività della dichiarazione integrativa perde il carattere di decisività, giacchè la controricorrente ben può limitarsi ad eccepire, in sede contenziosa, l’errore dichiarativo, così paralizzando (ovviamente, nella sussistenza di detto errore e non essendo incorsa nella decadenza ex art. 19 cit.) la pretesa creditoria del fisco, e ciò coerentemente con il cennato insegnamento giurisprudenziale.
4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c.. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non occorre infine dar atto della sussistenza/insussistenza dei presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte della ricorrente, detto obbligo non essendo configurabile per le Amministrazioni dello Stato (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, con correzione della motivazione della sentenza impugnata. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021