LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 8394/2013 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Sergio Briguglio e dall’avv. Gianluca Boccalatte, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 146, presso lo studio dell’avv.to Ernesto Mocci, giusta procura in margine al controricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 127/66/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 08/10/2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02 dicembre 2020 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
RITENUTO
che:
A seguito di controllo automatizzato effettuato sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, veniva notificata alla Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino, società cooperativa a r.l., comunicazione d’irregolarità per tradivo versamento del primo acconto Irap per il periodo di imposta 2006, con irrogazione di sanzione pari al 30% dell’importo Irap.
La società contribuente presentava istanza di autotutela con la quale chiedeva l’annullamento della sanzione sul rilievo che alla data di scadenza del primo acconto Irap, contestato quale tardivo aveva già la disponibilità del credito Ires di ammontare superiore al primo acconto Irap e che non aveva utilizzato il medesimo credito per compensare altri versamenti. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza ritenendo che per l’anno di imposta 2006 l’Irap era “irravvedibile” sia laddove il versamento fosse stato effettuato a mezzo di compensazione con mod. 24 sia che avesse saldo ” 0".
L’Agente della riscossione, Equitalia Esatri s.p.a., notificava dunque cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle somme richieste a titolo di sanzione, di interessi, di diritti alla riscossione per un importo complessivo di Euro 23.879,03.
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla commissione tributaria provinciale di Brescia, che accoglieva il ricorso ritenendo che non si trattava di ravvedimento operoso ma di compensazione tra il debito Irap e il credito Ires.
L’Ufficio impugnava la decisione dei primi giudici innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR), che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, confermando integralmente la prima decisione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione del D.Lgs. n. 247 del 1997, artt. 19 e 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, così argomentando: “L’acconto Irap non è stato pagato. Ergo non operando D.L. n. 106 del 2005, ex art. 1, il ravvedimento D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, per l’Irap nel 2005, è dovuta la sanzione del 30%.
Ciò dalle 00.01 del giorno seguente. La sanzione comminata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Quid iuris se, in ritardo l’acconto Irap viene compensato col credito Ires dell’anno precedente? L’Irap (art. 17, comma 2, lett. d), è compensabile; il suo acconto nel 2006 in Lombardia scadeva il 20/07/06. Nell’istanza di autotutela presentata dal contribuente sull’avviso bonario previo alla cartella (doc. allegato al ricorso in CTP) si legge, a pag. 2, “il contribuente ha presentato in data 9.11.06 modello F24 con saldo zero relativo al versamento del 1 acconto Irap compensato con saldo Ires (anno 2005)”. Ma D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 2, la dichiarazione Ires si presenta il 31.7. Quindi il 20.7.06 nulla la Banca poteva compensare: non aveva ancora presentato la dichiarazione Irap 2005 e il relativo credito non era compensabile. Il D.Lgs., art. 19, prevede al comma 1, che i versamenti si fanno con delega bancaria, irrevocabile (comma 1), che la banca ne rilasci attestazione identificando contribuente, per ulteriore causale, data, importi inclusi quelli compensati, che la delega va presentata anche se, per compensazione, nulla è dovuto (comma 3), obbligo sanzionato (comma 4), con la tenue sanzione di Euro 154. Ma, poichè il 20.7 nulla si poteva compensare, la Banca doveva pagare l’Irap, l’acconto, senza attendere che maturasse il credito Ires. Dunque il 20/07 non operava la norma ex art. 19, comma 4, non esistendo credito compensabile. La sentenza – in violazione delle norme che scandiscono i termini degli acconti e delle dichiarazioni – ha ritenuto che una compensazione magari con un credito di 5 anni posteriore, facesse schivare la sanzione del 30%, errando in diritto. Perciò va cassata”.
La Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di autosufficienza sia perchè introduce la questione nuova che il debito Irap non poteva essere compensato con il debito Ires, relativo al 2005, in forza di quanto disposto dall’art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997. Presenta memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti censurano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 247 del 1997, artt. 19 e 17, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13), denunciando errori sulla compensabilità tra il debito Irap 2006 con il credito Ires 2005, con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d’appello e le norme applicabili al caso, il che pone a questo Collegio il problema della selezione di tali dati in relazione ai profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4).
E’ principio consolidato di questa Corte che il ricorso debba essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonchè di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360, c.p.c..
E’ stato evidenziato che quando il ricorso è carente di tale contenuto (cd. minimo) esso non supera la soglia di ammissibilità in quanto rende pressochè impossibile il sindacato di legittimità (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196-01).
La decisione qui gravata, dopo aver inquadrato la contestazione dell’Agenzia delle entrate, riguardante “un presunto ritardato pagamento dell’Irap e la conseguente applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1972, art. 13”, ha affermato che non v’era un ritardato pagamento in quanto nulla era dovuto a seguito del legittimo utilizzo della compensazione di quanto dovuto per l’Irap con il pari importo del credito Ires, ma che “tutt’al più avrebbe potuto essere contestato il ritardo nella consegna dell’F24 rispetto alla relativa scadenza”.
Orbene, tale ultima affermazione, non solo esclude che l’Agenzia delle entrate abbia mai contestato quanto assunto in ricorso circa il ritardo nella presentazione del modello F24 (che sarebbe stato presentato in data 9/11/06 anzichè il 20/07/06), mayviolaVo il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto rispetto a tale specifica argomentazione della sentenza impugnata, la ricorrente non ha selezionato in maniera chiara i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” e non ha localizzato le allegazioni difensive dei precedenti gradi in cui tali contestazioni sarebbero state contenute, sì da consentire a questa Corte di focalizzare le questioni giuridiche prospettate (ritardo nella presentazione dell’F24 e non compensabilità in forza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17), per ricollegarle al vizio di violazione di legge prospettato in ricorso.
In più, dalla trascrizione contenuta nel controricorso delle contestazioni svolte dall’Agenzia delle entrate nei precedenti giudizi di merito nonchè della cartella di pagamento, risulta evidente come l’Agenzia nei precedenti gradi abbia insistito per la legittimità della sanzione irrogata richiamando l’inapplicabilità alla fattispecie dell’istituto del ravvedimento/operoso in quanto precluso dal legislatore in relazione ai versamenti dovuti a titolo di acconto Irap, mentre non ha contestato il diritto della società controricorrente ad assolvere tale debito utilizzando in compensazione il credito Ires maturato nel periodo d’imposta 2005; tanto è vero che, sempre dalla trascrizione degli atti effettuata dal controricorrente, risulta che la cartella di pagamento impugnata conteneva solo l’irrogazione della sanzione per tardivo versamento del primo acconto Irap dovuto per il periodo di imposta 2006 ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (v. in particolare la trascrizione delle eccezioni dell’Agenzia delle entrate sollevate in grado di appello e riportate a pag. 21 del controricorso) e non nella più tenue misura di Euro 154,00, prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19, comma 4.
Viceversa, con l’unico mezzo di ricorso, l’Agenzia delle entrate per la prima volta sostiene che il debito Irap a titolo di primo acconto per il periodo 2006 non poteva essere compensato con il debito Ires relativo all’anno 2005 in forza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, con evidente ulteriore inammissibilità della relativa questione.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente di giudizio si pongono a carico dell’Agenzia delle entrate, soccombente, e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia al pagamento delle spese di lite del presente di giudizio in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.935,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021