LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14354/2015 proposto da:
T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO n. 18, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO VITO VERTONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
e contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA, ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “*****”;
– intimati –
avverso la sentenza n. 671/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/09/2015 R.G.N. 273/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 9 gennaio 2015 n. 671/2014 la Corte d’Appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da T.D. nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR), dell’UFFICIO SCOLASTICO REGONALE per la Basilicata e dell’ISTITUTO PROFESSIONALE di Stato *****, per il risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittimo depennamento – con decreto del dirigente scolastico della scuola “capofila” in data 20.9.2006 (n. 2730)- dalle graduatorie di terza fascia, annullato dal TAR Potenza con sentenza n. 520/2009.
2. La Corte territoriale esponeva che con il primo motivo di gravame la T. lamentava il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance; correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di allegazioni sufficienti in ordine alla concreta e reale possibilità della parte di ottenere una anticipata immissione in ruolo (numero degli altri aspiranti, punteggio di ciascuno, numero dei posti disponibili, criteri di selezione, titoli in suo possesso). A tale scopo non erano sufficienti i soli bandi di concorso. Dagli atti di causa emergeva anzi un principio di prova in senso contrario, costituito dalla nota del 23.12.2009 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza, successiva alla pronuncia del TAR, dalla quale emergeva che la T. non avrebbe potuto essere immessa nei ruoli di assistente tecnico dall’1.9.2008 perchè l’ultimo nominato per l’anno scolastico 2008/09 vantava un punteggio superiore.
3. Con il secondo motivo di appello la T. contestava il mancato riconoscimento del danno biologico (disturbo depressivo di media entità in disturbo post traumatico da stress di elevata entità).
4. Come evidenziato dal Tribunale, dalla stessa relazione di parte era dato evincere che le patologie di cui la parte soffriva erano frutto di situazioni di conflittualità e tensioni sul posto di lavoro risalenti ad epoche precedenti a quella dell’illegittima esclusione dalla graduatoria o comunque indipendenti, quando successive, dalla stessa esclusione (conflittualità con il segretario dell’Istituto Professionale *****). Il ricondurle al depennamento era frutto di un’arbitraria forzatura.
5. Del pari infondato era il terzo motivo di appello – con il quale si contestava la decisione del Tribunale di non liquidare il danno esistenziale per mancanza di prova – e ciò sia per l’ordinarietà della vicenda lavorativa che per la assoluta inconsistenza del prospettato pregiudizio alla vita quotidiana (l’aver dovuto ricorrere sistematicamente ad un sindacato; l’essere comparsa la sua vicenda su un articolo di stampa).
6. Infine la sentenza del Tribunale andava confermata quanto al rigetto di asseriti danni patrimoniali, che riguardavano conseguenze indirette dell’esclusione dalla graduatoria o frutto di autonome scelte della lavoratrice, come le spese sostenute per iscriversi ad altri corsi di studio, le spese postali per le diffide inoltrate ai vari istituti scolastici, le spese del giudizio amministrativo, che avevano trovato regolamentazione in quella sede, le spese sanitarie, non dovute per difetto del nesso causale.
7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza T.D., articolato in quattro motivi, cui ha resistito il MIUR con controricorso. L’UFFICIO SCOLASTICO REGONALE per la Basilicata e l’ISTITUTO PROFESSIONALE di Stato ***** sono rimasti intimati.
8. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
2. Si impugna la sentenza per avere valorizzato il contenuto della nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza del 23.12.2009, omettendo di verificare il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 1 settembre 2010, con riconoscimento degli effetti giuridici dall’1.9.2007, cui era allegata la nota del 29 aprile 2010 dello stesso ufficio scolastico provinciale. Dalla predetta nota risultava l’inserimento della T. nella graduatoria provinciale per l’anno scolastico 2008/2009 con un punteggio che, corretto a seguito di ulteriori verifiche, le conferiva il diritto a stipulare il contratto a tempo indeterminato dall’1.9.2007. Emergeva, dunque, la prova certa del suo diritto alla immissione in ruolo dall’1.9.2007. Il documento era stato prodotto nel primo grado ed era stato posto a base delle allegazioni dell’atto di appello.
3. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico.
4. La ricorrente ha lamentato l’omesso esame della relazione medica di parte, nella quale la vicenda del depennamento dalla graduatoria era indicata come origine dello stress che aveva dato luogo alla patologia psichica e veniva esclusa la risalenza della stessa patologia ad epoca anteriore al novembre 2006. La vicenda oggetto di giudizio era stata, dunque, quanto meno concausa del danno biologico.
5. A ciò si aggiungeva la mancata acquisizione di una consulenza d’ufficio per la verifica dell’intensità del nesso causale tra l’illecito e la malattia.
6. Con la terza censura la ricorrente ha assunto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale.
7. Si deduce la apparenza e contraddittorietà della motivazione e si censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie, dirette a provare la alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali. Si richiamano, altresì, la relazione medica di parte, l’articolo di stampa prodotto, la circostanza di avere dovuto prestare servizio presso un Istituto scolastico distante 20 Km dal luogo di residenza, la documentazione medica.
8. Con il quarto motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa ed errata valutazione della documentazione e del materiale probatorio.
9. La censura coglie il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale. La ricorrente ha assunto sussistere un nesso di consequenzialità diretta tra il depennamento dalla graduatoria e le spese sostenute per conseguire un nuovo attestato formativo e per gli atti di diffida (al pari di quanto ritenuto dal Tribunale per il costo dell’abbonamento al trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il nuovo Istituto scolastico).
10. Il ricorso è inammissibile.
11. In relazione ai motivi dal primo al terzo, che possono essere congiuntamente trattati, la inammissibilità delle censure discende dalla previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.
12. Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto: il difetto di allegazione e di prova del danno da perdita di chance; la assenza del nesso di causalità tra l’illegittimo depennamento dalla graduatoria ed il danno biologico; il difetto di allegazione e di prova del danno esistenziale. Trattasi di giudizi conformi, quanto all’accertamento in fatto, nel primo e nel secondo grado, sicchè in questa sede non è deducibile il vizio di motivazione, che resta irritualmente denunciato.
13. Il quarto motivo, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di norme, contesta nel contenuto anch’esso una valutazione di fatto, quella della assenza nella fattispecie di causa di un rapporto di causalità diretto ed immediato tra l’atto della amministrazione – di illegittimo depennamento dalla graduatoria – e le spese sostenute dalla T..
14. A tale giudizio la parte ricorrente contrappone una diversa ed opposta valutazione delle medesime circostanze, corrispondente alle proprie aspettative, sollecitando questa Corte a compiere, nonostante la formale denuncia di non-pertinenti errori di diritto, un inammissibile riesame del merito.
15. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021