Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17801 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13183/2015 proposto da:

I.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARANTO AMBITI XI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 2871/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 11 febbraio 2015 n. 321 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto la domanda proposta da I.S. nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) per il risarcimento del danno subito a seguito della mancata inclusione nella graduatoria permanente della provincia di Taranto per il personale ATA (profilo di collaboratore scolastico), giusta domanda del 29 maggio 2001, la cui illegittimità era stata accertata all’esito di ricorso straordinario al capo dello Stato, con inserimento in graduatoria soltanto nel novembre 2005.

2. La Corte territoriale, in relazione al danno consistente nella perdita dei punteggi che avrebbero consentito all’ I. l’immissione in ruolo, osservava che il MIUR aveva depositato nel primo grado un conteggio virtuale del punteggio che controparte avrebbe acquisito se inserito originariamente nella graduatoria, dal quale emergeva che egli avrebbe totalizzato 47,15 punti alla data dell’1.9.2007. A tale ricostruzione aveva aderito lo stesso I., come dalle note difensive e dai verbali di causa.

3. Tuttavia, come dedotto dal MIUR in appello, pur a voler considerare ipotesi ancor più favorevoli (stipula di contratti di supplenza fino al 31 agosto di ciascun anno a partire dall’anno scolastico 2001/2002)- e dunque un punteggio di 49,15 punti -l’ I. non avrebbe potuto aspirare al passaggio in ruolo nell’anno 2007, perchè si sarebbe collocato al posto 484 bis dopo G.G., che non era stato immesso in ruolo neppure nell’anno successivo. Tali allegazioni non erano state contestate nelle note difensive autorizzate depositate dall’ I. il 6.6.2014.

4. Escluso il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per mancata immissione in ruolo, l’appellante non aveva allegato di avere sopportato esborsi per reperire altra occupazione o per la frequenza di corsi professionalizzanti nè di avere perso occasioni di lavoro offerte da terzi.

5. Quanto al danno non patrimoniale, era stato allegato un danno morale ed esistenziale per la interruzione del legame familiare nonchè biologico, dovuto all’insorgenza di diabete mellito di tipo II.

6. Sotto il primo profilo, nel ricorso di separazione con addebito introdotto dalla moglie dell’ I., depositato dalla stessa parte, risultava che i problemi coniugali risalivano ad epoca anteriore alla mancata inclusione nella graduatoria del 2001 (ai primissimi tempi del matrimonio, contratto l’1.10.1998) ed erano dovuti alla mancata propensione dell’ I. al lavoro ed al rispetto dei doveri genitoriali e coniugali. Dal ricorso per separazione non emergeva alcun cambiamento delle abitudini di vita della parte in epoca successiva al 2001.

7. Quanto al danno biologico, la patologia diabetica in età adulta scaturiva da cause genetiche o da disordini alimentari, con effetti potenziati dalla sedentarietà. La ricorrenza di tale ultima ipotesi trovava riscontro nel certificato del medico curante prodotto, per il rilievo del sovrappeso e nello stile di vita dell’ I., improntato al disinteresse per la partecipazione a qualunque attività.

8. Nell’appello era stata prodotta una consulenza di parte in cui si lamentava una patologia in precedenza non allegata nè documenta, la depressione, che avrebbe prodotto disturbi alimentari, causa prossima del diabete. Si trattava di allegazione nuova che, in ogni caso, non poteva essere collegata ai fatti di causa secondo il criterio cronologico, perchè manifestatasi solo nell’anno 2011.

9. Infine, la consulenza di parte sovvertiva la sequenza delle manifestazioni morbose, considerando il diabete quale effetto della malattia psichica, che era invece storicamente successiva.

10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza I.S., articolato in nove motivi ed illustrato con memoria; il MIUR si è costituito per la partecipazione alla udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo la carenza di motivazione del rigetto della domanda, tanto in punto di fatto che in punto di diritto.

2. Il motivo è inammissibile. Le ragioni del decisum sono, infatti, chiaramente esposte e comprensibili, come risulta dallo storico di lite, avendo la Corte territoriale ritenuto: quanto al danno patrimoniale dedotto (la mancata immissione in ruolo), la insussistenza del pregiudizio e, quanto al danno non patrimoniale, la mancanza del rapporto di causalità tra la illegittima esclusione dalla graduatoria ed i pregiudizi allegati. Parimenti è argomentato il percorso logico a base delle suddette conclusioni. La parte deduce formalmente un vizio processuale di omessa motivazione a fronte di una mancata condivisione, nel merito, della decisione assunta.

