Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17831 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8910/2014 R.G. proposto da:

Mod s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e F.P., elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. Natale Mangano e all’avv. Sonia Vulcano, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 125/01/13, depositata il 3 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 125/01/13 del 03/10/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da F.P., in proprio e n.q. di amministratore di Mod s.r.l., avverso la sentenza n. 06/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES ed IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in seguito al “mancato adeguamento al parere rilasciato dal Direttore Regionale dell’Agenzia nel riscontrare l’istanza di interpello disapplicativo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, bis, comma 8”, con successiva effettuazione delle rettifiche conseguenti e comminatoria delle relative sanzioni;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Mod s.r.l. e di F.P. evidenziando che: a) l’appello proposto conteneva una semplice elencazione di eccezioni, avanzate a prescindere dalle argomentazioni addotte con la sentenza impugnata, la quale, sia pure in modo conciso, aveva espresso una valutazione conforme alle difese dell’Ufficio, ritenute prevalenti; b) l’applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, era legittima, non avendo quest’ultima “soddisfatto validamente l’onere a suo carico di dimostrare situazioni oggettive che hanno reso impossibile il raggiungimento di ricavi e redditi presunti dalla legge”; c) invero, la società, “pur avendo prodotto, per cause mai chiarite documentalmente, perdite significative dal 98 al 2006 (sino al 2006 la norma non prevedeva l’effettuazione del test di operatività), dichiarato reddito zero nel 97 ed un risultato negativo paria ad Euro 200.080,00 nel 2008, è stata mantenuta in essere contro ogni corretta logica economica rendendo così più che legittima la presunzione legale relativa di non operatività”; d) “la concessa attribuzione dell’autorizzazione al “dey surgery di tipo C”” risultava “”integrativa” dell’oggetto sociale”, “richiesta solo nel 2005 per motivi soggettivi” e “non produttiva di conseguenze economiche positive”; e) la società contribuente non aveva mai provato di avere effettuato, a carico degli utilizzatori della struttura immobiliare di sua proprietà, il riaddebito di costi e/o la percezione di canoni in misura tale da consentire il raggiungimento del grado minimo di operatività richiesto dalla legge; f) doveva essere ritenuta la cessazione della materia del contendere nei riguardi di F.P., non essendo stata formulata alcuna richiesta dall’Agenzia delle entrate nei suoi confronti;

2. Mod s.r.l. e F.P. impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositavano memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Mod s.r.l. e F.P. contestano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, evidenziando che la motivazione della CTR circa l’adesione alle difese dell’Ufficio e alla insussistenza dei presupposti per l’inapplicabilità della disciplina delle società non operative sarebbe apodittica e insufficiente;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

2.2. nel caso di specie, non può dirsi che la motivazione della CTR sia apparente, avendo il giudice di appello rassegnato – sia pure succintamente – le ragioni per le quali la società contribuente non possa essere esentata dalla applicazione della disciplina delle società non operative;

2.3. nè la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente di contestare la motivazione semplicemente insufficiente;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la sussistenza, in concreto, di quella situazione oggettiva che avrebbe reso impossibile il conseguimento di ricavi e la mancata valutazione delle prove offerte da parte della CTR;

4. con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di considerare alcune delle censure esposte dagli appellanti nel giudizio di appello, censure già indicate nel motivo che precede;

5. i motivi sono inammissibili;

5.1. i ricorrenti non chiariscono perchè sia stata violata la previsione della L. n. 724 del 1994, art. 30, ma si limitano a contestare nel merito la decisione della CTR, sostanzialmente ripercorrendo il medesimo iter argomentativo svolto con riferimento al vizio di motivazione denunciato con il primo motivo e già dichiarato inammissibile;

5.2. in altri termini, sotto il profilo della violazione di legge e dell’error in procedendo, si ripropongono le medesime censure svolte con il primo motivo, contestandosi sostanzialmente il merito della decisione della CTR;

6. con il quarto motivo di ricorso Mod s.r.l. e F.P. rilevano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle censure mosse all’avviso di accertamento, che avrebbe recepito un provvedimento di diniego erroneo;

7. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

7.1. come noto, l’atto di impugnazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; Cass. n. 14784 del 15/07/2015);

7.2. secondo l’opinione reiteratamente espressa da questa Corte, “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 21621 del 16/10/2007; Cass. n. 20405 del 20/09/2006);

7.3. nel caso di specie, il ricorrente riporta effettivamente la censura concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento con riferimento all’istanza di interpello e deduce di avere riportato nell’atto di appello “quanto non esaminato dalla Commissione Provinciale, il motivo di ricorso riferito all’istanza di interpello prodotta dalla società, rigettata dalla Direzione Regionale” (cfr. ricorso, pag. 16);

7.3.1. tuttavia, anche in ragione della mancata allegazione dell’atto di appello al ricorso per cassazione, non è dato sapere in che termini la censura sia stata riportata, cioè se la stessa sia stata effettivamente fatta oggetto di uno specifico motivo di appello;

7.4. il difetto di specificità rende, pertanto, inammissibile questo motivo di ricorso;

7.5. motivo che è, comunque, infondato: la sentenza impugnata dà espressamente conto della proposizione della eccezione i cui si discute da parte dei contribuenti, rigettandola implicitamente, sicchè non è corretto parlare di omessa pronuncia;

8. con il quinto motivo di ricorso, il solo F.P. deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la motivazione fa riferimento alla necessità di pronunciare la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto in proprio dal legale rappresentante di Mod s.r.l., mentre il dispositivo si limita a respingere l’appello e, quindi, anche quello dell’amministratore, nei confronti del quale è stata riconosciuta dalla stessa Agenzia delle entrate l’insussistenza di pretesa alcuna;

9. il motivo è fondato.

9.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. n. 26074 del 17/10/2018; Cass. n. 16014 del 27/06/2017; Cass. n. 26077 del 30/12/2015; Cass. n. 15990 del 11/07/2014);

9.2. nel caso di specie, la CTR afferma, nella motivazione della sentenza impugnata, la necessità di pronunciare la cessazione della materia del contendere nei confronti della posizione personale di F.P., avendo l’Agenzia delle entrate espressamente riconosciuto di non avere nulla a che pretendere nei suoi confronti;

9.2.1. incoerentemente, nel dispositivo la CTR si limita a rigettare l’appello proposto dai contribuenti, con statuizione sicuramente incompatibile con l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza, alla quale va data senz’altro prevalenza;

9.3. ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con conseguente decisione nel merito e dichiarazione della cessazione della materia del contendere con riferimento alla sola posizione personale di F.P.;

10. con il sesto motivo F.P. deduce la violazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, conv. con modif. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (rectius n. 3), evidenziando che le sanzioni graverebbero unicamente sulla società e non anche sull’amministratore della stessa;

11. il motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’accoglimento del motivo che precede;

12. in conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riguardo alla posizione personale di F.P.;

12.1. avuto conto del complessivo esito della lite, Mod s.r.l. va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 39.721,00;

12.2. la reciproca soccombenza giustifica, invece, la compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio tra l’Agenzia delle entrate e F.P.;

12.3. poichè il ricorso di Mod s.r.l. è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione personale di F.P.; condanna Mod s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra F.P. e la controricorrente le spese di lite;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di Mod s.r.l. del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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