Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17798 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 9114/2014, proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv.to Cara Mario, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cicerone, 28, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia dell’Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 236/37/13 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 10/10/2013;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 236/37/13 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 20623/2007, che aveva a sua volta ritenuto l’inammissibilità del ricorso del contribuente, S.L., avverso la cartella esattoriale relativa alla dichiarazione dei redditi 1997, presentata nel 1998.

In particolare, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività del ricorso, sul rilievo che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 stabilisce il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso per il deposito dello stesso presso la segreteria della commissione tributaria, e, quindi, non più “attuale” il maggior termine di sei mesi previsto per il deposito del ricorso per il ruolo emesso dal Centro di Servizio dal D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10.

Lorenzo Salvini ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della CTR, affidato a due motivi deducendo, con il primo, la violazione di legge, e segnatamente del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10, come confermato dal D.P.R. 26 ottobre 2011, n. 107 art. 23, nella parte in cui dispongono che il ricorso contro i ruoli formati dal Centro Servizio si propone con atto notificato all’Ufficio e depositato nella segreteria della Commissione provinciale adita decorsi sei mesi e non oltre due anni; con il secondo, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e, in quanto alla data di notifica della cartella (22/10/2006) era ampiamente scaduto il termine di decadenza per la rettifica, da parte dell’Ufficio, della dichiarazione dei redditi dell’anno 1997, presentata nel 1998, con conseguente nullità della cartella.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

S.L. ha presentato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..

RITENUTO

Che:

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, col primo mezzo, censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. 28 ottobre 1980, n. 787, art. 10) denunciando errori della decisione d’appello con riferimento al rapporto tra tale decisione e dati processuali, il che pone il problema della selezione di tali dati in relazione ai profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4).

A sostegno del ricorso in cassazione, il ricorrente assume che “il ricorso del contribuente notificato all’Ufficio il 21 dicembre 2006 è stato tempestivamente depositato il 24 luglio 2007 presso la segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Roma, decorsi sei mesi e non oltre due anni dalla notifica all’Ufficio” e che, quindi, “erra palesemente in diritto la sentenza impugnata ove ritiene non più attuali i riferimenti normativi evocati dal contribuente”.

Il ricorrente non allega, e tanto meno comprova, la circostanza che consentirebbe, per legge, lo spostamento del termine per il deposito del ricorso, ossia di aver ricevuto la notifica della cartella dal Centro servizi, limitandosi a dedurre genericamente di aver proposto opposizione al Centro servizi che, peraltro, all’epoca in cui è stata notificata la cartella (2006) era stato pacificamente soppresso con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrata del 7 dicembre 2001, con decorrenza – per il Centro di servizio di Roma, quale quello cui fa riferimento il ricorso – dal 1 gennaio 2002. Tale carenza di specificità determina l’inammissibilità del ricorso considerato il mancato innesto degli elementi dedotti dal ricorrente con le argomentazioni dei secondi giudici, nonchè la loro mancata allegazione, localizzazione e trascrizione.

Ed invero, è principio consolidato di questa Corte che il ricorso debba essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonchè di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360, c.p.c. Quando il ricorso è carente di tale contenuto minimo esso non supera la soglia di ammissibilità (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa – art. 24 Cost.-, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo – artt. 111 Cost., comma 2, e 6CEDU, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196-01).

Stessa sorte segue il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, assumendo che la CTR non avrebbe considerato che alla data di notifica della cartella (22/10/2006) era ampiamente scaduto il termine di decadenza per la rettifica, da parte dell’Ufficio, della dichiarazione dei redditi dell’anno 1997, presentata nel 1998, con conseguente nullità dell’atto fiscale. Anche tale mezzo non rispetta i requisiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in quanto l’esposizione dei profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento dell’unica doglianza, risulta fumosa, incerta, non intellegibile ed omette di indicare le difese dei precedenti gradi in cui l’eccezione di decadenza sarebbe stata proposta, così come omette di allegare la notifica della cartella esattoriale che si assume tardiva.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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