LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7635/2017 R.G. proposto da:
Venus 1 Sas di Venus Italy MP Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro, con domicilio eletto presso gli stessi presso lo Studio legale tributario Di Tanno e Associati, in Roma, via Crescenzio n. 14, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5434/21/16, depositata in data 23 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2020 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’Avv. Enrico Pauletti per la contribuente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’Avv. dello Stato Davide Giovanni Pintus che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Venus 1 Sas di Venus Italy MP Srl impugnava il provvedimento di sospensione del rimborso Iva per il 2007, relativo ad un credito di Euro 7.100.000,00, emesso dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate del Lazio attesa la presenza, emersa nel corso dell’istruttoria, di carichi pendenti per oltre 10 milioni di Euro, con perdita altresì degli interessi, in attesa della definizione delle pendenze stesse ovvero della presentazione di idonea garanzia di durata illimitata.
La contribuente deduceva l’illegittimità dell’atto per carenza dei presupposti di legge, comunque esorbitante al disposto normativo, chiedendo che venisse riconosciuta la maturazione degli interessi sulle somme chieste a rimborso.
Il ricorso era rigettato dalla CTP di Roma. Il giudice d’appello, su impugnazione della contribuente, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla legittimità del provvedimento di sospensione, atteso l’accordo quadro intervenuto tra le parti sulla definizione del rimborso, e rigettava il gravame quanto al riconoscimento degli interessi maturati nel periodo successivo al provvedimento di sospensione.
Venus 1 Sas di Venus Italy MP Srl propone ricorso per cassazione con due motivi, chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La contribuente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per aver la CTR statuito in ultrapetizione giudicando sulla “certezza” del credito, questione incontestata tra le parti e oggetto di riconoscimento da parte dell’Ufficio.
1.1. Il motivo è infondato.
La CTR non ha statuito sulla certezza del credito vantato a rimborso quanto ai suoi requisiti intrinseci ma, semplicemente, ha valutato che la contestazione dell’Ufficio, su cui si fondava l’atto di sospensione del rimborso, aveva ad oggetto un fatto impeditivo (o, addirittura, estintivo) consistente nell’esistenza di un controcredito (“l’esistenza di altri debiti tributari”); da ciò ha derivato l’incertezza della “misura del credito Iva di cui si chiedeva la restituzione” e, dunque, l’impossibilità della decorrenza degli interessi perchè relativa ad una somma di ammontare incerto.
Nessuna ultrapetizione, dunque, essendosi la CTR limitata a individuare la ratio del provvedimento di sospensione.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, per aver la CTR erroneamente sovrapposto l’istituto della sospensione del rimborso con i caratteri della certezza del credito.
Rileva, inoltre, l’errata applicazione dell’art. 38 bis cit., in ordine alla perdita degli interessi, evidenziando la contraddittoria posizione dell’Ufficio che, da un lato, ha indicato tale norma a fondamento di tale indicazione e, dall’altro, ha precisato, nelle controdeduzioni, che l’atto non si fondava sull’art. 38 bis cit., ma “nell’esistenza di contrapposte partite debitorie e creditorie dell’Erario”, dovendosi escludere, peraltro, che nell’ordinamento vi sia altra disposizione che legittimi la perdita degli interessi.
Deduce altresì l’illegittimità della richiesta fideiussione per la sua pretesa indeterminatezza temporale e, comunque, l’inidoneità della sospensione del rimborso a sospendere la maturazione degli interessi corrispettivi o moratori, attesa la natura di “prestito” delle somme versate all’Erario.
Evidenzia, infine, che la mancata corresponsione degli interessi deve ritenersi lesiva dei principi unionali e del principio di neutralità dell’Iva, dovendo essere garantito il diritto agli interessi senza che rilevi la ragione del ritardo dell’erogazione del rimborso.
Chiede, pertanto, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per “ottenere la declaratoria della contrarietà del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, con il principio di neutralità dell’Iva” ove si ritenga che la disposizione consenta il diniego di interessi moratori o corrispettivi sui crediti Iva chiesti a rimborso e temporaneamente sospesi in ragione della presenza di carichi fiscali qualora non venga presentata una fideiussione temporalmente illimitata a garanzia dei debiti in contestazione”.
3. Il motivo è infondato, ancorchè la motivazione debba essere integrata ex art. 384 c.p.c., u.c..
3.1. Appare preliminare delineare il quadro normativo pertinente cui ricondurre l’atto di sospensione del rimborso del credito Iva adottato dall’Amministrazione finanziaria.
E’ ben vero, infatti, che nel provvedimento del 18.5.2011, riprodotto per autosufficienza, era specificamente precisato “con perdita del diritto al rimborso ai sensi dell’art. 38 bis”; è anche vero, peraltro, che il fondamento in fatto era individuato nel rilievo che “a carico della società risultano carichi pendenti per 10.474.571,80, di ammontare superiore all’importo richiesto a rimborso” e che per tale importo erano già stati emessi atti di accertamento.
Il presupposto della misura, dunque, era costituito dall’esistenza di un controcredito – di importo superiore – fondato, tra l’altro, su atti di accertamento.
In relazione a ciò, l’Amministrazione subordinava l’erogazione del credito ad una duplice, alternativa, condizione ossia alla “definizione delle pendenze in corso” ovvero alla “presentazione di idonea garanzia, senza limiti temporali”, poi individuata nella presentazione di polizza fideiussoria.
3.2. Va escluso, quindi, che l’atto di sospensione sia stato adottato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 3, che riguarda solo l’ipotesi in cui nel medesimo periodo d’imposta siano stati commessi reati, per ipotesi particolari, ed ha una durata “fino alla definizione del relativo procedimento penale”.
