Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17818 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8627/16) proposto da:

B.M., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nicola Massafra, e Alberto Tealdi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, largo Ecuador, n. 6;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ VETRARIA BIANCADESE di LUCATELLO & C. s.a.s., (P.I.:

*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Mario Franzosi, Anna Maria Stein, e Marcello Cardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51;

– controricorrente –

e CONDOMINIO di *****, G.E., C.L., M.A., MI.PA., CA.GI., R.M., O.T.V., MO.CE., IDEA s.r.l., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., MA.DO., S.F., S.P.G., e IMMOBILIARE BAGAN s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 882/2015 (pubblicata il 24 febbraio 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione dell’ottobre 2003 (con il quale veniva introdotto il giudizio di merito conseguente ad un precedente procedimento nunciatorio di danno temuto), il Condominio di *****, unitamente ad alcuni condomini conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Vetraria Biancadese s.a.s., quale proprietaria di una porzione immobiliare sita ai piani terreno ed interrato dello stabile condominiale, nella quale erano state intraprese delle opere edilizie con rischio di pregiudizi per la statica dell’edificio, nonchè l’appaltatrice Edil Design s.a.s., chiedendo l’accertamento dei danni patiti con riferimento alle rispettive unità immobiliari prodotti da dette opere, che avevano provocato fenomeni di fessurazione e deformazione e, quindi, determinato un rischio di instabilità del fabbricato.

Le convenute si costituivano in giudizio, instando per il rigetto della domanda e chiedendo, altresì, di chiamare in causa, per essere eventualmente dagli stessi manlevati con riferimento ad una possibile condanna, l’ing. B.M., quale progettista dei calcoli strutturali e direttore dei lavori relativamente alle opere strutturali, l’arch. Mo.Ce., nella qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere commissionate dalla Vetraria Biancadese e il condomino Me.Fr., che aveva anch’egli eseguito delle opere di ristrutturazione nel suo appartamento.

Autorizzata la chiamata in causa di detti soggetti nonchè della ditta Edilmagno s.r.l. (quale subappaltatrice nominata della Edil Design), della Nuova Maa Ass., quale garante per la RCT della citata Edil Design e disposta la chiamata in causa “iussu iudicis” di Idea s.r.l., l’adito Tribunale, all’esito della disposta istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata c.t.u., con sentenza n. 709/2011, accertato che i fenomeni che avevano compromesso la statica dell’edificio condominiale erano stati causati dai lavori eseguiti dalla Vetraria Biancadese, quale committente, e dalla Edil Design, quale appaltatrice, condannava queste due società a rifondere al Condominio attore la somma di Euro 378.641,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla proposizione del ricorso nunciatorio, nonchè a risarcire i danni verificatisi nelle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini C.L., Or.Ga., c.g., Mi.Pa., L.P., R.M., G.E., Ca.Gi., T.O.V. ed M.A.. Con la stessa sentenza veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra il Condominio e la società Idea, veniva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del condomino Me. in relazione alla domanda di risarcimento danni dal medesimo proposta contro la citata società Idea e, in accoglimento dell’eccezione preliminare da quest’ultima avanzata, la società Vetraria Biancadese era dichiarata decaduta dal diritto alla garanzia previsto dall’art. 1667 e.e.. Inoltre, la Edil Design e l’ing. B. venivano condannati, in solido tra loro, a tenere indenne la Vetraria Biancadese nella misura del 90% di quanto la stessa avrebbe dovuto pagare al Condominio ed ai singoli condomini, mentre la stessa società Vetraria Biancadese veniva, a sua volta, condannata a tenere indenne l’Edil Design dalle conseguenze della sentenza, e infine quest’ultima, in solido con la società Idea, veniva condannata a tenere indenne l’ing. B. della metà dell’importo che egli avrebbe dovuto corrispondere alla Vetraria Biancadese.

Con la medesima sentenza venivano, poi, respinte tutte le altre domande. 2. Decidendo sull’appello principale proposto da B.M. e sugli appelli incidentali formulati da una serie di appellati, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 882/2015 (depositata il 24 febbraio 2015), respingeva il gravame principale ed accoglieva quello incidentale formulato da Mo.Ce. e dichiarava l’estinzione del procedimento di appello con riferimento al rapporto processuale tra la società Vetraria Biancadese ed alcuni condomini, rigettando gli altri gravami incidentali.

