LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28493/2014 R.G. proposto da NAPPI ARCANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Fiorino, con domicilio eletto in Napoli, via Carducci n. 42;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3826/3/2014 della Commissione tributaria regionale per la Campania, depositata il 15/04/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.
RILEVATO
Che:
1. In data 13/11/2009, l’Agenzia delle Entrate notificò a Nappi Arcangelo avviso di accertamento con il quale accertò maggiori Irpef, Irap, Iva e Addizionale regionale, con riguardo all’anno di imposta 2004, in ragione della inferiorità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presuntivi accertati mediante l’applicazione degli studi di settore D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ex art. 62-bis, , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Impugnato il predetto atto dal contribuente, che lamentava il difetto di motivazione e l’inadeguatezza dello studio di settore applicato, stante la sussistenza in concreto di parametri inferiori rispetto a quelli richiesti, ossia di un solo bene strumentale (misuratore di intensità luminosa) su cinque (misuratori di prove di isolamento, di intensità luminosa, di interruttori differenziali e di messa a terra e pinze amperometriche), di un solo dipendente su 4 o 5 e l’assenza di uffici e laboratori, in luogo di locali con certe caratteristiche dimensionali, la C.T.P. di Napoli accolse parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi accertabili, con la sentenza n. 647/46/2012, che fu confermata dalla C.T.R. per la Campania, adita dallo stesso contribuente, con la sentenza qui impugnata.
2. Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, si lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ampiamente argomentato sulla necessità del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, benchè su questo non fosse stata sollevata alcuna doglianza, sicchè la pronuncia era andata al di là di quanto richiesto.
2. Col secondo motivo, il contribuente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 3), art. 53, comma 1 e art. 59, comma 2, , e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. affermato l’inammissibilità dell’appello traendo spunto dall’avvenuto richiamo per relationem, in ricorso, dei motivi proposti in primo grado, senza considerare che tale chiosa seguiva ad ampie argomentazioni sostenute nelle pagine precedenti, con le quali aveva evidenziato la mancata considerazione delle osservazioni svolte in sede di contraddittorio e l’incongruità dei cluster utilizzati rispetto alle caratteristiche della azienda oggetto di controllo, sicchè era stato violato l’obbligo di decidere nel merito secondo il principio della domanda.
3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degl D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, artt. 2727 e 2729 c.c., L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. confermato la sentenza di primo grado, che aveva rideterminato i maggiori ricavi accertabili, senza considerare il motivo di doglianza costituito dall’inidoneità della motivazione dell’avviso di accertamento a dar conto delle ragioni per le quali non erano state analizzate le eccezioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale in merito all’incongruità dello studio di settore applicato, ciò che aveva determinato la perdita delle sue caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.
4. Col quarto motivo, il contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo stato rispettato il principio secondo cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici soltanto quando confortati da altri indizi o prove emergenti dall’atto, che nella specie non sussistevano.
5. Il primo motivo è inammissibile.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali, infatti, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26831; Cass., Sez. L, 19/03/2014, n. 6330; Cass., Sez. 3, 20/11/2020, n. 26419).
Nella specie, il contribuente non deduce quale sia il pregiudizio subito dall’essersi la C.T.R. soffermata sulla questione dell’avvenuta integrazione del contraddittorio endoprocedimentale, non oggetto di gravame, sicchè tale aspetto può dirsi neutro rispetto alle esigenze di difesa e tutela del predetto.
6. Il secondo motivo è invece fondato.
Come detto, il contribuente, a sostegno della censura di nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce il fatto che la C.T.R., a fronte delle doglianze espresse coi motivi di appello circa l’assenza di elementi ulteriori che corroborassero le incongruenze rilevate rispetto agli studi di settore e la non corrispondenza della categoria utilizzata per detti studi con la sua struttura aziendale, avesse pronunciato l’inammissibilità del gravame, sostenendo che non vi fosse spazio “in appello al mero richiamo per relationem” e stigmatizzando con ciò la chiosa finale, contenuta in ricorso, che richiamava appunto “tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi di primo grado”.
Orbene, è orientamento consolidato ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) siano integrati nell’ipotesi di “assenza” della motivazione, quando cioè “non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione”, non configurabile nel caso di “una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata” (ad es., da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721) ovvero nel caso di “motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado” (cfr. ad es. Cass. Sez. L, 25/10/2018, n. 27112) ovvero qualora la motivazione “risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione” (ad es. Cass. Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione”, Cass. Sez. 6 – L, 25/06/2018, n. 16611).
Inoltre, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che deve essere ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (cfr. Cass., sez. 6-1, 18/10/2017, n. 24600; Cass., sez. 1, 10/09/2015, n. 17910; Cass., sez. 2, 11/07/2007, n. 15585), da interpretarsi secondo l’unica statuizione in esso contenuta (Cass., sez. 6 – 3, 17/07/2015, n. 15088).
Nella specie, benchè il dispositivo della sentenza sia espresso in termini di rigetto dell’appello, appare chiaro dal contenuto della motivazione che la pronuncia dei giudici di merito sia stata in termini di inammissibilità limitatamente al solo richiamo finale, nel ricorso, alle difese svolte in primo grado, mentre le ulteriori questioni proposte, afferenti all’incongruità dello studio di settore applicato rispetto alle caratteristiche dell’attività del contribuente e alla sua inidoneità a costituire in sè prova presuntiva, sono state lasciate alla laconica, apodittica e poco perspicua affermazione secondo cui “il giudice impugnato, coerentemente con la riduzione proposta dall’ufficio nella fase pregiudiziale (1/3 della pretesa erariale) ha ritenuto fondata, anche se solo parzialmente, la contestazione del Nappi per la sostanziale coerenza dell’accertamento con i valori degli studi di settore modulando l’accertamento stesso con riferimento alla specifica e documentata”.
Appare perciò evidente come i giudici di secondo grado abbiano sostanzialmente omesso di argomentare sui rilievi sollevati, avendo aderito pedissequamente e acriticamente alla motivazione espressa nella sentenza di primo grado, a sua volta adesiva alle indicazioni dell’Ufficio, senza in alcun modo pronunciarsi sulle specifiche censure proposte dal contribuente e sulle ragioni della loro reputata inadeguatezza, benchè la loro valutazione fosse preciso obbligo del giudice (in tal senso, Cass., Sez. 5, 22/02/2019, n. 5327; Cass., Sez. U, 18/12/2009, n. 26635).
Per questi motivi, la censura deve trovare accoglimento.
7. Dalla fondatezza del secondo motivo, deriva l’assorbimento del terzo e del quarto, afferendo gli stessi alla motivazione dell’avviso di accertamento e alla idoneità probatoria degli studi di settore, aspetti questi che saranno oggetto della disamina dei giudici del rinvio in conseguenza della declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
8. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo, accolto il secondo e assorbiti il terzo e il quarto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. per la Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara l’inammissibilità del primo e l’assorbimento del terzo e del quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021