Nè il provvedimento è riconducibile al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, nel testo vigente ratione temporis, che riguarda l’ipotesi in cui sia stato notificato un “atto di contestazione o di irrogazione della sanzione”.
Il provvedimento, infine, non trova il suo fondamento neppure nell’articolato svolgimento della procedura di erogazione accelerata del rimborso ex art. 38 bis, non venendo in rilievo la documentazione e la prova del richiesto credito.
La misura, invece, va ricondotta, da un lato, ai principi generali in materia di obbligazioni (e, in ispecie, all’eccezione di compensazione, che può sempre essere opposta) e, dall’altro, sul piano formale, all’istituto del cd. fermo amministrativo, regolato dal R.D. n. 2240 del 1923, art. 69, comma 5.
Sulla questione va richiamata, invero, la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 2320 del 31/01/2020, che, nell’esaminare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria a tutela delle ragioni erariali, in ispecie, da un lato, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis (la prestazione di una garanzia) e, dall’altro, le misure di sospensione previste dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 (cd. fermo amministrativo) e dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, istituti che regolano la sospensione di un pagamento, per un’esistente eccedenza di Iva, ai fini della sua eventuale compensazione con altra partita attiva dell’Erario, afferma un principio di alternatività: a fronte della prestazione della garanzia ed in costanza di sua validità, il fermo cautelare non può essere opposto, e, viceversa, potrà essere opposto nei casi di assenza di garanzia.
In altri termini, per quanto qui rileva, ove non sia stata prestata la garanzia ex art. 38 bis cit., l’Amministrazione può adottare un provvedimento di sospensione che mira a salvaguardare l’eventuale compensazione legale del credito che abbia o pretenda di avere con quello del contribuente suo creditore.
4. Ne deriva, in primo luogo, che il richiamo nell’atto di sospensione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, deve ritenersi riferito alla disposizione contenuta nel comma 1, secondo cui “Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”, ed esclusivamente al deposito della richiesta polizza fideiussoria.
La prestazione della fideiussione, infatti, avrebbe comportato, ex se, l’erogazione del richiesto rimborso, essendo state soddisfatte le esigenze di garanzia su cui si fondava la misura di sospensione, individuate – va ribadito – nell’esistenza di un controcredito, da solo sufficiente a giustificare l’arresto della procedura di rimborso.
4.1. Occorre infatti considerare, in secondo luogo, che gli interessi in questione hanno natura moratoria, ossia sono disposti per il ritardo con cui l’Iva è rimborsata, e non sono interessi corrispettivi.
Essi spettano solo se la mora è fondata e dunque soltanto se il ritardo nel rimborso Iva è addebitabile all’ufficio (v. Cass. n. 8540 del 29/04/2016; in precedenza v. anche Cass. n. 13808 del 23/07/2004).
L’immediata conseguenza è che gli interessi sono dovuti solo se e in quanto il provvedimento di sospensione sia illegittimo; altrimenti non è addebitabile all’Amministrazione il mancato rimborso per il periodo in cui è stato mantenuto e durante la sospensione del pagamento essa non poteva considerarsi in mora, nè può essere tenuta al pagamento degli interessi che da tale mora conseguono.
4.2. Orbene, la contribuente era rimasta inadempiente alle condizioni stabilite nel provvedimento di sospensione per poter dare ugualmente corso al pagamento richiesto.
Sul punto non giova la considerazione – evidenziata in ricorso dei rilevanti oneri correlati alla costituzione di una fideiussione atteso che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, si tratta di costi che debbono essere integralmente ristorati (v. Cass. n. 5508 del 28/02/2020; Cass. n. 16409 del 05/08/2015).
5. Alla luce dei principi sopra affermati, pertanto, sono prive di rilievo tutte le censure che involgono l’art. 38 bis, e la regolarità della procedura di rimborso accelerato, diverso essendo il fondamento normativo del provvedimento di sospensione e di disconoscimento degli interessi.
Quanto, infine, all’eventuale illegittimità del provvedimento di sospensione, unica che legittimerebbe il riconoscimento degli interessi, occorre sottolineare che non solo la CTR, nel ripercorrere il fondamento della misura adottata dall’Ufficio, ne ha, implicitamente ma non per questo meno chiaramente, valutato la correttezza, ma lo stesso ricorso non ha formulato alcuna specifica censura sia con riguardo all’esistenza dei controcrediti opposti in compensazione, sia con riguardo all’altra condizione posta per la revoca della sospensione, ossia “fino alla definizione delle pendenze in corso”.
Del resto, l’atto ha conservato la sua validità ed efficacia fino alla definizione dell’intera vicenda con l’accordo quadro, in base al quale è stato soddisfatto, per la parte riconosciuta, il credito della contribuente alla luce dell’esito dei giudizi avverso le opposte pretese dell’Ufficio, esito almeno in parte favorevole per l’Amministrazione, sì da far ritenere, anche per tale versante, giustificata l’emissione dell’atto di sospensione.
6. Da rigettare, perchè irrilevante ai fini del giudizio, è anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con riguardo al citato art. 38 bis, non venendo in questione un profilo di tardiva erogazione del credito in ragione del regime procedurale.
Neppure pertinente è la sentenza richiamata in memoria (Corte di Giustizia, 6 luglio 2017, in C-254/16, Glencore) che attiene al regime di regolare svolgimento di una procedura di rimborso (e l’incidenza, solo proporzionale, dei ritardi che siano imputabili al contribuente) aspetto invece estraneo – come sopra evidenziato alla vicenda in giudizio.
7. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Venus 1 Sas di Venus Italy MP Srl al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 13.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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