LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19765/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S. s.a.s. di A.S. e C., in persona del l.r.p.t., ed Equitalia Nord S.p.A., in persona del l.r.p.t.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 51/30/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, emessa il 7 maggio 2012, depositata il 12 giugno 2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso la S. s.a.s. di A.S. e C. ed Equitalia Nord S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 51/30/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, emessa il 7 maggio 2012, depositata il 12 giugno 2012 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa della cartella di pagamento per Irpef 2005, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, perchè privo di motivi specifici;
la S. s.a.s. di A.S. e C. ed Equitalia Nord S.p.A. sono rimaste intimate;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
il motivo è fondato;
questa Corte ha chiarito che “nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017);
la Corte, con orientamento ormai costante, ha ulteriormente precisato che “nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito.” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018; Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 20/12/2018);
può, quindi, concludersi nel senso che nel processo tributario la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci;
la C.t.r., nella sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha ritenuto che l’appello dell’Ufficio fosse inammissibile per difetto di specificità, dato che l’amministrazione si era limitata a contestare le richieste del contribuente in primo grado;
in realtà, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la cartella di pagamento fosse nulla, perchè non era stata preceduta dall’avviso bonario, circostanza specificamente contestata dall’Ufficio nell’atto di appello;
in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021