LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12831/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
L.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Pacifici e Elido Guarrini, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vallisneri n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/09/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, emessa il 4 novembre 2013, depositata l’11 novembre 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso L.F. per la cassazione della sentenza n. 131/09/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, emessa il 4 novembre 2013, depositata l’11 novembre 2013 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito mediante redditometro per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, rideterminando il reddito complessivo ai fini Irpef;
il contribuente resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e del D.M. attuativo 10 settembre 1992, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe apoditticamente disapplicato la normativa vigente, mostrando di ignorare la portata precettiva del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nella versione vigente fino alla data del 30 maggio 2010;
il motivo è fondato e va accolto;
l’art. 38, vigente ratione temporis, statuiva:
“l’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 6.
L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa (e dai relativi allegati), dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”
con la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, il legislatore riformulava il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, disponendo che, ai fini della determinazione sintetica del reddito, il Ministero delle Finanze stabilisce con proprio decreto “le modalità in base alle quali l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggiore reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”;
veniva pertanto emesso il D.M. 10 settembre 1992, concernente la “Determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi della capacità contributiva, che all’art. 1, dispone che, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, assume rilevanza la “disponibilità” dei beni e servizi, indicati nella tabella, allegata allo stesso Decreto (poi modificata dal successivo D.M. 19 novembre 1992), contenente gli indici e i coefficienti presuntivi per la valorizzazione degli elementi indicativi (possesso di beni e servizi) di capacità contributiva (ai fini della determinazione del reddito);
le modalità di determinazione del reddito, a fronte della disponibilità di più beni-indice di capacità contributiva, sono, quindi, previste normativamente dal D.M. 10 settembre 1992, art. 3, e tabella allegata;
questa Corte ha chiarito che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27811 del 31/10/2018; Massime precedenti Conformi: n. 16912 del 2016);
nel caso di specie la C.t.r. ha affermato che “in sede di determinazione del reddito per tutti e tre gli anni, pur nei successivi accertamenti in autotutela, l’Ufficio, mediante lo strumento del redditometro e dei coefficienti moltiplicatori, ha utilizzato una metodologia palesemente errata, iniqua e artificiosa. (…).
In particolare, più che i “valori base” (i c.d. importi da tabelle) presunti dall’Ufficio, appaiono ingiustificati e inattendibili, e quindi inapplicabili, i c.d. “coefficienti moltiplicatori”, utilizzati per presumere le spese sostenute dal contribuente relativamente a detti beni, e a cui corrisponderebbero altrettanti redditi occulti. (…).
Nè può ritenersi che detti coefficienti (proposti da un decreto ministeriale e non da una legge, e che lo stesso D.M., definisce presuntivi e indicativi) siano certi, vincolanti e indiscutibili; essi ben possono essere disattesi o modificati nei casi in cui sia palese, in concreto, la loro inesattezza e inattendibilità, e quindi la non indicatività della capacità contributiva del soggetto, come nel caso in esame.”;
la diretta disapplicazione del c.d. redditometro implica una confutazione, di per sè inammissibile, delle valutazioni legislative alla base dello strumento di accertamento sintetico;
nella fattispecie, l’Ufficio aveva rilevato i beni, indice di capacità contributiva, per tutte e tre le annualità, che erano:
– il possesso di tre auto di rilevante cilindrata (distintamente di HP 14, 18 e 20/22);
– il possesso di una residenza principale di mq. 150 (gravata di mutuo di Euro 4.000 annui);
– il possesso di una residenza secondaria di mq 114 (quota comproprietà 20%);
cui andava aggiunta, per il solo 2008, una residenza secondaria di 80 mq, possesso per 7 mesi, gravata da mutuo di Euro 8.709,00;
oltre a ciò, il reddito veniva accresciuto da quote per incrementi patrimoniali e corresponsione di rate di finanziamenti incidenti, mediamente, per circa Euro 13.000 per annualità;
secondo l’Ufficio, di indubbio rilievo era poi la circostanza che nessuno degli altri componenti del nucleo familiare avesse alcuna disponibilità finanziaria negli anni in questione;
dal controllo esteso alla situazione reddituale del nucleo familiare, era emerso che la moglie risultava sempre a carico del contribuente ed il figlio G., a carico solo nel 2006, era tuttavia privo di reddito per gli altri anni;
del resto, la presunzione alla base dell’accertamento redditometrico non impediva al contribuente di dimostrare, in concreto, che il reddito non era a lui imputabile, o comunque non era assoggettabile a tassazione, ma ciò non è avvenuto, come riconosciuto dalla Commissione Tributaria Provinciale, il cui decisum la Commissione Regionale ha disatteso immotivatamente;
conseguentemente, deve ritenersi che nella fattispecie, la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, poichè aveva il potere di valutare la prova contraria fornita dal contribuente, ma non quello di rideterminare autonomamente, in tutto o in parte, il valore probatorio/induttivo degli indici di capacità contributiva normativamente stabiliti;
in conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021