Per quel che viene direttamente in rilievo in questa sede, il giudice di secondo grado ravvisava l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti dal B.: – Il primo in quanto generico e non pertinente con riferimento alla dedotta insufficienza patrimoniale della società appaltatrice; – il secondo relativo alla sottovalutazione delle responsabilità dell’arch. Mo., incaricato dalla società Vetraria Biancadese quale professionista designato alla progettazione architettonica; – il terzo, sottolineandosi che, ove l’ing. B. avesse inteso far accertare che i danni parzialmente verificatisi nelle parti comuni o nelle proprietà esclusive erano stati la conseguenza di attività compiute, dopo la cessazione del suo incarico, su progetto e con la direzione dei lavori dell’ing. A., avrebbe avuto l’onere di chiamarlo ritualmente in causa; – il quarto riguardante la contestazione delle specifiche violazioni normative ascritte allo stesso ing. B., nella qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali appaltate dalla società Vetraria Biancadese; – il quinto, sulla dedotta mancata affermazione di un concorso di responsabilità del capocantiere, tuttavia non evocato in giudizio nemmeno a titolo di manleva, nonchè sulla contestazione attinente al riparto di responsabilità tra lo stesso appellante e la Edil Design; – il sesto afferente alla asserita illegittimità dell’arrotondamento in misura eccessiva, da Euro 313.000 ad Euro 350.000, della liquidazione del risarcimento riconosciuto come spettante al Condominio di ***** per i danni alle parti comuni.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, B.M., resistito con controricorso (a mezzo del quale ha inteso controbattere unicamente sui motivi IV e VI del ricorso del B.) solo dalla società Vetraria Biancadese, mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione che l’arch. Mo.Ce. era stato incaricato dalla società Vetraria Biancadese non solo della progettazione architettonica ma anche della relativa direzione dei lavori.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1662,2222,2226 e 2230 c.c., nonchè della L. n. 143 del 1949, art. 19, perchè, in virtù di tali norme, la Corte di appello non avrebbe potuto escludere la responsabilità dell’arch. Mo., il quale era pacificamente il direttore dei lavori dell’opera in realizzazione da parte della società Vetraria Biancadese e, ciò malgrado, non era stato affermato il suo inadempimento nell’esercizio dei suoi doveri nella predetta qualità.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti con riguardo alla mancata valorizzazione della condotta osservata dall’arch. Mo. in occasione dell’assemblea condominiale straordinaria del 15 luglio 2003 da cui si sarebbe dovuta desumere – diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenza – quantomeno un’ammissione della sua corresponsabilità della produzione di ogni inconveniente occorso nell’esecuzione dei lavori dedotti in giudizio.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2043 c.c., non avendo la Corte di appello rilevato la “culpa in eligendo” della società Vetraria Biancadese nella scelta della Edil Design, pervenendo, quindi, all’attribuzione di una percentuale errata di responsabilità in capo alla stessa società Vetraria Biancadese.

5. Con il quinto mezzo il ricorrente ha denunciato un altro vizio di omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione fra le parti nella parte in cui la Corte di appello aveva contraddittoriamente ritenuto, quanto alla mancata applicazione del D.M. 20 novembre 2011, art. 2, comma 3, che la scelta appariva incongruente anche sul piano logico, perchè non aiutava certamente lo sforzo del giudicante di comprendere il merito del contenzioso fra le parti l’utilizzo di argomentazioni che si riferivano non già alle vicende dedotte in causa, ma altri fatti rimasti ignoti.

5. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., non avendo la Corte milanese ritenuto sussistente la corresponsabilità dell’ing. A. (subentrato ad esso ricorrente nell’incarico di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali) malgrado sotto la sua direzione fosse stato realizzato il sollevamento delle travi del portale, il quale aveva certamente contribuito ad aggravare il quadro fessurativo ed i conseguenti danni riscontrati nell’immobile per cui era controversia, donde, per il principio di causalità, avrebbe dovuto anche lui rispondere dei danni rimasti definitivamente accertati, indipendentemente dalla sua chiamata in causa (che, semmai, costituiva onere delle parti danneggiate), con una proporzionale riduzione della misura di compartecipazione del medesimo ricorrente.

7. Rileva il collegio che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome tra loro connessi, attenendo alla posizione dell’arch. Mo. e alla contestazione della mancata affermazione della sua (asserita) corresponsabilità in qualità di direttore dei lavori.

Essi sono infondati per le ragioni che seguono.

Al di là della circostanza che il ricorrente non riporta specificamente il contenuto degli atti dalla quale si sarebbe dovuta desumere che l’arch. Mo. rivestisse anche la qualità di direttore dei lavori, si osserva che la Corte di appello ha correttamente accertato – nell’impugnata sentenza – che al citato architetto Mo. era stata affidata la sola progettazione dell’opera appaltata e che, invece, al solo ing. B. era stato attribuito, in via esclusiva, l’incarico di progettista e anche di direttore delle “opere strutturali”. E poichè i danni accertati nei confronti del Condominio e dei singoli condomini erano stati ricondotti a fenomeni di instabilità statica, appare evidente che la responsabilità professionale dedotta in giudizio era riferibile al solo ing. B., che era stato, per l’appunto, incaricato specificamente come direttore dei lavori propriamente strutturali.

