Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17800 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1021/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI ROVIGO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, tutti rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

D.V.L., C.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CA.FE., G.M.T., M.N.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 346/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2014 R.G.N. 2501/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 3 luglio 2014 n. 346 la Corte d’Appello di MILANO, riunti gli appelli, confermava le sentenze del Tribunale della stessa sede, che avevano:

– accertato il diritto di D.V.L. e C.M. – docenti iscritte nelle graduatorie ad esaurimento – all’inserimento, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011, nelle graduatorie di una provincia diversa da quella della precedente iscrizione con la conservazione del punteggio acquisito (inserimento cd. “a pettine”);

– condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) all’emanazione di tutti gli atti necessari per immettere in ruolo la D.V. dall’1.9.2010 e per retrodatare la assunzione della C. all’1.9.2010.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, riteneva infondato l’assunto del MIUR, secondo il quale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 – dichiarativa della incostituzionalità del D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4 ter (aggiunto in sede di conversione dalla L. 24 novembre 2009, n. 167) – la fattispecie era regolata dalle norme precedenti, secondo le quali la iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento poteva avvenire in una sola provincia.

3. Il giudice dell’appello premetteva che:

– con sentenza del TAR Lazio del 5 novembre 2008 n. 10809 era stato annullato il decreto del direttore generale del MIUR – Direzione Generale per il Personale della Scuola del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa, nella parte in cui disponevano che dall’anno scolastico 2009/2010 era consentito il trasferimento dei docenti ad altra Provincia in posizione subordinata a tutte le fasce;

– nelle more del giudizio di ottemperanza il principio veniva ribadito con il D.M. n. 42 del 2009 – che aveva previsto l’inserimento del personale in tre ulteriori province rispetto a quella di provenienza ma soltanto in posizione subordinata di coda – e con la norma di cui al D.L. n. 134 del 2009, art. 1 comma 4 ter, qualificatasi di interpretazione autentica della L. n. 269 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c).

– detta norma veniva dichiarata incostituzionale (sent. Corte Cost. n. 41/2011) a seguito dell’incidente di costituzionalità sollevato dal giudice dell’ottemperanza.

4. Tanto premesso, nel merito osservava che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, non restringeva la mobilità territoriale, in quanto la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti a graduatorie ad esaurimento non implicava ex se l’immobilità o la cristallizzazione di queste ultime, nel senso inteso dalla amministrazione scolastica. Con riferimento alle nuove graduatore ad esaurimento non era, dunque, conforme alla normativa primaria la determinazione del MIUR di consentire il trasferimento dei docenti ad altra provincia soltanto alla condizione di un loro collocamento in coda a tutte le fasce.

5. Era infondata la tesi del MIUR secondo cui a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma di interpretazione autentica restava del tutto preclusa la possibilità del docente di fare domanda per le graduatorie di altre province; il docente aveva detta possibilità e doveva essere collocato in graduatoria secondo il criterio meritocratico.

6. Secondo il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 – come sostituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 6 – l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizzava sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato, con la salvaguardia, in posizione di parità, della anzianità di iscrizione in graduatoria, come già indicato dal D.M. n. 255 del 2001, art. 2.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR, articolato in un unico motivo, resistito dalle lavoratrici con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di impugnazione il MIUR ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 4 (con i successivi bis, ter e quater) della L. 24 novembre 2009, n. 167 (di conversione del D.L. n. 134 del 2009)”.

2. Ha assunto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.L. n. 34 del 2009, art. 1, comma 4 ter, conv. in L. n. 167 del 2009 e dell’annullamento da parte del Consiglio di Stato del D.M. n. 42 del 2009 – nella parte in cui disponeva il divieto di trasferimento e l’inserimento in coda nelle graduatorie aggiuntive – si applicherebbero il testo originario del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 401 e del L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, nonchè il D.M. n. 123 del 2000.

3. In base a tali disposizioni, i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali avrebbero potuto chiedere il trasferimento nella graduatoria di altra provincia con la conservazione del punteggio acquisito ma sarebbero stati contestualmente depennati dalla graduatoria di provenienza.

4. L’effetto della pronuncia della Corte Costituzionale era dunque quello di non permettere l’inserimento contemporaneo a pettine su quattro province (tre oltre quella di provenienza), possibilità che trovava fondamento esclusivamente nel D.M. n. 42 del 2009 e nella norma dichiarata incostituzionale.

5. Si afferma, inoltre, che nel procedere alla c.d. prova di resistenza, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un errore nella lettura dei documenti prodotti dall’Amministrazione, in quanto – anche a voler ammettere la possibilità dell’inserimento a pettine del docente in mancanza di una domanda di trasferimento dalla provincia di provenienza – la chanche di ottenere la immissione in ruolo avrebbe dovuto essere verificata all’esito della rielaborazione della graduatoria ovvero verificando la posizione di tutti i docenti che erano stati inclusi in coda in esecuzione della annullate disposizioni del D.M. n. 42 del 2009, compresi coloro che non avevano agito davanti al TAR, con onere della prova a carico delle parti attrici.

6. Il ricorso, nelle sue varie articolazioni, è inammissibile.

7. In questa sede si intende assicurare continuità ai principi già espressi da questa Corte, in relazione a ricorsi del MIUR sovrapponibili a quello in trattazione, negli arresti del 6 marzo 2020 n. 6446 e del 24 giugno 2020 nn. rr. 12492 e 12493.

8. E’ oggetto di causa la collocazione delle docenti nella graduatoria di province diverse rispetto a quella di precedente iscrizione; dunque il fatto che, secondo la pospettazione del MIUR, esse avrebbero dovuto essere cancellate dalla graduatoria di provenienza (piuttosto che cumulare le iscrizioni) non ha incidenza sul decisum.

9. Nè l’argomento prospettato è idoneo a contrastare la ratio decidendi, fondata sulle stesse ragioni già evidenziate dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 41/2011) ovvero sulla conservazione, all’esito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, del diritto dei docenti alla mobilità interprovinciale, con inserimento nelle graduatorie di nuova destinazione sulla base del criterio meritocratico.

10. Nella seconda parte della censura, relativa alla prova di resistenza, il MIUR afferma l’erronea lettura di documenti che non riproduce nel ricorso e dei quali non specifica le ragioni di decisività rispetto all’accertamento di fatto, compiuto dal giudice dell’appello, della collocazione delle docenti, all’esito dell’inserimento “a pettine” nella graduatoria della provincia richiesta, in posizione utile alla assunzione in ruolo.

11. Il ragionamento resta pertanto astratto e non corrispondente agli oneri di specificità che sorreggono il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

12. Ulteriore ragione di inammissibilità deriva dal rilievo di novità della censura: il motivo prospetta una questione non affrontata nella sentenza impugnata e presupponente accertamenti di fatto – (la presenza nelle graduatorie di coda di altri docenti che, a voler seguire il criterio meritocratico, avrebbero avuto una collocazione prioritaria rispetto alle odierne parti controricorrenti) – senza specificare in quali atti del giudizio di merito detta questione era stata introdotta.

13. All’inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

14. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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