3. Con la seconda censura si deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione degli artt. 115,116,167,416 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

4. Il ricorrente ha esposto che dalla lettura delle note depositate dal MIUR nel primo grado di giudizio (in data 8.9.2011) nonchè del verbale di udienza del 28.1.2010 risultava che il MIUR aveva riconosciuto il suo diritto ad essere immesso in ruolo dall’1 settembre 2007.

5. Con la terza critica si assume – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza per avere affermato che le allegazioni svolte dal MIUR in appello circa l’assenza del diritto alla immissione in ruolo non erano state contestate.

6. Il ricorrente ha esposto di avere replicato con le note del 6.6.2014 alla ricostruzione operata dal MIUR nella comparsa di costituzione in appello, sostenendo che il fatto che l’immissione in ruolo sarebbe avvenuta nell’anno 2007 era stato riconosciuto da controparte nelle note depositate nel giudizio di primo grado.

7. Il quarto motivo è proposto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3 – sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2730,2731,2733 c.c., in relazione agli artt. 228 e 229 c.p.c..

8. Si evidenzia nuovamente che nelle note depositate in data 8.9.2011 e nel verbale di udienza del 28.1.2010 il MIUR aveva riconosciuto il suo diritto alla immissione in ruolo dall’1.9.2007. Si qualificano le suddette dichiarazioni del MIUR come confessione giudiziale, avente valore di prova legale.

9. I motivi dal secondo al quarto, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.

10. Benchè la parte formalmente deduca violazione di norme processuali e di norme di diritto, nei contenuti i tre motivi contestano un accertamento di fatto compiuto dal giudice dell’appello, secondo il quale anche in caso di iscrizione nelle graduatorie provinciali sin dalla domanda (anno scolastico 2001/2002) invece che nel novembre 2005, i punteggi che l’ I. avrebbe acquisito non gli avrebbero consistito la assunzione a tempo indeterminato dall’1.9.2007.

11. Trattasi di accertamento storico, censurabile in questa sede di legittimità non già sotto il profilo dell’errore di diritto o del vizio di attività processuale, ma nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.

12. Parte ricorrente non prospetta alcun fatto storico non esaminato dal giudice dell’appello, che ha dato conto sia delle note depositate dal MIUR che dei verbali di causa del primo grado ed ha prestato adesione alla precisazione compiuta dalla amministrazione nella comparsa di costituzione in appello, sulla mancata maturazione anche al settembre 2007 di un punteggio utile all’immissione in ruolo. Il giudice dell’appello ha dunque ritenuto decisive le allegazioni svolte dal MIUR nel grado di appello, non contestate dall’appellante. Trattasi di valutazione di merito, alla quale l’attuale ricorrente contrappone una diversa valutazione degli atti processuali, anche in punto di contestazione delle allegazioni del MIUR, chiedendo nella sostanza a questa Corte un inammissibile riesame di merito.

13. Il quarto motivo denuncia, da ultimo, un errore di diritto sul presupposto che le dichiarazioni rese dal MIUR negli atti del primo grado dovessero qualificarsi come “confessione giudiziale”.

14. La censura difetta di specificità, in quanto non sono trascritte integralmente (ma soltanto in stralcio) le dichiarazioni contenute nelle note difensive e nei verbali di causa, non sono individuate le statuizioni della sentenza impugnata nelle quali si ravviserebbe la violazione di diritto denunciata nè sono esposte le ragioni di detta violazione.

15. Con il quinto mezzo la parte ricorrente ha lamentato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1226, 2056, 2043 e 2059 c.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112,115 c.p.c., artt. 1226,2056,2043 e 2059 c.c..

16. Il motivo per un verso (alla lett. a della rubrica) contesta la statuizione resa sul danno derivato dalla interruzione del legame familiare, assumendo sussistere il vizio omessa pronuncia, per non avere il giudice d’appello provveduto a qualificare giuridicamente la azione; per altro verso assume (alla lett. b della rubrica) che, una volta qualificata la domanda, (come azione di risarcimento del danno non patrimoniale) la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

17. Il motivo è inammissibile.

18. Si ipotizza l’omessa pronuncia su una domanda – (il risarcimento del danno consistente nella interruzione del legame coniugale) – che il giudice dell’appello ha esaminato e respinto; l’omessa pronuncia presuppone, invece, la mancanza di ogni statuizione, ancorchè implicita, sulla domanda e non già sulla sua qualificazione giuridica.

