Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17833 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12311/2013 R.G. proposto da:

P.A., rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Ricciardelli, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.

d’Ovidio n. 83, presso il Dott. Renato Pedicini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/1/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, emessa il 2 aprile 2012, depositata il 2 maggio 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

CHE:

P.A. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 217/1/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, emessa il 2 aprile 2012, depositata il 2 maggio 2012 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento per Irpef ed altro dell’anno 2008, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo, preliminarmente, che il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non desse luogo alla nullità dell’avviso di accertamento;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21 septies; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3; del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa, incongrua ed errata motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

costituisce ormai orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27623 del 30/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 28344 del 05/11/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020);

nel caso in esame la C.t.r. non ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha ritenuto che l’inosservanza del termine dilatorio non comportasse, in mancanza di ragioni di urgenza, la nullità dell’avviso di accertamento, ma che spettasse al contribuente dimostrare di non aver potuto esercitare compiutamente il contraddittorio prima della notifica dell’atto impositivo;

la Corte, quindi, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

inoltre, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto;

ciò in quanto risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti che l’avviso di accertamento è stato notificato in data 18/6/2008, cioè prima dei 60 giorni, previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, a decorrere dalla definizione del p.v.c. in data 21/5/2008;

nè la difesa erariale ha dedotto in alcun modo le ragioni d’urgenza, limitandosi a richiamare sentenze pregresse, che si riferiscono all’esclusione della nullità anche laddove non vi sia stato alcun riferimento nella motivazione dell’atto impositivo alla sussistenza di ragioni d’urgenza;

le spese dei due gradi del giudizio di merito vanno compensate; la controricorrente va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito;

condanna la controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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