LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8429/16) proposto da:
INSCIENTIAFIDES s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Fabrizio Carbonetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via San Valentino, n. 21;
– ricorrente –
contro
SOL s.p.a., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Lombardi, Manuela Soligo, e Alberto Deasti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, alla via Vittorio Colonna, n. 39;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 238/2016 (depositata il 25 gennaio 2016);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. La “InScientia Fides s.r.l.” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4047/2010, con il quale il giudice designato del Tribunale di Monza le aveva intimato – su ricorso della Sol s.p.a. – il pagamento della somma di Euro 165.290,30, oltre interessi e spese, assumendo che l’impianto fornitole cui prezzo era stato posto a fondamento del decreto richiesto in via monitoria) dalla ricorrente presentava anomalie di funzionamento, che avevano determinato, nel periodo giugno-agosto 2010, la fuoriuscita di azoto liquido, l’interruzione del congelamento e gocciolamento di acqua, invocando, perciò, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti per effetto della anzidette cause.
Nella costituzione dell’opposta società, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1775/2013, rigettava l’opposizione e la correlata domanda riconvenzionale, rilevando come dall’esito dell’esperita c.t.u. fosse emerso che la linea criobiologica fornita dalla Sol s.p.a. non presentava difetti di installazione manutentivi ed era risultata idonea allo svolgimento delle funzioni per cui era stata progettata ed realizzata.
2. Decidendo sull’appello avanzato dalla soccombente InScientia Fides s.r.l., cui resisteva l’appellata, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 238/2016 (depositata il 25 gennaio 2016), respingeva il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
A sostegno dell’adotta decisione il giudice di appello osservava che, in effetti, l’impugnazione si era sostanziata in una mera reiterazione di argomenti tecnici già esaustivamente esaminati nel giudizio di primo grado (sulla scorta della disposta c.t.u.), la cui motivazione conservava, perciò, piena efficacia argomentativa e che, quindi, poteva essere richiamata “per relationem”. La Corte di secondo grado riteneva, altresì, che, con riferimento all’eccezione di nullità della c.t.u., la stessa, per come formulata nel verbale di udienza del 24 ottobre 2012, appariva del tutto inammissibile, poichè generica e, comunque, priva di adeguato fondamento.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la InScientia Fides s.r.l.. L’intimata Sol S.p.a. ha resistito con controricorso.
Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la prima censura la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione in ordine ai motivi dalla stessa dedotti a sostegno dell’appello, nonchè – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione del principio generale secondo cui i vizi della cosa non possono ritenersi facilmente riconoscibili quando il loro accertamento richieda l’impiego di nozioni e mezzi tecnici e la scoperta delle difformità o del vizi può considerarsi avvenuta quando, grazie ad accertamenti peritali, il committente abbia raggiunto sul punto un grado di ragionevole certezza.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la Corte di appello posto la relazione peritale a fondamento della sentenza impugnata, anche per via di un mero richiamo alla stessa, non recependone integralmente le conclusioni, nonchè in ordine ai rilievi critici svolti dai consulenti tecnici di parte si essa ricorrente alla relazione delle c.t.u.; inoltre ha prospettato – con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione del principio di dirittò secondo cui qualora le censure rivolte ad una c.t.u. siano dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle critiche specifiche sollevate, dando conto della propria scelta di aderire alle conclusioni del c.t.u..
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – il vizio di omessa ed insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza in relazione alla presunta genericità e mancanza di adeguata fondatezza dell’eccezione di nullità della c.t.u., unitamente – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3 – alla violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento di c.t.u. in primo grado, con riferimento all’art. 194 c.p.c., con derivante nullità della sentenza impugnata con riferimento all’art. 159 c.p.c..
4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa motivazione in ordine all’istanza di rinnovazione della c.t.u. da essa svolta nel giudizio di appello.
5. Osserva il collegio che il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con esso, in effetti, si denunciano, sotto plurimi aspetti, profili di omessa od insufficiente motivazione della sentenza di appello con riferimento alle specifiche censure formulate con il gravame nonchè con riferimento ad asserite nullità del procedimento di espletamento della c.t.u., di cui vengono anche confutati i risultati.
Con le formulate doglianze viene, in concreto, prospettata l’omessa od apparente motivazione dell’impugnata sentenza, sostenendosi, in sostanza, che, con essa, la Corte di appello non ha fatto altro che recepire “acriticamente” la motivazione della sentenza di primo grado e richiamare integralmente l’elaborato del c.t.u., così violando il requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nel ricorrere all’adozione di una mera decisione “per relationem”.
Ad avviso del collegio questa censura di fondo deve essere considerata fondata dal momento che, nell’impugnata sentenza, la Corte di appello non ha minimamente risposto alle censure sufficientemente riportate nei motivi con i quali la ricorrente aveva inteso confutare la sentenza di primo grado (e specificamente riportati anche nel proposto ricorso: cfr. pag. 7, laddove si pone riferimento alla contestazione della valutazione delle risultanze documentali con riguardo ai vizi dell’impianto criogenico, alla violazione dell’art. 1659 c.c., al difetto di motivazione sulla domanda di rifacimento dello stesso impianto, ad un vizio di extrapetizione, alla nullità della c.t.u. e all’omessa pronuncia sull’Istanza di rinnovazione della medesima).
Allo stesso modo la Corte di appello ha fornito una motivazione apparente avverso l’eccezione di nullità della c.t.u., limitandosi ad affermare che essa era generica e, comunque, priva di fondamento.
Non risulta, poi, quanto all’ultimo motivo, alcuna minima argomentazione sull’istanza di rinnovazione in appello della c.t.u..
Nella sostanza, la motivazione della sentenza qui impugnata si risolve nel ritenere che la motivazione della sentenza del Tribunale conservava piena efficacia argomentativa e poteva, perciò, essere richiamata “per relationem” e che si poteva porre l’elaborato d’ufficio a fondamento della decisione, anche per via di un mero richiamo allo stesso.
Orbene, ad avviso del collegio, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per ritenere che ci si trovi in presenza di una motivazione apparente, risolvendosi la stessa in un totale appiattimento – “per relationem” – alla sentenza di primo grado, ragion per cui possono trovare applicazione i principi di cui alle sentenze delle Sezioni unite n. 8053 e 8054 del 2014 sul vizio di omessa od apparente motivazione, anche a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (sul rilevato presupposto che nel ricorso risultano sufficientemente richiamate le censure formulate avverso la sentenza di prime cure).
Dopo la modificazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il vizio motivazionale viene comunque a concretarsi qualora la pronuncia si risolva – oltre che nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – anche In una “motivazione apparente” (v., da ultimo, Cass. n. 22598/2018).
Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15483/2008, Cass. n. 7347/2012, Cass. n. 20833/2019) il principio secondo cui è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, a condizione che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione della decisione emessa all’esito del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
In termini essenziali, quindi, la sentenza pronunciata in sede di gravame può considerarsi legittimamente motivata “per relationem” ove contenga espliciti riferimenti alla decisione di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, in modo tale che risulti appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’interazione della parte motiva delle due sentenze in relazione ai motivi proposti con l’impugnazione.
Per quanto in precedenza evidenziato non può che ritenersi la motivazione dell’impugnata sentenza di appello meramente apparente, non potendo essere ricondotta nemmeno nell’alveo di una legittima decisione “per relationem”.
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021