Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17824 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3739/17) proposto da:

PROVINCIA DI SIENA, C.F.: *****), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Duccio Valeri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Goffredo Gobbi, in Roma, v. Maria Cristina, n. 8;

– ricorrente –

contro

F.A., (C.F.: *****) e DISTILLERIA D.E.T.A. s.r.l.

(P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1864/2016 (pubblicata in data 15 novembre 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificata il 5 maggio 2011 F.A. (quale autrice materiale) e la Distilleria D.E.T.A. s.r.l. (quale coobbligata in solido) proponevano appello avverso la sentenza n. 148/2010 del Tribunale di Siena – sez. dist. di Poggibonsi, con la quale era stato respinto il loro ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, avverso 14 ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse dalla Provincia di Siena con riferimento alla contestata violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, come sanzionata dall’art. 52, comma 3, dello stesso D.Lgs., per aver effettuato 14 trasporti di rifiuti speciali non pericolosi (consistenti in quantità di materiale ammendante vegetale) in assenza dei prescritti formulari di identificazione.

2. Decidendo sul formulato appello, nella costituzione dell’appellata Provincia di Siena, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1864/2016 (pubblicata il 15 novembre 2016), accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava le opposte ordinanze-ingiunzioni, condannando la suddetta Provincia al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensando per la residua metà.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte toscana accoglieva il secondo motivo dell’appello, ritenendo assorbiti gli altri.

In particolare, il giudice di appello, premessa la necessità dell’accertamento chimico sulla natura del materiale oggetto dei trasporti, l’obbligazione doveva ritenersi estinta nei confronti degli appellanti, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 15, siccome essi non erano risultati destinatari della comunicazione prescritta, con raccomandata a.r., all’esito delle analisi effettuate ai sensi della predetta disposizione normativa, invece effettuata al solo consulente della destinataria dei trasporti, sul cui terreno era stato rinvenuto e controllato il relativo contenuto.

Nello specifico la Corte territoriale rilevava che, ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, non poteva avere rilevanza la circostanza che il compimento delle analisi era comunque noto alla Distilleria D.E.T.A. sul mero presupposto che l’attività di produzione del materiale oggetto di accertamento era stata svolta sotto la costante vigilanza dell’ARPAT, nè poteva avere rilievo il fatto che il materiale campionato sul terreno della destinataria del carico dei trasporti era di proprietà di quest’ultima e che, di conseguenza, solo lei avrebbe dovuto ricevere la comunicazione prescritta della L. n. 689 del 1981, citato art. 15.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la Provincia di Siena. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente Provincia ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ed acquisito al processo, rappresentato dalla formale conoscenza, da parte della Distilleria D.E.T.A. s.r.l. e di F.A., dei risultati delle analisi del materiale oggetto dei trasporti sanzionati, eseguite dall’ARPAT di Siena in data 19 settembre e 21 novembre 2003 sui campioni prelevati dal terreno della signora C. (dove fu rinvenuto) l’8 settembre 2003, che, evidenziando una concentrazione di rame pari a 995 mg/Kg -superiore ai limiti di legge – erano stati posti a fondamento delle ordinanze-ingiunzioni oggetto di opposizione.

2. Con la seconda censura – anch’essa riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’ente ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, acquisito agli atti ed oggetto di discussione e contraddicono tra le parti, costituito dalla rituale notifica alla Distilleria D.E.T.A. s.r.l. e a F.A., dei 14 processi verbali di contestazione della violazione amministrativa, contenenti l’indicazione e comunicazione degli estremi essenziali della violazione medesima, quali risultanti dalle analisi compiute sui campioni prelevati in data 8 settembre 2003 dal materiale, che aveva costituito oggetto dei trasporti oggetto di causa, depositato sul terreno di proprietà di C.G., in *****.

3. Con la terza doglianza la Provincia di Siena ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, anche in relazione all’art. 15 della stessa legge, per avere la Corte di appello, nell’impugnata sentenza, ritenuto estinta l’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa irrogata con le ordinanze- ingiunzioni opposte.

4. Con il quarto motivo l’ente ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 15, laddove la Corte di appello ha ritenuto che, ai fini della legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni, avrebbero dovuto essere eseguite “ulteriori” analisi sul materiale trasportato, oltre a quelle effettuate nell’ambito del procedimento complesso conclusosi con i provvedimenti sanzionatori opposti.

5. Con la quinta ed ultima censura la Provincia di Siena ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, acquisito agli atti ed oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla natura di rifiuto del materiale oggetto di trasporti sanzionati con le ordinanze opposte, risultante dalle analisi eseguite il 19 settembre 2003 e il 21 novembre 2003 e dall’accertamento contenuto nella sentenza penale del Tribunale di Siena – sez. dist. di Poggibonsi n. 140/2007.