19. Si assume, inoltre, la necessità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale senza considerare che il risarcimento è stato escluso, a monte, per difetto di un nesso di causalità tra l’illecito imputabile all’amministrazione (il mancato inserimento nelle graduatorie del personale ATA) ed il danno lamentato (la separazione chiesta dal coniuge). La critica svolta, a prescindere da ogni considerazione circa i presupposti in diritto della liquidazione equitativa, non coglie, dunque, la ratio decidendi.

20. Con il sesto motivo si impugna la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – sotto il profilo della violazione degli artt. 61,112 e 191 c.p.c., nonchè dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice dell’appello esaminato la richiesta, proposta tanto nel primo grado che nell’atto di appello, di disporre una CTU contabile ed una consulenza medico legale.

21. Il motivo è inammissibile.

22. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2016, n. 13716; Cass. 18/03/2013, n. 6715) il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u.).

23. Non sono poi esposte nè argomentate le ragioni della lamentata violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c..

24. Da ultimo, è del tutto carente, quanto al dedotto vizio di motivazione, la allegazione di un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice dell’appello, benchè risultante dagli atti ed oggetto di discussione tra le parti.

27. Con il settimo motivo si denuncia:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 101 c.p.c.. Nullità della sentenza.

28. La censura coglie il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico.

29. Il ricorrente ha assunto che la Corte territoriale aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta della amministrazione e la malattia diabetica sofferta sulla base di una massima di comune esperienza mentre non era notorio che detta malattia fosse conseguenza di stili di vita negativi; all’opposto, era notorio che l’obesità ed il cattivo rapporto con il cibo derivavano da un trauma psichico, quale quello che egli aveva subito.

30. Si assume, altresì, che la Corte territoriale, avendo posto a base della decisione una massima di comune esperienza che, in effetti, non presentava tale connotazione, avrebbe violato il principio dispositivo ed il principio del contraddittorio.

31. Il motivo è inammissibile.

32. Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza, secondo cui la malattia psichica era stata allegata tardivamente ed era comunque successiva all’insorgenza del diabete, sicchè non poteva esserne causa.

33. Per il resto la Corte territoriale, con un apprezzamento di merito, ha ritenuto che la causa del diabete sofferto dall’ I. fosse da ravvisare nel sovrappeso e nella sedentarietà. Tale giudizio avrebbe potuto essere censurato in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione, secondo il vigente paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

34. L’ottavo mezzo è articolato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – come omessa pronuncia sui motivi di cui al n. 3 dell’atto di appello, relativi al fatto che la mancata assunzione in ruolo nell’anno 2007 gli aveva precluso la possibilità di scegliere la sede più vicina alla propria residenza, di essere assunto in ruolo prima del raggiungimento del limite di età, di godere dei diritti previsti dal CCNL.

35. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità- in quanto non sono trascritte in questa sede le allegazioni dell’atto di appello rispetto alle quali si denuncia il vizio di omessa pronuncia – e, comunque, perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

36. Il giudice dell’appello ha escluso che l’ I. avrebbe avuto diritto, ove correttamente inserito nella graduatoria provinciale, all’immissione in ruolo nell’anno 2007 e ciò ha comportato il rigetto, ancorchè implicito, di tutte le domande di danno fondate sulla perdita della chance di immissione in ruolo nel medesimo anno 2007.

37. Con il nono motivo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto il difetto di prova degli esborsi sostenuti per reperire altra occupazione e per la frequenza di corsi professionalizzanti laddove nella stessa sentenza si leggeva che la moglie aveva sopportato le spese per la frequenza ad un corso di amministratore di condominio e di iscrizione ad una scuola privata.

38. La censura è inammissibile.

39. Il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., non può configurarsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n. 15625).

40. Nei termini proposti la denuncia configura, piuttosto, una critica all’accertamento di fatto compiuto nella sentenza impugnata, fuori dal paradigma del vizio di motivazione di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5.

41. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato nel complesso inammissibile.

42. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la sostanziale assenza di attività difensiva del MIUR.

43. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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