Pertanto, non sussiste affatto l’omesso esame della circostanza indicata nel primo motivo nè si è venuta a conferire la violazione di legge riportata nel secondo motivo con riferimento alla contestata esclusione di una possibile corresponsabilità dell’arch. Mo., in relazione al compito che gli era stato propriamente conferito, che, solo ove effettivamente ricorrente, avrebbe potuto legittimare l’eventuale domanda di manleva nei suoi riguardi da parte dell’ing. B..

8. Anche la terza censura è priva di fondamento e va disattesa.

Infatti, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte di appello (v. pag. 8 della motivazione) ha preso compiutamente in esame l’asserito fatto decisivo sulla partecipazione all’indicata assemblea condominiale dell’arch. Mo. e ne ha esattamente desunto la sua irrilevanza sul piano del possibile accertamento di una sua corresponsabilità per effetto della condotta dallo stesso osservata in tale occasione. Ad ogni modo il giudice di appello ha accertato che, per le verifiche e gli effetti prodotti, la responsabilità per i danni era da attribuirsi all’ing. B. per il negligente svolgimento del suo ruolo di direttore dei lavori specificamente riguardante le opere strutturali e non avrebbe potuto certamente riconoscersi una compartecipazione quale corresponsabile dell’arch. Mo. sol perchè, una volta che i danni si erano venuti a verificare, era intervenuto nella predetta assemblea per cercare di “gestire” una non facile situazione e cercare una possibile soluzione per rimediare agli errori del B..

9. Pure il quarto motivo non coglie nel segno e va respinto perchè il giudice di appello ha correttamente ritenuto – In risposta al primo motivo di gravame del B. – che la circostanza della possibile insufficiente capacità patrimoniale della società appaltatrice (Edil Design, che, peraltro, aveva poi subappaltato i lavori) non avrebbe potuto rilevare per la configurabilità di una “culpa in eligendo” da parte della Vetraria Biancadese, ma tutt’al più per una possibile inidoneità a fornire un’adeguata garanzia generica per il pagamento dei suoi debiti, anche a titolo eventualmente risarcitorio.

10. La quinta doglianza è infondata per insussistenza dell’omesso esame della indicata circostanza, avendo la Corte di appello rimarcato l’irrilevanza di altri accertamenti peritali svolti in diverso giudizio per fatti differenti e con altri contraddittori, nè, peraltro, il ricorrente ha evidenziato quale decisività avrebbe potuto avere il fatto dal medesimo dedotto.

11. Anche il sesto ed ultimo motivo non è meritevole di accoglimento.

L’impugnata sentenza ha correttamente ritenuto che – pur potendosi, in ipotesi, versare in un caso di possibile applicazione dell’art. 2055 c.c. – gli attori avevano inteso proporre la loro azione nei confronti del B. quale responsabile in qualità di direttore delle opere strutturali e, pertanto, avrebbe dovuto essere lui ad estendere il contraddittorio nei riguardi dell’ A. (oltretutto subentrato nel 2005, ovvero a causa in corso e non essendone parte, nell’incarico prima conferito al ricorrente), ove avesse voluto far riconoscere un suo concorso di responsabilità nella produzione dei danni e, quindi, farne determinare – in caso del riconoscimento della sua sussistenza – la quota in percentuale oppure agire nei suoi confronti in via di regresso.

A tal proposito occorre evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 2692/1991 e Cass. n. 10042/2006) ha più volte affermato che, In tema di eventuale responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che può legare i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo di quel coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventualmente diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori (e, quindi, nel caso di specie, il relativo onere sarebbe spettato proprio all’ing. B.) abbia esercitato – iniziativa, invece, non intrapresa dal ricorrente nel giudizio in questione – l’azione di regresso nei confronti degli altri (e, perciò, nella fattispecie, dell’ A.), atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate.

Del resto si è pure precisato che l’esistenza di un possibile vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, salva l’eventuale rivalsa di quest’ultimo in separato giudizio (ove non abbia inteso evocare l’eventuale corresponsabile nel giudizio risarcitorio, per procedere, nella sussistenza dei relativi presupposti, in via di regresso nei suoi confronti).

12. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con compensazione delle spese (nel rapporto processuale con l’unica parte controricorrente) del presente giudizio, in ragione della natura della controversia e della complessità di alcune delle questioni giuridiche prospettate. Non vi è, ovviamente, luogo a provvedere sulla spese relative agli ulteriori rapporti processuali instauratisi con le altre parti, siccome rimaste intimate.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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