6. Ritiene il collegio che il primo motivo e il quarto motivo (il primo relativo all’omesso esame dell’indicato fatto decisivo e il secondo all’asserita violazione della L. n. 689 del 1981, art. 15), esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza connessi, sono fondati e vanno, perciò, accolti.

Va osservato che, in effetti, dalla rappresentazione del contenuto della prima censura, confrontata con la motivazione dell’impugnata sentenza, emerge che la Corte d appello ha omesso di trascurare alcune documentate circostanze decisive dalle quali si sarebbe dovuto desumere che, invece, la D.E.T.A. s.r.l. era stata debitamente portata a conoscenza del procedimento di sottoposizione ad analisi del materiale rinvenuto nel fondo della destinataria dei trasporti e del relativo esito, come prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 15, rispetto al quale essa aveva anche controdedotto (come desumibile dagli scritti che si riportano nello stesso primo motivo), pur non avendo manifestato la volontà di chiedere la revisione mediante le controanalisi.

La Corte fiorentina ha fondato il suo convincimento sulla circostanza che l’accertamento della violazione in questione si sarebbe dovuta ritenere fondata sui risultati delle analisi eseguite dall’ARPAT di Siena in data 19 settembre 2003 e 21 novembre 2003 sui campioni del materiale trasportato prelevati in data 8 settembre 2004 dal Corpo forestale presso i terreni della signora C., destinataria delle forniture, e che di tali analisi e dei relativi esiti le opponenti non erano state portate a conoscenza, come imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 15, ai fini del rispetto del contraddittorio con riferimento all’espletata operazione di controllo.

Senonchè la Corte territoriale ha del tutto obliterato la valorizzazione di decisive circostanze, documentalmente riscontrate, comprovanti l’avvenuta conoscenza, da parte della Distilleria D.E.T.A. dei risultati delle analisi effettuate dall’ARPAT di Siena, da cui era emerso un valore di rame di 995 mg/Kg, in virtù delle quali il materiale trasportato doveva considerarsi un rifiuto, risultante, in particolare, dal contenuto della lettera del 21 giugno 2004 del Comune di Poggibonsi, indirizzata anche alla suddetta Distilleria, nell’ambito del procedimento intrapreso per la rimozione dei rifiuti dai terreni di proprietà della C..

In particolare, la Corte toscana non ha tenuto conto che, con successiva lettera dell’8 luglio 2004, la citata Distilleria, proprio in risposta alla missiva appena indicata del 21 giugno 2004, aveva comunicato al citato Comune che avrebbe provveduto a rimuovere il materiale controllato entro il 31 luglio (e ciò proprio mediante i 14 trasporti poi sanzionati), senza che essa avesse sollevato ulteriori contestazioni in ordine ai risultati delle analisi specificati nell’anzidetta comunicazione del menzionato Comune. Ciò comprova che la indicata Distilleria era venuta ritualmente a conoscenza dell’esito delle analisi del 19 settembre 2003 sui campioni prelevati in data 8 settembre 2003 sul terreno di destinazione dei materiali, potendo, quindi, esercitare il suo diritto di difesa, peraltro rinunciando anche a richiedere la revisione dei risultati mediante apposite controanalisi.

Pertanto, nel rispondere anche al quarto motivo, va ritenuto che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, citato art. 15, una volta che il materiale oggetto dei trasporti era stato esaminato dall’ARPAT nelle date del 19 settembre 2003 e 21 novembre 2003 (eseguendo le relative analisi, portate a conoscenza della Distilleria D.E.T.A.), dopo averne prelevato i campioni l’8 settembre 2003, non sussistevano i presupposti perchè si dovesse procedere ad un’ulteriore analisi (onde renderne opponibile l’esito alla suddetta società contravventrice), posto che il risultato di quelle ritualmente già eseguite era state portate legittimamente a conoscenza della citata società che aveva effettuato il trasporto dei relativi materiali, senza che, oltretutto, essa avesse chiesto di dar corso alla revisione delle analisi.

In altri termini, la mancata valutazione dei predetti documenti nell’interlocuzione con la citata Distilleria avuto riguardo allo svolgimento delle analisi effettuate e alla avvenuta conoscenza del relativo esito da parte della ritenuta contravventrice, da cui discende la verifica, in concreto, della corretta applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 15, inficia l’impugnata sentenza, rendendo meritevoli di accoglimento il primo e quarto motivo del ricorso.

7. Gli altri motivi restano assorbiti, poichè il secondo e terzo attengono all’effetto estintivo previsto dall’art. 14 della stessa legge laddove siano eventualmente mancate la contestazione o la notifica della stessa, mentre i quinto riguarda specificamente la contestazione di merito relativa alla individuazione della natura del rifiuto speciale oggetto dei trasporti ritenuti illegittimi.

8. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, devono essere accolti il primo e quarto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. Consegue da tale pronuncia la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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